SENTENZA N. 94
ANNO 1977
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. PAOLO ROSSI, Presidente
Dott. LUIGI OGGIONI
Prof. VEZIO CRISAFULLI
Dott. NICOLA REALE
Avv. LEONETTO AMADEI
Prof. EDOARDO VOLTERRA
Prof. GUIDO ASTUTI
Prof. ANTONINO DE STEFANO
Prof. LEOPOLDO ELIA
Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN
Avv. ORONZO REALE
Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI
Avv. ALBERTO MALAGUGINI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 13 del disegno di legge n. 462/A del 29 aprile 1976 della Regione siciliana recante "Provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione democratica sull'attività della Regione", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 7 maggio 1976, depositato in cancelleria il 15 successivo ed iscritto al n. 17 del registro ricorsi 1976.
Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;
udito nell'udienza pubblica del 23 marzo 1977 il Giudice relatore Vezio Crisafulli;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente, e l'avv. Antonino Sansone per la Regione.
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 7 maggio 1976 e depositato il
15 maggio 1976 il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha sollevato
questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 13 del
disegno di legge n. 462/A recante "Provvedimenti intesi a favorire la più ampia
informazione democratica sull'attività della Regione", deducendo l'incompetenza
della Regione ad emanare norme in materia di informazione.
Secondo il ricorrente, infatti, tale oggetto non puo farsi rientrare in nessuna
delle sfere attribuite alla potestà legislativa regionale dagli artt. 14 e 17
dello Statuto speciale alla cui elencazione deve essere riconosciuto carattere
tassativo. In particolare la materia dell'informazione esula anche dalla
previsione dell'art. 17, lett. i, che riguarda i servizi di prevalente interesse
regionale, poiché, sebbene la legge regionale intenda agevolare le aziende
editrici di giornali o periodici che abbiano sede nella Regione, incide in un
settore, l'informazione, attinente ad interessi generali che soltanto lo Stato
può tutelare e disciplinare con uniformità di criteri in tutto il territorio
nazionale.
2. - Si é costituita in giudizio la Regione siciliana con deduzioni depositate
il 1 giugno 1976 con le quali si chiede il rigetto del ricorso.
Emergerebbe chiaramente dal titolo e dalle varie disposizioni che il disegno di
legge tende ad incrementare l'attività editoriale limitatamente alle fonti di
informazione che riguardino la Regione e gli aspetti di interesse territoriale
circoscritto, senza investire la divulgazione di notizie su fatti di interesse
nazionale. L'iniziativa regionale, inoltre, non sarebbe censurabile neppure
sotto il diverso limite del rispetto dei principi contenuti nelle leggi statali
disciplinanti la materia, poiché non sono in essa ravvisabili motivi di
contrasto con i criteri accolti nella legislazione statale.
La difesa regionale fa presente, inoltre, che alcuni statuti delle regioni
ordinarie menzionano espressamente (art. 3 Statuto Lombardia, art. 4 Statuto
Liguria, art. 4 Statuto Toscana) tra le finalità dell'ente la cura e la
promozione dell'informazione.
Alla pubblica udienza le difese delle parti hanno insistito nelle rispettive
argomentazioni e conclusioni.
Considerato in diritto
1. - Della legge approvata il 29 aprile 1974 dalla Assemblea
regionale siciliana ed intitolantesi "Provvedimenti intesi a favorire la più
ampia informazione democratica sull'attività della Regione", sono impugnate: A)
le disposizioni degli artt. 1, 2 e 3, che prevedono l'istituzione di un fondo di
3.000 milioni da destinare alle "aziende editrici di quotidiani siciliani"(come
tali dovendosi considerare, a norma del secondo comma dell'art. 1, quelle aventi
nell'isola la sede legale, la direzione ed amministrazione, lo stabilimento
tipografico), conferendo al Presidente della Regione, sentita la Giunta
regionale, il potere di erogarlo sulla base di un piano di distribuzione
compilato secondo i criteri di cui all'art. 3, tra i quali, al n. 1, é quello
(riferito all'anno precedente) dei "servizi su fatti e problemi di interesse
dell'Autonomia e della Sicilia"; B) la disposizione dell'art. 4, che prevede
l'istituzione di altro fondo di 400 milioni, da erogare con analoghe modalità a
periodici editi in Sicilia e "a diffusione regionale", secondo un piano redatto
alla stregua di determinati criteri, il primo dei quali, anche qui, ha riguardo
ai "servizi di interesse dell'Autonomia e della Sicilia"; C) gli artt. 5 e 6,
che enunciano criteri e condizioni aggiuntive per la concessione dei benefici,
applicabili ad entrambi i piani di distribuzione per quotidiani e periodici.
