SENTENZA N. 138
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente
Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN
Avv. ORONZO REALE
Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI
Avv. ALBERTO MALAGUGINI
Prof. LIVIO PALADIN
Prof. VIRGILIO ANDRIOLI
Prof. GIUSEPPE FERRARI
Prof. GIOVANNI CONSO
Prof. ETTORE GALLO
Dott. ALDO CORASANITI
Prof. GIUSEPPE BORZELLINO
Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, cpv, della legge 24 aprile 1975, n. 130 (Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali), promosso con ordinanza emessa il 9 giugno 1978 dal Pretore di Sant'Antioco nel procedimento penale a carico di Garau Marcella ed altra, iscritta al n. 591 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 dell'anno 1979.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 6 febbraio 1985 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari.
Ritenuto in fatto
1. - Nella fase dibattimentale del procedimento penale nei
confronti di due persone imputate della contravvenzione di cui all'art. 7, commi
secondo e terzo, della legge 24 aprile 1975, n. 130, per avere svolto propaganda
elettorale a favore del proprio partito e contraria agli altri attraverso un
altoparlante montato su un'autovettura a bordo della quale circolavano
nell'abitato urbano, il Pretore di Sant'Antioco, accogliendo l'eccezione della
difesa, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma
secondo, della predetta legge n. 130 del 1975, in riferimento all'art. 21, comma
primo, della Costituzione, nella parte in cui, entro il termine di trenta giorni
antecedenti la data delle elezioni, consente l'uso di altoparlanti su mezzi
mobili soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i
comizi e le riunioni di propaganda elettorale.
Ritenuto che il divieto di svolgere propaganda elettorale tramite altoparlanti
su mezzi mobili oltre i limiti rigorosamente fissati dalla norma denunciata
senz'altro realizza una sostanziale limitazione della libertà di manifestazione
del pensiero (costituendo tale mezzo di propaganda, durante le competizioni
elettorali, un'insostituibile modalità di espressione di quella libertà, in
quanto idoneo a far rapidamente pervenire il messaggio trasmesso ad uno svariato
numero di soggetti), il giudice a quo afferma che la più recente dottrina e la
stessa giurisprudenza della Corte costituzionale sono oramai concordi nel
ritenere che limiti alla libertà di manifestazione del pensiero - che si colloca
in uno dei posti di vertice nella gerarchia degli interessi costituzionalmente
protetti, tanto più in occasione delle consultazioni elettorali - possono essere
legittimamente posti solo "sul fondamento di precetti e principi costituzionali,
siano essi esplicitamente enunciati nella Costituzione o si possano da questa
trarre mediante interpretazione" (sentenza n. 9 del 1965).
Nella specie, come si evince anche dai lavori preparatori della legge in
questione, difetterebbe ogni interesse di rango costituzionale che possa
giustificare la limitazione posta dalla norma, tale non potendo sicuramente
considerarsi la "quiete pubblica", che verosimilmente il legislatore ha inteso
garantire e che il giudice a quo ritiene estranea al concetto di ordine
pubblico, "inteso nel senso di ordine legale su cui poggia la convivenza
sociale".
2. - Nel giudizio di legittimità costituzionale non vi sono state costituzioni
di parti private, ma é intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato instando
per la declaratoria di infondatezza della questione.
Premesso che la disciplina delle modalità di esercizio di un diritto non può in
sé considerarsi violazione o negazione del diritto stesso e che la limitazione
che dovesse in ipotesi derivarne é connaturale ai concetti di diritto e di
libertà, che presuppongono una limitazione reciproca perché possano in un
ordinato sistema coesistere a favore di tutti i consociati, in atto d'intervento
si osserva che, "proprio durante le campagne elettorali, la concomitante e più
intensa partecipazione di partiti e cittadini alla propaganda politica determina
una situazione che giustifica l'intervento del legislatore". Che é svolto "a
disciplinare l'esercizio da parte di tutti del diritto di esprimere il proprio
pensiero con le necessarie limitazioni, intese a garantire il pieno rispetto
della sfera giuridica altrui e a salvaguardare al tempo stesso gli interessi
fondamentali della collettività". Fra i quali va sicuramente annoverato anche
quello del sereno ed ordinato svolgimento della campagna elettorale, che sarebbe
per esempio senz'altro pregiudicato dalla contemporanea circolazione di più
mezzi, ciascuno dei quali lanciasse spezzoni propagandistici, che neppure
potrebbero essere recepiti per intero dai passanti o dagli abitanti, solitamente
fermi rispetto ad un mezzo in movimento.
Quanto all'individuazione di interessi costituzionalmente garantiti che
giustifichino il limite de quo, l'Avvocatura, oltre a quello già menzionato, fa
riferimento al diritto alla salute ed all'integrità fisica di cui all'art. 32
Cost. (che verrebbero, soprattutto per quanto attiene al turbamento della quiete
negli ospedali e nei luoghi di cura e di ricovero, pregiudicati da una
eccessiva, inevitabile rumorosità) ed alla tutela dell'ordine pubblico, sul
quale l'autorità non sarebbe posta in condizione di esercitare il necessario
controllo.
É in proposito sintomatico - conclude l'Avvocatura - che tali interessi
collettivi trovino puntuale tutela anche attraverso lo strumento della sanzione
penale in disposizioni della cui legittimità costituzionale non s'é mai
dubitato, quale quella di cui all'art. 659 c.p., che, nel capo I del titolo I
del libro III del codice penale, nella sezione I, relativa alle "contravvenzioni
concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica", punisce con l'arresto
e con l'ammenda chiunque, tra le altre ipotesi, abusando di strumenti sonori o
di segnalazioni acustiche, disturba le occupazioni ed il riposo delle persone.
Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Sant'Antioco dubita che l'art. 7, comma
secondo, della legge 24 aprile 1975, n. 130 (recante, tra l'altro, modifiche
alla disciplina della propaganda elettorale), contrasti con l'art. 21, comma
primo, Cost. nella parte in cui, durante i trenta giorni antecedenti la data
delle elezioni, consente l'uso di altoparlanti su mezzi mobili esclusivamente
per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le
riunioni di propaganda elettorale.
Il divieto di svolgere direttamente la propaganda elettorale con tali mezzi
oltre i limiti fissati dalla norma realizzerebbe, ad avviso del giudice a quo,
una sostanziale limitazione della libertà di manifestazione del pensiero che,
non essendo giustificata dall'esigenza di tutelare interessi di rango
costituzionale, sarebbe per ciò stesso illegittima.
2. - La questione é infondata.
Pur avendo affermato - come ricorda lo stesso giudice a quo - e costantemente
ribadito che la libertà di manifestazione del pensiero é tra le libertà
fondamentali proclamate e protette dalla nostra Costituzione, questa Corte ha
tuttavia più volte chiarito, anche con specifico riguardo alle norme che
regolano l'affissione di stampati e manifesti di propaganda durante la campagna
elettorale, che la disciplina delle modalità di esercizio di un diritto non
costituisce per se stessa lesione del diritto medesimo e non é pertanto
costituzionalmente vietata anche se possa derivarne indirettamente una qualche
limitazione, sempre che il diritto non ne risulti snaturato o non ne sia reso
arduo o addirittura impossibile l'esercizio (sentenze nn. 1 del 1956, 121 del
1957, 38 del 1961, 48 del 1964, 49 del 1965, 129 del 1970; ordinanze nn. 97 del
1965 e 106 del 1974).
Ha in particolare affermato che "la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo
diventerebbe illusoria se ciascuno potesse esercitarli fuori dell'ambito delle
leggi, della civile regolamentazione, del ragionevole costume"; che "anche
diritti primari e fondamentali (come il più alto, forse, quello sancito
nell'art. 21 Cost.) debbono venir contemperati con le esigenze di una
tollerabile convivenza"; che, pertanto, legittimamente, allo scopo "di garantire
a tutti i singoli o gruppi il diritto e la materiale possibilità di espressione
e propaganda, sono stabiliti orari e turni per le riunioni e i discorsi nelle
piazze pubbliche, come sono proibiti i comizi dopo la mezzanotte del venerdì
precedente la domenica elettorale" (sentenza n. 168 del 1971); che la
tranquillità, il riposo, il decoro delle persone, la sicurezza della viabilità,
la tutela dei monumenti, dell'estetica cittadina e del paesaggio (sentenze n.
129 del 1970 e n. 168 del 1971) costituiscono tutti interessi degni di primaria
considerazione, che ben possono giustificare una disciplina, per taluni aspetti
anche limitativa, della libertà di manifestazione del pensiero, purché non la
snaturino.
3. - Tra tali interessi rientra poi sicuramente anche quello alla conservazione
dell'ordine pubblico che, inteso nel senso di ordine legale su cui poggia la
convivenza sociale (sentenze nn. 19 del 1962, 199 del 1972, 210 del 1976), trova
proprio in occasione dell'imminenza delle consultazioni elettorali - che
costituiscono il momento culminante della partecipazione dei cittadini alla
determinazione dell'indirizzo politico - ragioni di più pregnante tutela. Il
che, lungi dal risolversi necessariamente in una sostanziale compressione del
diritto di libera manifestazione del pensiero, quella fondamentale libertà ben
può invece esaltare, allorché - come deve sicuramente ritenersi per il caso in
esame - la disciplina delle modalità della propaganda elettorale sia volta non
già ad impedire che il messaggio propagandistico raggiunga il più ampio numero
possibile di destinatari, bensì a consentire che i cittadini interessati a
recepirlo compiutamente siano posti in condizione di farlo in tutta
tranquillità, recandosi ad assistere al comizio nel luogo e nell'ora indicati, e
solo ove lo vogliano; e ad evitare, al contempo, che le probabili
sovrapposizioni di contrapposti messaggi elettorali non limitati all'annuncio
del luogo e dell'ora del comizio ma risolventisi, in ipotesi, essi stessi in
comizi, possano, per la confusione che ne deriverebbe, sortire l'effetto di
frustrare addirittura lo scopo primario della propaganda, che é evidentemente
quello di far giungere ai destinatari un messaggio da essi comprensibile.
4. - Alla stregua di tali considerazioni, appare allora evidente come proprio la
disciplina delle modalità di esercizio del diritto possa valere - e nella specie
valga - a garantire ad ognuno la possibilità di efficacemente esercitarlo,
sostanzialmente risolvendosi in un presidio, anziché in una limitazione, della
libertà di manifestazione del pensiero.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma secondo, della legge 24 aprile 1975, n. 130 (Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali) sollevata, in riferimento all'art. 21, comma primo, Cost., dal Pretore di Sant'Antioco con ordinanza in data 29 giugno 1978 (n. 591 del reg. ord. del 1978).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1985.
LEOPOLDO ELIA, PRESIDENTE
GIUSEPPE FERRARI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 9 maggio 1985.