SENTENZA N. 231
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN, Presidente
Avv. ORONZO REALE
Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI
Avv. ALBERTO MALAGUGINI
Prof. LIVIO PALADIN
Prof. ANTONIO LA PERGOLA
Prof. VIRGILIO ANDRIOLI
Prof. GIUSEPPE FERRARI
Dott. FRANCESCO SAJA
Prof. GIOVANNI CONSO
Dott. ALDO CORASANITI
Prof. GIUSEPPE BORZELLINO
Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 40 e 44 della legge 14 aprile 1975, n. 103 ("Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva"), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 15 giugno 1978 dal pretore di Sassuolo nel procedimento civile vertente tra Teleopus s.p.a. e U.N.I. s.n.c. iscritta al n. 569 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 dell'anno 1979;
2) ordinanza emessa il 7 maggio 1982 dal Giudice conciliatore di Lodi nel procedimento civile vertente tra s.p.a. Diffusione Pubblicità e s.r.l. Grey e Grey, iscritta al n. 490 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 338 dell'anno 1982;
3) ordinanza emessa il 26 maggio 1982 dal Giudice conciliatore di Milano nel procedimento civile vertente tra s.p.a. Diffusione Pubblicità e s.r.l. Grey e Grey, iscritta al n. 491 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 351 dell'anno 1982;
4) ordinanza emessa il 12 novembre 1982 dal Consiglio di Stato nel procedimento civile vertente tra s.r.l. Incremento Audience-Televisivo e Ministero delle PP.TT. ed altra, iscritta al n. 376 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 246 dell'anno 1983;
5) ordinanza emessa il 23 febbraio 1983 dal T.A.R. delle Marche nel procedimento civile vertente tra s.r.l. Ripetizione Programmi Televisivi e Ministero PP.TT. ed altra, iscritta al n. 645 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 dell'anno 1984.
Visti gli atti di costituzione della D.P. Diffusione Pubblicità s.p.a., della I.A.T. - Incremento Audience Televisivo, della s.r.l. Ripetizione Programmi Televisivi nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 25 giugno 1985 il Giudice relatore Alberto Malagugini;
uditi gli avv.ti Giovanni Maria Ubertazzi e Giuseppe Guarino per s.p.a. Diffusione Pubblicità, s.r.l. Incremento Audience Televisivo e s.r.l. Ripetizione Programmi Televisivi e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Ai sensi dell'art. 40, primo comma, della legge 14
aprile 1975, n. 103, recante "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e
televisiva" i titolari di impianti ripetitori via etere privati di programmi
sonori e televisivi esteri, il cui impianto ed esercizio é subordinato a
preventiva autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
(art. 38 l. cit.), sono obbligati "ad eliminare dai programmi esteri tutte le
parti aventi, sotto qualsiasi forma, carattere pubblicitario". Analogo obbligo -
che cioé "non siano diffusi messaggi pubblicitari esteri o nazionali" - é posto
dal successivo art. 44, secondo comma, a carico dei titolari di impianti già
installati sul territorio nazionale alla data di entrata in vigore della legge,
il cui funzionamento in via provvisoria é consentito (tra l'altro, a tale
condizione) fino al rilascio dell'autorizzazione.
2. - Una questione di legittimità costituzionale del citato art. 40, primo
comma, l. 103/75 é stata sollevata: a) dal Pretore di Sassuolo, in riferimento
all'art. 21 Cost., con ordinanza in data 15 giugno 1978 (r.o. 569/78).
Successivamente, analoghe questioni di legittimità costituzionale del medesimo
art. 40, nonché dell'art. 44, secondo comma, sono state sollevate, in
riferimento allo stesso art. 21, nonché agli artt. 3 e 41 Cost.; b) dal giudice
conciliatore di Lodi con ordinanza del 7 maggio 1982 (r.o. 490/82); c) dal
giudice conciliatore di Milano con ordinanza del 26 maggio 1982 (r.o. 491/82);
d) dal Consiglio di Stato - sez. VI giurisdizionale - con ordinanza del 12
novembre 1982 (r.o. 376/83); e) dal T.A.R. delle Marche con ordinanza del 23
febbraio 1983 (r.o. 645/83).
