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TRIBUNALE DI SALERNO, 17 MAGGIO 2000 UIL P.A. contro Motorizzazione civile di Salerno sezione provinciale. Richieste di informazioni circa la distribuzione dei carichi di lavoro straordinario in ciascun reparto e comportamento omissivo e volontario della Motorizzazione, che fornisce risposte generiche. Diritto di informazione del sindacato, non solo ex Statuto Lavoratori, ma anche alla luce della recente normativa su trattamento e diffusione dei dati personali, l.675/1996. Non è nel diritto del sindacato però chiedere i nominativi dei lavoratori che hanno svolto le ore di lavoro straordinario: ciò violerebbe il diritto alla riservatezza di ogni lavoratore come singolo individuo. Spunti di riflessione sull'interpretazione dell'art. 27, e per il settore privato, dell'art. 20 della legge 675/1996 e sulla lettura sistematica della l.675 con la l. 241/1990. In Diritto Informazione Informatica, 2000, 3, p.484.
PRETURA DI PISA, 30 MARZO 1999 Organizzazioni sindacali contro Ferrovie dello Stato. Test attitudinali illegittimi, perché non esclusivamente funzionali alla valutazione dell'attitudine alle mansioni e svolti con modalità non trasparenti, tali da costituire strumento di pressione psicologica sul lavoratore. Contrasto con l'art.8 dello Statuto Lavoratori, che già dal 1970 sanciva un diritto alla riservatezza delle opinioni politiche e sindacali del lavoratore, e con l'art. 22 della l.675/1996. In Rivista italiana diritto del lavoro, 2000, 1, p.80
DIRITTI DELLA PERSONALITA' E TELEVISIONE
TRIBUNALE DI MONZA, 19 SETTEMBRE 1996 Camilla Cederna contro Vittorio Sgarbi e R.T.I. spa. Dichiarazioni di Sgarbi durante la trasmissione "Domenica Italiana", diffamatorie dell'onore, della reputazione e dell'identità personale della Cederna. Travalicati gli imprescindibili limiti del diritto di critica (nella specie verità e continenza), che, essendo in contrasto con altri diritti costituzionalmente garantiti, non può legittimamente esercitarsi se non nel rispetto della personalità morale dell'individuo. Non sussiste invece la responsabilità della R.T.I. per le dichiarazioni rese da Sgarbi, non potendosi applicare in via analogica la disciplina di responsabilità di editore e direttore di stampa periodica anche al mezzo televisivo. Quest'ultimo principio non è pacifico né in dottrina né in giurisprudenza, soprattutto negli orientamenti che sostengono la maggiore forza penetrativa del mezzo televisivo rispetto alla carta stampata. In Diritto Informazione Informatica, 1997, p.311
TRIBUNALE DI ROMA, ORDINANZA, 8 NOVEMBRE 1996 Giovanni Sanfratello contro Rai tv, ideatori e sceneggiatori della trasmissione "I grandi Processi". Rievocazione della sua vicenda giudiziaria, risalente a 30 anni prima nel noto processo Braibanti. Diritto alla riservatezza nella sua accezione di diritto all'oblio. Valutazione della permanenza di un interesse sociale, ancora attuale, alla notizia, in una trasmissione di approfondimento e stimolo di dibattito e riflessione. Necessità di rappresentare i fatti nella loro realtà storica e di esporli in modo corretto. Per questo non è, nel caso di specie, necessario l'utilizzo del nome di Sanfratello: seppur all'epoca noto e riportato dalla stampa, non esiste attualmente un interesse che ne giustifichi ancora l'uso in un episodio rimasto famoso per il nome dell'imputato, Aldo Braibanti. Lesive inoltre della dignità del Sanfratello le scene che lo ritraggono mentre viene sottoposto a elettrochoc, che non hanno alcuna utilità narrativa. In Diritto Informazione Informatica, 1997, p. 323