Sono impugnate altresì le disposizioni (strettamente connesse con quelle testé
indicate) dell'art. 8, limitatamente alla competenza ad approvare i piani
predetti, attribuita al Consiglio regionale dell'informazione, istituito dal
precedente art. 7 (non impugnato) e dell'art. 13, limitatamente alle
autorizzazioni di spesa relativa all'attuazione dei richiamati artt. 1 e 3.
2. - L'assunto del ricorso, secondo cui tale complesso di disposizioni avrebbe
ad oggetto la pubblica informazione, e cioé materia non rientrante in alcuna di
quelle elencate negli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale, é fondato.
Si deve preliminarmente escludere, infatti, che la Regione abbia inteso valersi
della potestà legislativa primaria ad essa spettante in materia di "industria e
commercio, salva la disciplina dei rapporti privati" (art. 14, lett. d, dello
Statuto).
Certamente, le imprese editrici di quotidiani e periodici, dal punto di vista
della loro struttura economico-giuridica, sono anche imprese industriali e
commerciali; ma la legge de qua, considerata nel suo contesto unitario (anche a
voler prescindere dal titolo, al quale, tuttavia, non potrebbe negarsi rilevanza
ai fini interpretativi) non é una qualsiasi legge di incentivazione, rivolta a
promuovere lo sviluppo di particolari attività industriali o commerciali
localizzate in Sicilia per il conseguimento di finalità di ordine economico e
sociale, ma appare univocamente determinata dall'intento di favorire la
diffusione di servizi giornalistici attinenti alla autonomia regionale, in
genere, ed alla Regione siciliana, in particolare.
3. - Ben si comprende, perciò, come la difesa della Regione non abbia neppure
tentato di invocare a fondamento giustificativo della legge l'art. 14, lett. d,
dello Statuto, sostenendo invece che quel fondamento sarebbe da individuare
nell'art. 17, lett. i, che alla Regione siciliana attribuisce competenza
legislativa (concorrente) in "tutte le altre materie che implicano servizi di
prevalente interesse regionale". Ed effettivamente, così l'intitolazione e le
sopra richiamate finalità generali della legge nel suo insieme, come lo
specifico contenuto delle singole sue disposizioni, di cui é questione nel
presente giudizio, conducono ad assumere a parametro del sindacato di
legittimità costituzionale che la Corte é chiamata ad esplicare la norma
statutaria testé ricordata.
Da un lato, infatti, non é dubitabile che sussista, e sia implicitamente
tutelato dall'art. 21 Cost., un interesse generale della collettività
all'informazione (
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3,
4, 5, 6 della legge regionale 29 aprile 1974, recante "Provvidenze intese a
favorire la più ampia informazione democratica sull'attività della Regione";
dichiara, altresì, la illegittimità costituzionale dell'art. 8, limitatamente
alle competenze connesse con le disposizioni degli artt. 2 e 4, e dell'art. 13,
limitatamente alle autorizzazioni di spesa derivanti dall'attuazione degli artt.
1 e 4 della predetta legge regionale 29 aprile 1974.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 24 maggio 1977.
PAOLO ROSSI, PRESIDENTE
VEZIO CRISAFULLI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 30 maggio 1977.