I giudizi a quibus avevano rispettivamente ad oggetto:
1) quello sub a), la richiesta da parte della Teleopus s.p.a., di pagamento del
corrispettivo di un ordine sperimentale di pubblicità da trasmettersi attraverso
l'antenna televisiva di Telemontecarlo, nei confronti della quale la convenuta
U.N.I. Pubblicità e Marketing s.n.c. aveva eccepito che il consenso da lei
prestato doveva considerarsi viziato da errore, per non esserle stato
prospettato il divieto di irradiare trasmissioni pubblicitarie posto dall'art.
40 l. 103/75;
2) quelli sub b) e c), altrettante richieste di pagamento della D.P.-Diffusione
Pubblicità s.p.a., che si era obbligata a far trasmettere dalla emittente
televisiva jugoslava di Capodistria ed a far ritrasmettere da alcuni ripetitori
italiani dei fotogrammi pubblicitari dei prodotti della Grey & Grey s.r.l.,
richiesta cui quest'ultima aveva opposto che la normativa in questione non
consente la distribuzione in Italia di pubblicità radiotelevisiva emessa
dall'estero;
3) quelli sub d) ed e), altrettanti ricorsi della I.A.T. - Incremento Audience
Televisivo s.r.l. per l'annullamento di diffide a ritrasmettere messaggi
pubblicitari da due impianti di ripetizione dei programmi televisivi di
Capodistria, emesse dalle competenti direzioni compartimentali PP.TT., nonché -
nel secondo caso - dell'ordine di disattivazione e sequestro dell'impianto
emesso per l'inottemperanza alla diffida.
La rilevanza delle questioni di costituzionalità prospettate é stata dai giudici
a quibus motivata, nei primi tre casi, in riferimento all'incidenza delle norme
impugnate sulla validità dei contratti dedotti in giudizio e, negli ultimi due,
in quanto su di esse si fonda il potere di emettere i provvedimenti impugnati.
3. - In punto di non manifesta infondatezza, il Pretore di Sassuolo (ord.
569/78) richiamava innanzitutto la sentenza della Corte n. 225/74, con la quale
era stata ritenuta costituzionalmente illegittima la riserva allo Stato delle
attività inerenti ai ripetitori di emittenti estere, in quanto non operano su
bande di trasmissione assegnate all'Italia, potendosi solo ammettere che essi
siano sottoposti ad una disciplina legislativa in considerazione della
salvaguardia di pubblici interessi.
Ciò premesso, il Pretore assumeva che il divieto posto con l'articolo impugnato
sarebbe in contrasto col principio del pluralismo dell'informazione e della
libera diffusione del pensiero, garantito dall'art. 21 Cost., sotto un duplice
profilo. In primo luogo l'impossibilità di conseguire proventi pubblicitari
potrebbe, di fatto, impedire la libera circolazione delle idee manifestate dalle
emittenti straniere, rendendo economicamente non sostenibile l'attività di chi
installi i ripetitori, nel territorio nazionale, dei programmi diffusi da quelle
emittenti. In secondo luogo la norma, imponendo ai responsabili dei ripetitori
l'obbligo di eliminare dai programmi tutte le parti aventi, sotto qualsiasi
forma, carattere pubblicitario attribuirebbe a costoro poteri di controllo, di
valutazione e di sanzione, insomma di censura, anch'essi in contrasto con i
principi proclamati dall'art. 21 Cost. atteso che essi "potrebbero censurare a
loro piacimento qualsiasi immagine, essendo sempre ravvisabile una forma di
pubblicità indiretta".
Sul primo dei suaccennati profili si incentravano le censure mosse in
riferimento all'art. 21 Cost. dagli altri giudici a quibus. In particolare, i
giudici conciliatori di Lodi e Milano insistevano sulla qualificazione come
manifestazioni del pensiero dei messaggi pubblicitari, sostenendo che in tale
concetto andrebbero incluse anche le informazioni che permettono al cittadino di
adeguare il suo comportamento alle necessità pratiche della vita, ivi compresi
tali messaggi, in quanto consentono di istituire utili confronti tra prodotti.