TRIBUNALEDI ROMA, ORDINANZA, 20 NOVEMBRE 1996 Vulcano Marino contro Rai tv e ideatori e sceneggiatori della trasmissione "I grandi processi". Trasmissione della rievocazione del caso giudiziario che vide protagonista il Vulcano vent'anni prima, in quanto accusato dell'omicidio volontario della sua compagna. Diritto all'oblio e alla riservatezza, che soccombe, però, di fronte a un corretto esercizio di un altro diritto costituzionalmente garantito, quello alla libertà di manifestazione del pensiero. La trasmissione, infatti, rispetta i criteri di verità e continenza, necessari per un legittimo esercizio del diritto di critica, su un fatto che ancora riveste un interesse apprezzabile per la collettività. In diritto Informazione e Informatica, 1997, p.330
TRIBUNALE DI ROMA, ORDINANZA, 21 NOVEMBRE 1996 Ex moglie di Vulcano Marino contro Rai tv, ideatori e sceneggiatori della trasmissione "I grandi processi". Diritto all'oblio, nell'ambito dei diritti della personalità. Soccombe di fronte al diritto di cronaca e critica, legittimamente esercitato nel rispetto della verità e della continenza e supportato da un interesse sociale ancora attuale sul caso in questione. Risulta però non pertinente e non utile alla narrazione la rappresentazione di fatti della vita privata dell'imputato, come la sua storia d'amore con la ricorrente Giuliana Meogrossi, vice direttrice del carcere. La diffusione di tali episodi non è più giustificata da un apprezzabile interesse sociale, nonostante la notorietà di allora anche su questi fatti, e dunque risulterebbe lesiva del diritto all'oblio di persone estranee alla vicenda giudiziaria in sé. In Diritto Informazione Informatica, 1997, p. 335
TRIBUNALE DI ROMA, ORDINANZA, 27 NOVEMBRE 1996 Famiglia Sutter contro Rai tv, ideatori e sceneggiatori della trasmissione "I grandi processi". Diritto all'oblio, alla riservatezza, alla dignità della persona dei familiari della vittima di un tragico delitto, la giovane Milena Sutter, uccisa nel 1971, a più di vent'anni di distanza dall'episodio. Interesse della collettività sul cosiddetto "caso Bozano" non si è mai sopito il che, accompagnato dal corretto esercizio del diritto di manifestazione del pensiero, fa prevalere quest'ultimo sui diritti della personalità.
TRIBUNALE DI MILANO, 2 MARZO 1995 Maria Angela Goldener contro spa editoriale "L'Espresso". Requisiti che l'attività di fotoreporter deve avere per essere considerata giornalistica ai fini dell'applicazione del relativo contratto. Requisiti di natura giurisprudenziale basati sulla rielaborazione e riorganizzazione a discorso informativo delle fotografie, ma non pacifici in dottrina, specie per le analogia di disciplina, ma le differenze di attività del fotoreporter con il cineoperatore televisivo. In Diritto Informazione Informatica, 1995, p. 660
CASSAZIONE CIVILE, SEZ.III, 29 MAGGIO 1996, N. 4993 Craxi contro società editoriale La Repubblica e Scalfari. Contenuto diffamatorio della dignità, onorabilità e rispettabilità di Craxi in una vignetta di Forattini abbinata a un articolo, sulle pagine de "La Repubblica" del 7 febbraio 1987, relativo a finanziamenti illeciti a favore del partito socialista. Pur essendo il diritto di satira garantito in Costituzione e pur non applicandosi ad esso i criteri del legittimo esercizio del diritto di cronaca, secondo la Cassazione non può comunque essere esercitato indiscriminatamente. Anzi è soggetto ai limiti della coerenza causale tra qualità della dimensione pubblica del personaggio fatto oggetto di satira e il contenuto artistico ed espressivo sottoposto ai lettori. E' pertanto illecita la satira meramente denigratoria. Contrasti dottrinali su questo orientamento, non condiviso da chi ritiene la satira ben lontana dall'informazione e dai limiti imposti a questa. In Danno e Responsabilità, 1996, p. 585
