SENTENZA N. 123
ANNO 1976
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. PAOLO ROSSI, Presidente
Dott. LUIGI OGGIONI
Avv. ANGELO DE MARCO
Avv. ERCOLE ROCCHETTI
Prof. ENZO CAPALOZZA
Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI
Dott. NICOLA REALE
Avv. LEONETTO AMADEI
Dott. GIULIO GIONFRIDA
Prof. EDOARDO VOLTERRA
Prof. GUIDO ASTUTI
Dott. MICHELE ROSSANO
Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 501 del codice penale,
promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1974 dal tribunale di Roma nel
procedimento penale a carico di Zanetti Livio, iscritta al n. 80 del registro
ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del
27 marzo 1974.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 25 febbraio 1976 il Giudice relatore Nicola Reale;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Nel corso di procedimento penale a carico di Zanetti Livio
(imputato, quale direttore responsabile del periodico l'"Espresso", del delitto
di cui all'art. 501 cod. pen. per aver fatto pubblicare sul medesimo un
articolo, senza firma, dal titolo "Il bruciamiliardi" concernente la gestione
della società Montedison) il tribunale di Roma ha sollevato, d'ufficio, in
riferimento all'art. 21 Cost. questione di legittimità costituzionale del
predetto art. 501, cod. pen., che punisce chiunque, al fine di turbare il
mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie
false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifizi atti a cagionare un
aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi alle
liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato.
Nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la
questione sia dichiarata non fondata.
Considerato in diritto
1. - L'art. 501 cod. pen., sotto la rubrica "Rialzo e ribasso
fraudolento di prezzi nel pubblico mercato o nelle borse di commercio" punisce
chiunque "al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci
pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera
altri artifizi atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle
merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico
mercato".
Si tratta del reato di aggiotaggio e il tribunale di Roma (chiamato a giudicare
il direttore responsabile di un periodico, imputato di aver pubblicato, al fine
di turbare il mercato interno dei valori, un articolo di autore ignoto
contenente notizie false, esagerate e tendenziose riguardanti una società
commerciale e atte a determinare una diminuzione dei valori ammessi nelle liste
di borsa) ha impugnato la norma suddetta in riferimento all'art. 21, primo
comma, della Costituzione. La questione, com'è esattamente rilevato
dall'Avvocatura dello Stato, non investe la disposizione citata nella sua
totalità ma solo nella parte che riguarda la pubblicazione o diffusione di
notizie, senza estendersi agli altri "artifizi" atti a cagionare variazioni nel
prezzo delle merci: in questo ultimo caso, ovviamente, si é al di fuori delle
previsioni dell'art. 21 della Costituzione.
L'ordinanza di rimessione muove dall'assunto che l'interesse al buon andamento
dell'economia nazionale, tutelato dall'art. 501 cod. pen. sopra richiamato, non
rivesta rilievo costituzionale e non sia pertanto idoneo a giustificare
l'imposizione di limiti al diritto di manifestare il proprio pensiero, dal
momento che limitazioni al libero esercizio del medesimo possono derivare solo
dalla necessità di tutelare beni garantiti esplicitamente o implicitamente dalla
Costituzione: il che nella fattispecie in esame sarebbe da escludersi.
Si afferma ancora nell'ordinanza che il limite alla libertà di che trattasi non
troverebbe riscontro nemmeno nella Dichiarazione universale dei diritti
dell'uomo (approvata il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea generale delle Nazioni
Unite) né nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali (approvata il 14 novembre 1950 dai Governi membri del
Consiglio d'Europa e dall'Italia ratificata con legge 4 agosto 1950, n. 848), le
cui norme, si aggiunge, secondo autorevole opinione, avrebbero posizione e rango
costituzionale.
2. - La questione non é fondata.
L'aggiotaggio é un delitto di frode, per la cui sussistenza non sono necessari
la produzione di un danno e il conseguimento di un profitto ma che sicuramente
richiede nel soggetto attivo oltre che la consapevolezza del carattere falso,
esagerato o tendenzioso delle notizie e la volontà di divulgarle, anche la
volontà diretta al fine di cagionare un turbamento del pubblico mercato dei
valori o delle merci.
Orbene non può certo condividersi l'opinione, espressa nell'ordinanza di rinvio,
secondo cui l'interesse tutelato dalla norma impugnata non abbia nella
Costituzione puntuale riscontro e riconoscimento.
Come più volte é stato ribadito da questa Corte la libertà di manifestazione del
pensiero trova i suoi limiti non solo nella tutela del buon costume ma anche
nella necessità di proteggere altri beni aventi rilievo costituzionale (cfr.
sent. nn. 19 del 1962; 25 del 1965; 87 e 100 del 1966;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 501 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 21 della Costituzione, dal tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 7 maggio 1976.
PAOLO ROSSI, PRESIDENTE
NICOLA REALE, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 20 maggio 1976.