Il Consiglio di Stato ed il T.A.R. delle Marche, a loro volta, ponevano
l'accento sulla necessità del finanziamento derivante dalla pubblicità per la
copertura dei costi di costruzione e gestione degli impianti ripetitori, sicché
dal divieto posto dalle norme impugnate discenderebbe che la libertà di
irradiare programmi radiotelevisivi esteri viene in concreto limitata a chi
possa esercitare la relativa attività senza trarre da essa i necessari mezzi di
finanziamento.
4. - La censura mossa in riferimento all'art. 41 Cost. é motivata dal Consiglio
di Stato e dal T.A.R. delle Marche sul rilievo che il divieto di ritrasmettere
in Italia la pubblicità delle emittenti radiotelevisive estere costituirebbe un
ingiustificato impedimento all'esercizio di un'attività imprenditoriale in
quanto "non risulta finalizzato alla tutela di qualche apprezzabile interesse
pubblico" (ord. 376/83). Sul punto, i giudici conciliatori di Lodi e Milano non
svolgevano invece specifiche considerazioni.
5. - Quanto poi al dedotto contrasto con l'art. 3 Cost., il Consiglio di Stato
ed il T.A.R. delle Marche sostenevano che "se l'interesse pubblico tutelato dal
divieto di ritrasmettere in Italia la pubblicità delle emittenti radiotelevisive
estere é quello di favorire le emittenti italiane, lo stesso interesse dovrebbe
suggerire analoghe misure limitative nei confronti della stampa estera".
Il giudice conciliatore di Milano elencava una serie di "discriminazioni
irragionevoli" poste in evidenza dall'attrice nel giudizio a quo, senza peraltro
specificare quale di esse fosse a suo avviso qualificabile per tale; quello di
Lodi non motivava specificamente sul punto.
6. - Nei giudizi instaurati con le ordinanze nn. 490 e 491/82 e 376, 645/83 sono
intervenute, con memorie di identico contenuto, le parti private D.P. e I.A.T.,
entrambe difese dagli avv.ti G.M. e L.C. Ubertazzi. Oltre ad insistere sul
rilievo circa la necessità del finanziamento tramite la pubblicità ai fini della
sopravvivenza dei ripetitori di programmi esteri - unica fonte da questi
attualmente utilizzabile - le parti private sottolineavano che per essi - a
differenza che per la RAI (sent. 225/74) e per le emittenti private locali
(sent. 202/76) - la Corte non aveva segnalato al legislatore ordinario la
necessità od opportunità di porre limiti quantitativi alla trasmissione di
pubblicità e che, anche a ritenere estensibili tali indicazioni ai ripetitori di
emittenti estere, ciò non poteva valere a giustificare la radicale eliminazione
della pubblicità commerciale da queste trasmessa. Avendo infatti la Corte
ricollegato l'esigenza di introdurre tali limiti a quella di evitare che possa
inaridirsi una tradizionale fonte di finanziamento della stampa, essa ha per ciò
stesso riconosciuto la funzione insopprimibile della pubblicità per il
finanziamento di tutti i mezzi di manifestazione del pensiero, ivi compresa la
diffusione dei programmi esteri. La necessità di limitare la pubblicità si
spiega perciò "con l'intento di evitare, lasciando senza equilibrio la
ripartizione dei finanziamenti, che uno dei mezzi possa svilupparsi a detrimento
degli altri": ma per ciò stesso ne risulta illegittima l'eliminazione totale,
per uno di tali mezzi, del finanziamento che la pubblicità può assicurare.