REPUTAZIONE E DIRITTO DI CRONACA A MEZZO STAMPA
TRIBUNALE DI ROMA, 8 LUGLIO 1996 Orazio Bagnasco contro società editoriale La Repubblica. Vicende finanziarie dei titoli atipici del Fondo Europrogramme e del relativo crack con perdite per i risparmiatori. Applicazione al caso di specie delle regole sul legittimo esercizio del diritto di cronaca indicate dalla sentenza decalogo della Cassazione diventate giurisprudenza costante in materia. In Danno e Responsabilità, 1997, p. 625
TRIBUNALE DI VENEZIA, 12 OTTOBRE 1999 G.Rizzo contro il quotidiano "Il Gazzettino" e la Finanziaria Editoriale San Marco spa. La volontaria notorietà pregressa di un soggetto che abbia deciso in passato di rendere pubblica la sua vicenda personale, nella specie il cambiamento di sesso e le sue difficoltà economiche, non rende legittima la pubblicazione di qualsiasi notizia della sua sfera privata e soprattutto di quelle che lo stesso personaggio non ha spontaneamente rivelato. Devono infatti comunque essere rispettati i canoni della verità oggettiva, della continenza e dell'interesse pubblico della notizia, unici criteri che giustifichino il sacrificio dei diritti della personalità di ciascuno, costituzionalmente garantiti al pari della libertà di manifestazione del pensiero. Interessante applicazione della disciplina sulla responsabilità del direttore di testata giornalistica nel rapporto con le redazioni provinciali e nell'organizzazione del quotidiano. In Danno e Responsabilità, 2000, p. 531
CASSAZIONE CIVILE, SEZ.III, 25 MAGGIO 2000, N. 6877 Invernizzi srl contro R.C.S. Editori spa. Articolo apparso su "il Corriere Della Sera" il 16 dicembre 1987 dal titolo "Formaggi che uccidono: uno è fatto in Italia". La divulgazione di una notizia lesiva dell'altrui reputazione può essere considerata lecita, se ricorrono le condizioni di verità, continenza e interesse pubblico. Il giornalista può accompagnare l'esposizione dei fatti con altre informazioni che risultino funzionali a una migliore comprensione, ma non deve omettere circostanze che completino la notizia e che possano risultare favorevoli al soggetto in questione, nella specie la casa produttrice di formaggio. Si rende altrimenti colpevole di pubblicazione di notizie incomplete e non veritiere, ponendosi al di fuori del legittimo esercizio del diritto di cronaca. Sulle notizie deve inoltre essere compiuto un adeguato controllo, incisivo e puntuale. In Danno e Responsabilità, 2000, p. 974
DIRITTO ALL'IDENTITÀ PERSONALE E PRIVACY
TRIBUNALE DI MILANO, 14 OTTOBRE 1999 Maria Teresa Valoti, vedova Olcese contro R.C.S. spa, Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli. Pretesa violazione del diritto all'identità personale per l'attribuzione in articoli sul quotidiano del nome "vedova Olcese" a Giuliana De cesare, prima moglie di Vittorio Olcese ma con matrimonio in seguito annullato dalla Sacra Rota Romana. Più che questo aspetto, risultano molto interessanti altri punti di questa decisione. In primo luogo i rapporti tra Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali e Autorità Giudiziaria Ordinaria, con sanzione di illegittimità di un provvedimento del Garante rivolto al Corriere ma contrastante con l'art.21 Cost. Inoltre è spunto di riflessione l'interpretazione della legge 675/1996: chi è legittimato dalla legge ad agire per la protezione del suo diritto alla identità personale? Quando sussistono gli estremi per invocare la legge a tutela dei propri diritti? Qual è l'ambito di applicazione della l.675/1996? E quale il significato delle sue locuzioni, come "trattamento dati personali"? Lettura della legge proposta dal Tribunale non pacifica in dottrina. In Diritto Informazione Informatica, 2000, p. 31