Le norme impugnate, inoltre, ad avviso degli intervenuti, confliggerebbero con
gli artt. 3, 21 e 41 Cost. in quanto introdurrebbero discriminazioni a danno dei
ripetitori di programmi televisivi esteri: a) nei confronti dei distributori
della stampa estera in Italia (per la quale non vi sono limiti alle inserzioni
pubblicitarie), assimilabili ai primi stante la sostanziale equiparazione tra
stampa scritta e trasmissioni televisive; b) nei confronti dei ripetitori di
programmi televisivi altrui, e cioé della RAI e delle emittenti private nonché
dei ripetitori operanti nella provincia di Bolzano e nella Valle d'Aosta, i
quali "sono liberi di trasmettere tutta la pubblicità inserita in
"radiodiffusioni sonore e visive emesse da organismi radiotelevisivi esteri
dell'area culturale tedesca e ladina" (così l'art. 10 del d.P.R. 1 novembre
1973, n. 691) e rispettivamente francese"; c) nei confronti, infine, delle
emittenti private in ambito locale.
7. - L'Avvocatura dello Stato si é costituita, in rappresentanza del Presidente
del Consiglio dei ministri, in tutti i giudizi instaurati con le predette
ordinanze, svolgendo deduzioni di contenuto sostanzialmente analogo.
Ad avviso dell'Avvocatura, deve anzitutto escludersi che la pubblicità
commerciale costituisca manifestazione del pensiero tutelata dall'art. 21 Cost.:
il che si evince sia dalla sentenza della Corte 131/73 - che ha ritenuto che di
tale protezione godesse la (sola) pubblicità meramente ideologica - sia le
sentt. 225/74 e
Considerato in diritto
1. - Le cinque ordinanze di rimessione - del Pretore di
Sassuolo, dei Giudici Conciliatori di Milano e di Lodi, del Consiglio di Stato,
sezione VI giurisdizionale, e del T.A.R. delle Marche - sollevano tutte, in
riferimento ad una pluralità di parametri, questioni di legittimità
costituzionale dei medesimi disposti degli artt. 40 e 44 della legge 14 aprile
1975, n. 103, che fanno obbligo ai titolari di impianti ripetitori, via etere,
nel territorio nazionale, di programmi sonori e televisivi irradiati da
emittenti estere, di eliminare dai programmi medesimi i messaggi pubblicitari
commerciali.
I cinque giudizi possono, perciò, venire riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - La legge n. 103 del 1975 é stata approvata a seguito ed in conseguenza
delle sentenze nn. 225 e 226 del 1974 di questa Corte, che hanno sottratto alla
esclusiva statale gli impianti ripetitori dei programmi emessi da stazioni
televisive estere nonché le emittenti private via cavo su scala locale, oltre ad
enunciare i criteri cui avrebbe dovuto attenersi la nuova disciplina del
monopolio statale del mezzo radiotelevisivo, nell'ambito in cui ne veniva
riaffermata la legittimità.
In particolare, con la sentenza n. 225 del 1974, la Corte ha negato che detto
monopolio potesse "abbracciare anche attività, come quelle inerenti ai c.d.
ripetitori di stazioni trasmittenti estere" perché "in questo particolare
settore, senza apprezzabili ragioni, l'esclusiva statale sbarra la via alla
libera circolazione delle idee, compromette un bene essenziale della vita
democratica, finisce per realizzare una specie di autarchia nazionale delle
fonti di informazione".
Aggiungeva la Corte potersi ammettere "che l'impianto e l'esercizio di siffatti
ripetitori debbono essere sottoposti ad una disciplina legislativa, in
considerazione della salvaguardia di pubblici interessi", adeguatamente
tutelabili, peraltro, "con un regime di autorizzazione".
3. - In adesione alla pronuncia qui sopra citata, agli "impianti ripetitori via
etere privati di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali", é stato
dedicato il titolo III della legge n. 103 del 1975 (artt. 38-44).
Specificatamente, per quanto concerne gli "impianti ripetitori destinati
esclusivamente alla ricezione ed alla contemporanea ed integrale diffusione via
etere nel territorio nazionale dei normali programmi sonori e televisivi
irradiati dagli organismi esteri esercenti i servizi pubblici di radiodiffusione
nei rispettivi Paesi, nonché degli altri organismi regolarmente autorizzati in
base alle leggi vigenti nei rispettivi Paesi, che non risultino costituiti allo
scopo di diffondere i programmi nel territorio italiano", l'impianto e
l'esercizio ne é subordinato alla preventiva autorizzazione del Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni (art. 38, primo comma).