CORTE COSTITUZIONALE, 28 GENNAIO 1981 N.1 Interessante esempio di bilanciamento tra il diritto all'informazione e il diritto alla giustizia entrambi garantiti dalla Carta Costituzionale. Il giornalista, pur avendo il dovere, imposto dall'art. 2 della legge professionale, di non rivelare le fonti fiduciarie delle sue notizie, rispettando il segreto professionale, non può rifiutarsi di testimoniare e rivelare le stesse in quanto non esonerato dal dovere di deporre. Interessante excursus storico sulla evoluzione della disciplina dei segreti professionali e puntualizzazioni sulla natura del segreto giornalistico, diverso per struttura e funzione da tutti gli altri segreti professionali. In conclusione, legittimità costituzionale della mancata previsione di esonero del giornalista dal dovere di testimoniare. In Giurisprudenza Costituzionale, 1981, 1, p. 8
CASO PULP FICTION, DI QUENTIN TARANTINO DUE SENTENZE DI OPPOSTO TENORE A CONFRONTO TAR LAZIO, SEZ. I, 21 APRILE 1995, N.709 CONSIGLIO DI STATO, SEZ.IV, 30 GENNAIO 1996, N.139 Sintesi dei fatti. La Cecchi Gori Group contesta di fronte al Tar del Lazio il diniego di nulla osta per la proiezione del film a un pubblico minore di anni 18 delle Commissioni di revisione di Primo e Secondo grado. Diversi i motivi di impugnazione: dall'interpretazione dell'art. 5 della l.161/1962 e dell'art.9 del d.P.R. 2029/1963, ad asserite omissioni procedurali nel lavoro delle Commissioni, all'eccessiva genericità dei provvedimenti impugnati, alla mancanza di considerazione della proposta della società di effettuare dei tagli alla pellicola. La società richiede, inoltre, di abbassare il divieto di ammissione alla proiezione del film ai minori degli anni 14, anche in relazione al valore artistico del film e alla sua natura tanto grottesca e paradossale quanto evidente. Il Tar del Lazio sostanzialmente conferma quanto già deciso dalle Commissioni di revisione e rigetta tutte le argomentazioni della Cecchi Gori Group. Gli art. 5 della l.161/1962 e 9 del d. P.R. 2029/1963, regolamento esecutivo della l.161, devono essere interpretati in modo sistematico; le omissioni procedurali nel lavoro delle Commissioni non sussistono. Soprattutto, la natura ironica e paradossale dell'opera è sottile, "talmente evanescente" da non essere percepibile con chiarezza dallo spettatore non adulto. Il film "finisce per proporre allo spettatore minore personaggi che ben potrebbero assurgere a modelli negativi di comportamento" e potrebbe "insinuare nella sua psicologia un'idea di normalità rispetto ad atti, comportamenti e filosofie di vita, oggettivamente del tutto anormali perché propriamente delinquenziali". La Cecchi Gori Group appella la sentenza del Tar di fronte al Consiglio di Stato, riproponendo per la maggior parte le considerazioni già svolte. In più, richiama l'attenzione sui giudizi critici, anche di esperti della psicologia, estremamente favorevoli al film. Sottolinea inoltre come il concetto di pregiudizio dell'età evolutiva dei minori sia storicamente condizionato, con un significato e una portata che cambiano col mutare del contesto storico e sociale di riferimento. Il Consiglio di Stato, si può dire, ribalta la sentenza di primo grado. Pur confermando le motivazioni in diritto sulla corretta interpretazione sistematica dell'art. 5, l.161/1962 e dell'art. 9, del d. P. R. 2029/1963 e ribadendo la possibilità di giudizio dei soli magistrati senza necessità di ricorrere a perizia tecnica, valuta che la pellicola