Scopo preminente dell'autorizzazione (da rilasciare soltanto previo parere
favorevole dei Ministri degli affari esteri, dell'interno e della difesa) é
quello di assegnare la frequenza di funzionamento degli impianti, che "comunque
non debbono interferire con le reti del servizio pubblico nazionale di
radiodiffusione circolare, né con gli altri servizi di telecomunicazione"
(ibidem, secondo comma).
L'autorizzazione in parola "obbliga il titolare ad eliminare dai programmi
esteri tutte le parti aventi, sotto qualsiasi forma, carattere pubblicitario"
(art. 40, primo comma).
Con disposizione di carattere transitorio (art. 44), i titolari di impianti
ripetitori (per quanto qui interessa) di programmi sonori e televisivi irradiati
da stazioni estere, (già) installati nel territorio nazionale, sono autorizzati
a gestirli in via provvisoria fino al rilascio dell'autorizzazione, sempreché ne
abbiano presentato domanda nel termine ivi fissato ed "a condizione... che non
vengano diffusi messaggi pubblicitari esteri o nazionali".
4. - Va, infine, ricordato, per completezza, che, con la sentenza n. 202 del
1976, questa Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale della normativa
(artt. 1, 2 e 45 della legge n. 103 del 1975) che non consentiva, "previa
autorizzazione statale e nei sensi di cui in motivazione, l'installazione e
l'esercizio di impianti di diffusione radiofonica e televisiva, via etere, di
portata non eccedente l'ambito locale".
Con la sentenza in esame, veniva affermata la "necessità dell'intervento del
legislatore nazionale" perché l'esercizio del riconosciuto diritto di iniziativa
privata si armonizzi e non contrasti con il preminente interesse generale (di
cui sopra) - della diffusione via etere su scala nazionale di programmi
radiofonici e televisivi affidata al monopolio statale - e venivano dettati
alcuni criteri cui il legislatore medesimo era invitato ad attenersi.
Le sollecitazioni di questa Corte non sono state, però, raccolte per oltre otto
anni e soltanto con il d.l. 6 dicembre 1984, n. 807, convertito con
modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10 venivano emanate "disposizioni
urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive", nessuna delle quali,
peraltro, concerne specificatamente gli impianti ripetitori di programmi esteri.
La normativa ora considerata contiene il preannuncio di una "legge generale sul
sistema radiotelevisivo", ma il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del
d.l. 807 del 1984, previsto per tale adempimento, é già stato prorogato, una
prima volta, al 31 dicembre 1985, con il d.l. 1 giugno 1985, n. 223, convertito
nella l. 2 agosto 1985, n. 397.
5. - In questo quadro legislativo, frammentario e dichiaratamente transitorio,
condizionato dai mutamenti di fatto intervenuti e consolidati nel settore
radiotelevisivo nazionale, soprattutto privato (che trovano disciplina
temporanea nel succitato d.l. 807 del 1984 e nella relativa legge di
conversione); a fronte delle straordinarie innovazioni già assicurate o promesse
dallo sviluppo scientifico e tecnologico; la questione decidenda, concernente il
divieto assoluto, posto alle imprese di ripetizione, di diffondere via etere i
messaggi pubblicitari commerciali irradiati, con i loro programmi, dalle
emittenti estere, appare di scarso spessore pratico e tale da interessare
un'area imprenditoriale quantitativamente e territorialmente modesta.
Il divieto, infatti, riguarda la parte pubblicitaria soltanto di quei programmi
sonori e televisivi emessi da stazioni estere - in pratica installate in Paesi
confinanti con il nostro che o per la debolezza del segnale o per l'esistenza di
ostacoli naturali non sono ricevibili direttamente in talune zone del territorio
nazionale, come, invece, possono esserlo in altre.
Da ciò la peculiarità della situazione in esame, posto che l'attività della
quale si censura la disciplina legislativa, per ciò che riguarda i messaggi
pubblicitari commerciali, é esclusivamente quella delle imprese di ripetizione
(e non già delle emittenti).
6. - Tanto precisato, giova tuttavia ricordare che sulla natura e sul ruolo
della pubblicità commerciale nel sistema radiotelevisivo e più in generale
dell'informazione questa Corte si é ripetutamente pronunziata.
Con la sopracitata sentenza n. 225 del 1974, trattando della emananda normativa
sul monopolio statale del mezzo radiotelevisivo, venne affermato (punto 8,
lettera c della motivazione) doversi prevedere "che attraverso una adeguata
limitazione della pubblicità, si eviti il pericolo che la radiotelevisione,
inaridendo una tradizionale fonte di finanziamento della libera stampa, rechi
grave pregiudizio ad una libertà che la Costituzione fa oggetto di energica
tutela".
Con la coeva sentenza n. 226 del medesimo anno 1974, il concetto veniva, quanto
meno implicitamente, ribadito affermandosi che la disciplina legislativa
concernente l'installazione e l'esercizio delle reti private di televisione via
cavo su scala locale avrebbe dovuto "assicurare, che nel rispetto della libertà
di manifestazione del pensiero, e d'iniziativa economica, siano salvaguardati
gli interessi pubblici che, in varia guisa, possono entrare in gioco".
Infine, con la sentenza n. 202 del 1976, (di cui supra, sub 4) il legislatore
veniva invitato a stabilire (n. 8, lettera c) "limiti temporali per le
trasmissioni pubblicitarie" (delle emittenti radiotelevisive private, via etere,
in ambito locale) "in connessione con gli analoghi limiti imposti al servizio
pubblico affidato al monopolio statale".
7. - A tali orientamenti si é informata, sostanzialmente, la normativa statale.
La legge n. 103 del 1975, infatti - a parte il divieto del quale qui si discute
- si occupa della pubblicità commerciale in riferimento tanto al servizio
pubblico, che deve contenerla nella durata complessiva del 5 per cento della
durata delle trasmissioni sia televisive sia radiofoniche (art. 21, secondo
comma; cfr. anche art. 21, primo comma; art. 4, primo comma, sesto alinea),
quanto agli impianti privati di diffusione sonora e televisiva via cavo, per i
quali viene fissato un limite temporale sostanzialmente analogo (art. 30, quarto
comma, lettera a).
Il d.l. n. 807 del 1984, nel testo risultante per effetto della legge di
conversione (n. 10 del 1985), all'art. 3 bis, n. 1, ridetermina, in termini
quantitativi ragguagliati alle ore settimanali di trasmissione di programma e ad
ogni ora di effettiva trasmissione, i limiti entro i quali é consentita la
trasmissione di messaggi pubblicitari ad opera di emittenti private, e demanda
tale compito (ibidem n. 2), quanto al servizio pubblico, alla Commissione
parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, fermo
il limite di cui al sopracitato art. 21, secondo comma, della legge n. 103 del
1975.
8. - Da quanto sin qui ricordato si ricava che, nel sistema di settore, il tempo
di trasmissione dei messaggi pubblicitari commerciali con il mezzo
radiotelevisivo, sia pubblico che privato, é limitato dalla legge, che aderisce,
per questo aspetto, ai richiamati orientamenti della Corte.
Tali orientamenti, espressi nella motivazione di sentenze con le quali sono
state decise questioni di legittimità costituzionale non concernenti la
disciplina della pubblicità con il mezzo radiotelevisivo, non consentono, come
invece sostengono le difese delle parti private, di riferirli al dettato
dell'art. 21 Cost..