in questione "non costituisce, in massima parte, un attentato alla tutela morale del minore e un motivo di superamento della sensibilità dell'età evolutiva". A conferma di questa tesi evidenzia come in alcune scene, tra le più forti contenute nel film, sia possibile ravvisare messaggi positivi e di riscatto dei personaggi, o di repulsione verso, ad esempio, le sostanze stupefacenti. Nella sentenza, ogni singola scena presa in considerazione per sostenere la tesi dei giudici è spiegata e commentata. Il Consiglio dunque accoglie l'appello della Cecchi Gori Group, permettendo la visione di Pulp Fiction anche ai minori, purchè però non minori di anni 14. Il che, comunque, consente la trasmissione televisiva del film, seppure solo nelle ore notturne. Spunti di riflessione. Meccanismo della censura cinematografica nel suo funzionamento: l'iter che porta un film di fronte alle commissioni, di primo e secondo grado, eventualmente al Tar e al Consiglio di Stato. Interpretazione delle locuzioni legislative, tutela morale dei minori e particolare sensibilità dell'età evolutiva, della l.161/1962 e del d.P.R. 2029/1963 di esecuzione della legge: come specificare concetti così ampi? Come renderli concreti per poi applicarli? Cosa significano, in pratica, certe nozioni presenti nelle leggi? (v. anche concetto di buon costume) Difficoltà di trovare criteri univoci per la valutazione di un film. Esempio di due valutazioni diametralmente opposte della stessa pellicola, di alcune identiche scene, sulla base delle stesse disposizioni legislative. Opinabilità di alcuni concetti, prima che giuridici, sociali e politici?
CINEMA , PUBBLICITA', DIRITTO D'AUTORE
CASO ZEFFIRELLI, PER LA TRASMISSIONE TELEVISIVA CON INTERRUZIONI PUBBLICITARIE DI "ROMEO E GIULIETTA" E "LA BISBETICA DOMATA". DUE DISTINTI PROCESSI, PRESSO DUE DIVERSI TRIBUNALI E CON DUE DIVERSE SENTENZE: LE MODALITA' DELLA VICENDA, PERO', SONO MOLTO PIU' CHE SIMILI. TRIBUNALE MILANO, 13 DICEMBRE 1984 TRIBUNALE ROMA, 20 FEBBARIO 1987
Sintesi dei fatti. Franco Zeffirelli cita la stazione televisiva Antenna Nord: le modalità di trasmissione del film "Romeo e Giulietta", per le frequenti interruzioni pubblicitarie, costituiscono una grave lesione del diritto morale dell'autore. Tali modalità, infatti, hanno comportato uno "stravolgimento dell'opera, incidendo sul ritmo narrativo e sulla tensione, quindi condizionando negativamente la valutazione degli spettatori, con conseguente pregiudizio della reputazione artistica degli autori". Quindi l'autore chiede che venga dichiarata la violazione del suo diritto morale sull'opera e che venga risarcito il relativo danno. Le difese di Antenna Nord puntano soprattutto sulla consapevolezza degli spettatori sulla provenienza del messaggio pubblicitario, "gli spettatori (…) attribuiscono l'effetto (…) delle inserzioni alla stazione emittente televisiva e non all'autore dell'opera trasmessa", e sulla nota "dipendenza finanziaria delle televisioni private dai ricavi della pubblicità commerciale".Il Tribunale di Milano, pur non accogliendo la richiesta di risarcimento dei danni, ravvisa nel caso di specie la violazione del diritto morale d'autore. Il riferimento è all'art. 20 della legge sul diritto d'autore, che pur non avendo ad oggetto le modalità di comunicazione dell'opera, ne tutela deformazione, mutilazione e alterazione. Queste possono ben essere l'effetto di una diffusione con certe modalità, come quella con frequenti e invasive interruzioni pubblicitarie. E' vero che lo spettatore attribuisce l'interruzione pubblicitaria all'impresa televisiva, ma ciò non toglie che "lo spettatore oggettivamente percepisce l'opera alterata e quindi esteticamente diminuita". Il Tribunale sottolinea comunque come la "comunicazione dell'opera cinematografica a mezzo di inserti pubblicitari, non sia di per sé e in ogni caso specialmente pregiudizievole, il giudizio sulla lesione del diritto morale d'autore va espresso in concreto, caso per caso, (…), in relazione alla frequenza, durata e collocazione degli intervalli pubblicitari".Analogo il secondo caso: Franco Zeffirelli cita stavolta Canale 5, per aver trasmesso "La bisbetica domata" con frequenti intervalli pubblicitari, che hanno determinato la deformazione dell'opera, "provocando un'evidente manomissione pregiudizievole dell'onore e della reputazione dell'autore". Di nuovo chiede l'accertamento della lesione del diritto d'autore e il risarcimento del danno. Canale 5 rimane contumace. Pur nell'analogia di situazione, il Tribunale di Roma arriva a conclusioni opposte a quelle del Tribunale di Milano, solo tre anni prima. Ribadisce, innanzitutto, la necessità di decidere simili controversie caso per caso, analizzando in concreto il nesso causale tra il pregiudizio dell'opera e dell'autore e le modalità degli inserimenti pubblicitari - durata, frequenza, momento di interruzione. E nel caso in questione, il tribunale non ritiene sussistente la violazione del diritto d'autore, per la collocazione dei messaggi pubblicitari nelle "pause narrative o in momenti di naturale conclusione delle singole sequenze". In più, il collegio giudicante ritiene fondamentale e determinante la "distinzione tra stesura dell'opera, in cui si concreta l'idea creativa, e la sua comunicazione", attività riconducibili a soggetti diversi. Ancora, il collegio valuta la consapevolezza dello spettatore di assistere a un'opera nata per il cinema e solo adattata per la televisione come "imprenscindibile presupposto" per la critica stessa dell'opera. Lo stesso autore è consapevole che la "diffusione televisiva è una forma di comunicazione deteriore dell'opera cinematografica" e ne conosce l'inserimento di spots come sua prassi costante. Interessante notare come, a conclusione della decisione e delle sue motivazioni, il collegio accenni a un possibile intervento del legislatore, per trovare il punto di equilibrio tra i due diversi interessi in contesa, quello dell'esercizio dell'attività di iniziativa economica e quello dell'autore. Spunti di riflessione. Interpretazione della legge sul diritto d'autore e in particolare del significato di alcune nozioni (quali sono gli atti a danno dell'opera? ) Difficoltà di specificare concetti come onore, reputazione, ma soprattutto danno morale al diritto d'autore. Ruolo della pubblicità: libertà d'iniziativa economica privata o di manifestazione del pensiero? Quale il suo posto nella televisione? ( v. anche le innovazioni legislative in merito dopo le sentenze citate). Come si colloca la consapevolezza dello spettatore di ricevere un messaggio pubblicitario nella disciplina della pubblicità?
CINEMA E TEATRO TAR LAZIO, SEZ. I, 21 APRILE 1995, N.709; CONSIGLIO DI STATO, SEZ.IV, 30 GENNAIO 1996, N.139 (Pulp fiction) divieto minori TRIBUNALE MILANO, 13 DICEMBRE 1984; TRIBUNALE ROMA, 20 FEBBARIO 1987 (Zeffirelli) Interruzioni pubblicitarie e diritto autore; tutela costituzionale della pubblicità Trib. Roma 22 giugno 1998, Contrada v. Clemi cinematografica (d. inf. 1999, 61 ss.) Cinema, diritto cronaca, limiti Trib. Avellino, 16.12.1996, (Brass) in dir. Autore, 1997, 514 (osceno ed opera d’arte; comune senso del pudore)Libertà di espressione e guarentigie parlamentari Corte cost. 1150/88; 375/1997; 289/98; 10-11/2000.
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