Al contrario, la netta distinzione tra le manifestazioni del pensiero delle
quali, nei limiti ivi previsti, viene affermata la libertà da un lato, e la
pubblicità commerciale, della quale viene sottolineata la natura di "fonte di
finanziamento" degli organi di informazione, dall'altro, sta ad indicare in modo
inequivoco che quest'ultima é considerata una componente dell'attività delle
imprese, come tale assistita dalle garanzie di cui all'art. 41 Cost., e
assoggettabile, in ipotesi, alle limitazioni ivi previste al secondo e terzo
comma.
E le limitazioni quantitative ai tempi delle trasmissioni pubblicitarie
commerciali con il mezzo radiotelevisivo suggerite dalla Corte ed adottate dal
legislatore rientrano appunto nella indicata previsione costituzionale, avendo
lo scopo di garantire una condizione ritenuta essenziale perché possa aversi
pluralismo nell'informazione, dal momento che l'apporto rappresentato dagli
introiti pubblicitari é considerato indispensabile per la sopravvivenza dei
mezzi di comunicazione di massa, si tratti di organi di stampa ovvero delle
emittenti radiotelevisive, pubbliche e private.
Accanto a questa esigenza di carattere generale, altra se ne viene prospettando
di uguale segno per la tutela dell'utente- consumatore, e a tal fine si auspica
una disciplina non solo dei tempi, ma anche delle modalità di presentazione dei
messaggi pubblicitari (l'importanza di tale aspetto della disciplina delle
trasmissioni pubblicitarie é sottolineata, tra l'altro, dalla raccomandazione
del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa n. R (84) 3 del 23 febbraio
1984, che sollecita in particolare, a questo proposito, la chiara
identificazione del messaggio pubblicitario come tale, la separazione della
pubblicità dai programmi, l'accorpamento dei messaggi, la limitazione dei tempi
dedicati alla pubblicità, il divieto della pubblicità subliminale: v. punti da 6
a 10 dei "Principi"). Ma tale questione é estranea al presente giudizio e resta
rimessa alla iniziativa del legislatore.
9. - Vero é che la fattispecie decidenda non riguarda, come già si é avvertito,
le imprese di trasmissione radiotelevisiva, ma quelle di ripetizione, il che, di
per sé, rafforza l'argomentazione in ordine al parametro costituzionale di
riferimento.
Invero, la libertà di iniziativa economica privata, in questo campo, é stata
riconosciuta, in regime di autorizzazione, con la sent. n. 225 del 1974, in
quanto ritenuta strumentale rispetto alla "libera circolazione delle idee"
diffuse dalle emittenti estere, così da evitare che finisca per realizzarsi "una
specie di autarchia nazionale delle fonti di informazione".
Ora le disposizioni di legge censurate non riguardano, e perciò non limitano, la
"libera circolazione delle idee", vale a dire dei programmi emessi dalle
stazioni estere, ché, anzi, l'impresa di ripetizione deve diffonderle via etere
nel territorio nazionale (contemporaneamente ed) integralmente.
Il divieto legislativo riguarda esclusivamente i messaggi pubblicitari
commerciali esteri e nazionali ed il giudizio si esaurisce perciò nella
valutazione della legittimità del divieto medesimo rispetto alla affermata
libertà di iniziativa economica privata per quanto attiene all'impianto ed alla
gestione di apparecchi ripetitori, nel territorio nazionale, di emissioni
radiotelevisive provenienti da stazioni estere.
É, dunque, soltanto l'impresa di ripetizione a dover essere considerata per
questo unico aspetto della sua attività, essendo estranei al presente giudizio,
e diversamente disciplinati dalla legge in modo specifico sia l'assegnazione
delle frequenze di funzionamento che i divieti di pubblicità di determinati
prodotti.
Una volta ritenuto che la pubblicità commerciale costituisce attività di
impresa, resta da verificare se essa sia tale anche per la impresa di
ripetizione.
La risposta non può che essere affermativa.
In proposito le difese delle parti private assumono che l'attività di
ripetizione di emissioni radiotelevisive estere, inariditisi ormai i possibili
finanziamenti ad opera dell'industria elettronica italiana, può reggersi,
coprendo i costi di installazione, manutenzione e gestione dei propri impianti,
solo se finanziata dalla emittente estera e/o dalla sua concessionaria
pubblicitaria.
Diretto o indiretto che sia, il finanziamento pubblicitario si rivelerebbe
perciò indispensabile per l'impresa di ripetizione, di talché il divieto
assoluto, di cui alle disposizioni di legge denunziate, si porrebbe come
ostativo, almeno tendenzialmente, alla loro stessa sopravvivenza.
Non é, però, necessario accertare se gli, eventuali, introiti pubblicitari siano
o meno assolutamente necessari alle imprese di ripetizione. Invero é sufficiente
constatare - come é del tutto pacifico - che la (ri)trasmissione dei messaggi
pubblicitari commerciali rientra tra le attività delle imprese in questione. Se
così é, spetta alla Corte individuare lo scopo della normativa denunziata - che
una tale attività proibisce -; vale a dire il fine di utilità sociale, cui é
vincolata la discrezionalità legislativa in materia. Spetta ancora alla Corte
verificare "il rapporto di congruità tra mezzi e fini, per salvaguardare la
libertà garantita contro interventi arbitrariamente restrittivi o contro
interventi che praticamente annullano il diritto primario inerente alla libertà
stessa" (sent. n. 78 del 1970).
Senza dubbio il fine di utilità generale perseguito dal legislatore nella
fattispecie normativa in esame consiste nella esigenza di non "inaridire una
tradizionale fonte di finanziamento della stampa" e degli altri mezzi di
informazione, così da garantire, attraverso una ripartizione tra di essi di
questa medesima fonte, il massimo di pluralismo nel settore.
Altri scopi, che pure sono stati evocati nel dibattito parlamentare e dottrinale
- quali quello di evitare l'inquinamento delle frequenze, la pubblicizzazione
vietata di determinati prodotti od attività, ovvero la commissione di illeciti
valutari o l'elusione di obblighi tributari - sono estranei alla normativa in
esame e trovano specifica tutela in altri disposti della medesima legge
denunziata o di leggi diverse, che l'esercizio dell'attività di ripetizione non
autorizza certamente a violare.
Rispetto al fine che il legislatore del 1975 ha inteso perseguire (il medesimo,
cioé, per cui sono state dettate semplici limitazioni quantitative dei messaggi
pubblicitari per il monopolio statale e le emittenti private) il divieto
assoluto del quale si discute appare mezzo incongruo e sproporzionato per
eccesso e perciò illegittimo per contrasto con l'art. 41, secondo comma, Cost..
L'esigenza di garantire una delle condizioni ritenute necessarie perché si abbia
pluralismo nell'informazione, viene, certamente, in considerazione anche per
quanto concerne la (ri)trasmissione via etere nel territorio nazionale, per
mezzo di ripetitori, dei messaggi pubblicitari commerciali irradiati da
emittenti estere, nel senso che occorre impedire un incontrollato assorbimento,
attraverso questo canale, delle risorse finanziarie derivanti dalla pubblicità
stessa.
Peraltro anche a tacer del fatto che, secondo dati di comune conoscenza, la
pubblicità delle TV estere occupa una quota modesta (e decrescente negli ultimi
anni) del mercato pubblicitario, la peculiarità dell'impresa di ripetizione, per
i suoi costi di impianto, manutenzione e gestione certamente diversi e inferiori
a quelli di una impresa di trasmissione, da un lato, e per la identificabilità,
anche in termini quantitativi, dei bacini di utenza da essa serviti, dall'altro,
non consente di operare sulla base del raffronto con diverse situazioni di
settore. Resta perciò in capo al legislatore e non a questa Corte la competenza
ad imporre, determinandone la misura, limiti quantitativi alla ripetizione sul
territorio nazionale a mezzo di appositi impianti dei messaggi pubblicitari
commerciali nazionali ed esteri.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 40, primo comma e 44, secondo comma, ultima parte, della legge 14 aprile 1975, n. 103.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, l'11 ottobre 1985.
GUGLIELMO ROEHRSSEN, PRESIDENTE
ALBERTO MALAGUGINI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 17 ottobre 1985.