Il testo delle note
qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente
per materia, ai sensi dell'art. 10,
commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi
di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
NOTE
ARTICOLO 2; ARTICOLO 5; ARTICOLO 7; ARTICOLO 8; ARTICOLO 9; ARTICOLO 10; ARTICOLO11; ARTICOLO 12; ARTICOLO 14; ARTICOLO 17; ARTICOLO 18; ARTICOLO 20; ARTICOLO 21; ARTICOLO 22; ARTICOLO 23; ARTICOLO 24; ARTICOLO 25; ARTICOLO 27; ARTICOLO 28
Note
all'art. 2:
-
L'art. 1, n. 2), della direttiva
98/34/CE del
Parlamento Europeo
e del Consiglio del 22 giugno 1998
(pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
Europee n. L 204 del 21
luglio 1998), come modificata dalla
direttiva 98/48/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 luglio
1998 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita'
europee L 217 del 5 agosto 1998), che
prevede una
procedura d'informazione nel settore delle
norme e delle
regolamentazioni tecniche, e' il seguente:
«Articolo 1. - Ai sensi della presente direttiva si
intende per:
1) (omissis);
2) «servizio»: qualsiasi servizio della societa'
dell'informazione,
vale a dire qualsiasi servizio prestato
normalmente
dietro retribuzione, a distanza, per via
elettronica e a richiesta
individuale di un destinatario di
servizi.
Ai fini della presente definizione si intende:
«a distanza»: un servizio fornito senza la presenza
simultanea delle parti;
«per via elettronica»: un
servizio inviato
all'origine e ricevuto a
destinazione mediante attrezzature
elettroniche
di trattamento (compresa la compressione
digitale) e di
memorizzazione di dati, e che e' interamente
trasmesso, inoltrato e
ricevuto mediante fili, radio, mezzi
ottici od altri mezzi
elettromagnetici;
«a richiesta individuale di un destinatario
di
servizi»: un servizio
fornito mediante trasmissione di dati
su richiesta individuale.
Nell'allegato V figura un elenco indicativo di servizi
non contemplati da tale
definizione.
La presente direttiva non si applica:
ai servizi di radiodiffusione sonora;
ai servizi di radiodiffusione televisiva di
cui
all'art. 1, lettera a)
della direttiva 89/552/CEE;
(Omissis)».
-
La legge 5 ottobre 1991, n. 327, recante: «Ratifica
ed esecuzione
della convenzione europea sulla televisione
transfrontaliera,
con annesso, fatta a Strasburgo il
5 maggio 1989»,
e' pubblicata nel Supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale
28 ottobre 1991, n. 253.
Note all'art. 5:
-
Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 6 agosto
1990,
n. 223, recante: «Disciplina del
sistema
radiotelevisivo
pubblico e privato», pubblicata nel
supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 agosto
1990, n. 185, come
modificato dalla legge qui' pubblicata,
e' il seguente:
«Art. 8 (Disposizioni sulla pubblicita). -
1. La
pubblicita'
radiofonica e televisiva non deve offendere la
dignita' della persona,
non deve evocare discriminazioni di
razza, sesso e
nazionalita', non deve offendere convinzioni
religiose ed
ideali, non deve indurre a comportamenti
pregiudizievoli per
la salute, la sicurezza e l'ambiente,
non deve arrecare
pregiudizio morale o fisico a minorenni,
e ne e'
vietato l'inserimento nei programmi di cartoni
animati.
2. La pubblicita' televisiva e radiofonica deve essere
riconoscibile come
tale ed essere distinta dal resto dei
programmi con
mezzi ottici o acustici di evidente
percezione.
2-bis. E' fatto divieto alla concessionaria pubblica e
ai concessionari
privati per la radiodiffusione sonora e
televisiva di trasmettere
sigle e messaggi pubblicitari con
potenza sonora superiore
a quella ordinaria dei programmi.
3. In relazione a quanto previsto dalla direttiva del
Consiglio
delle Comunita' europee del 3 ottobre 1989
(89/552/CEE)
l'inserimento di messaggi pubblicitari durante
la
trasmissione di opere teatrali, cinematografiche,
liriche e
musicali e consentito negli intervalli
abitualmente
effettuati nelle sale
teatrali e
cinematografiche.
Per le opere di durata programmata
superiore a
quarantacinque minuti e' consentita una
ulteriore interruzione
per ogni atto o tempo. E' consentita
una ulteriore
interruzione se la durata programmata
dell'opera supera
di almeno venti minuti due o piu' atti o
tempi di quarantacinque
minuti ciascuno.
4. Il Garante, sentita un'apposita
commissione,
composta da
non oltre cinque membri e da lui stesso
nominata tra
personalita' di riconosciuta competenza,
determina le
opere di alto valore artistico, nonche' le
trasmissioni a
carattere educativo e religioso che non
possono subire
interruzioni pubblicitarie.
5. E' vietata la pubblicita' radiofonica e televisiva
dei medicinali e
delle cure mediche disponibili unicamente
con ricetta
medica. Il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni
emana con proprio decreto norme
sull'inserimento
dei messaggi pubblicitari in attuazione
degli articoli 13,
15 e 16 della direttiva del Consiglio
delle Comunita' europee
del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE).
6. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte
della
concessionaria pubblica non puo' eccedere il 4 per
cento dell'orario
settimanale di programmazione ed il 12
per cento di ogni ora;
un'eventuale eccedenza, comunque non
superiore al
2 per cento nel corso di un'ora, deve essere
recuperata nell'ora
antecedente o successiva
7. La trasmissione di spot pubblicitari televisivi da
parte dei
concessionari privati per la radiodiffusione
televisiva in
ambito nazionale non puo' eccedere il 15 per
cento dell'orario
giornaliero di programmazione ed il 18
per cento di
ogni ora; una eventuale eccedenza, comunque
non superiore
al 2 per cento nel corso di un'ora, deve
essere recuperata
nell'ora antecedente o successiva. Un
identico limite
e' fissato per i concessionari privati
autorizzati, ai
sensi dell'art. 21, a trasmettere in
contemporanea su
almeno dodici bacini di utenza, con
riferimento al tempo di
programmazione in contemporanea.
8. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici
da parte dei
concessionari privati non puo' eccedere per
ogni ora di
programmazione, rispettivamente, il 18 per
cento per la
radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il
25 per cento
per la radiodiffusione sonora in ambito
locale, il 10
per cento per la radiodiffusione sonora
nazionale o
locale da parte di concessionaria a carattere
comunitario.
Un'eventuale eccedenza di
messaggi
pubblicitari,
comunque non superiore al 2 per cento nel
corso di
un'ora, deve essere recuperata
nell'ora
antecedente o in quella
successiva.
9. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi
da parte dei
concessionari privati per la radiodiffusione
televisiva in
ambito locale non puo' eccedere il 25 per
cento di ogni
ora di programmazione e il 15 per cento di
ogni ora e di
ogni giorno di programmazione. Un'eventuale
eccedenza, comunque
non supenore al 2 per cento nel corso
di un ora,
deve essere recuperata nell'ora antecedente o
successiva.
9-bis. Il tempo massimo di trasmissione quotidiana
dedicato alla
pubblicita' da parte dei concessionari
privati per
la radiodiffusione televisiva in ambito
nazionale e'
portato al 20 per cento se comprende forme di
pubblicita' diverse dagli
spot pubblicitari come le offerte
fatte direttamente
al pubblico ai fini della vendita,
dell'acquisto o
del noleggio di prodotti oppure della
fornitura di
servizi, fermi restando i limiti di
affollamento giornaliero
e orario di cui al comma 7 per gli
spot pubblicitari. Per i
medesimi concessionari il tempo di
trasmissione
dedicato a tali forme di pubblicita' diverse
dagli spot pubblicitari
non deve comunque superare un'ora e
12 minuti al giorno.
9-ter. Per quanto riguarda i concessionari
per la
radiodiffusione
televisiva in ambito locale, il tempo
massimo
di trasmissione quotidiana dedicato
alla
pubblicita',
qualora siano comprese le altre forme di
pubblicita' di
cui al comma 9-bis, come le offerte fatte
direttamente al
pubblico, e' portato al 40 per cento fermo
restando il limite di
affollamento orario e giornaliero per
gli spot di cui al comma
9.
9-quater. Ai concessionari
privati per la
radiodiffusione
televisiva in ambito locale gli indici di
cui al comma
9-ter si applicano a partire dal 31 dicembre
1993.
10. La pubblicita' locale e' riservata ai concessionari
privati per la
radiodiffusione in ambito locale: pertanto i
concessionari
privati per la radiodiffusione sonora e
televisiva in ambito
nazionale e la concessionaria pubblica
devono
trasmettere messaggi
pubblicitari
contemporaneamente,
e con l'identico contenuto, su tutti i
bacini
serviti. I concessionari privati che abbiano
ottenuto la
autorizzazione di cui all'art. 21, possono
trasmettere, oltre
alla pubblicita' nazionale, pubblicita'
locale
diversificata per ciascuna zona oggetto della
autorizzazione,
interrompendo temporaneamente
l'interconnessione.
11. Sono nulle e si hanno per non apposte le clausole
dei contratti di
pubblicita' che impongono ai concessionari
privati di
trasmettere programmi diversi o aggiuntivi
rispetto ai messaggi
pubblicitari.
12. Ai sensi della presente legge per sponsorizzazione
si intende
ogni contributo di un'impresa pubblica o
privata, non
impegnata in attivita' televisive o
radiofoniche
o di produzione di opere audiovisive o
radiofoniche, al
finanziamento di programmi, allo scopo di
promuovere il suo nome,
il suo marchio, la sua immagine, le
sue attivita' o i suoi
prodotti.
13. I programmi sponsorizzati devono rispondere ai
seguenti criteri:
a) il contenuto e la
programmazione di una
trasmissione
sponsorizzata non possono in nessun caso
essere influenzati
dallo sponsor in maniera tale da ledere
la
responsabilita' e l'autonomia
editoriale dei
concessionari
privati o della concessionaria pubblica nei
confronti delle
trasmissioni;
b) devono essere chiaramente riconoscibili
come
programmi
sponsorizzati e indicare il nome o il logotipo
dello sponsor all'inizio
o alla fine del programma;
b-bis) non devono stimolare all'acquisto
o al
noleggio dei
prodotti o servizi dello sponsor o di un
terzo,
specialmente facendo riferimenti specifici di
carattere promozionale a
detti prodotti o servizi.
14. I programmi non possono essere sponsorizzati da
persone fisiche
o giuridiche la cui attivita' principale
consista nella
fabbricazione o vendita di sigarette o di
altri prodotti
del tabacco, nella fabbricazione o vendita
di
superalcolici, nella fabbricazione o vendita
di
medicinali
ovvero nella prestazione di cure mediche
disponibili unicamente
con ricetta medica.
15. Il Garante, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, propone al Ministro
delle poste e delle
telecomunicazioni, che provvede, entro
novanta
giorni, con decreto, una piu'
dettagliata
regolamentazione in
materia di sponsorizzazioni, sia per la
concessionaria pubblica
sia per i concessionari privati.
16. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Presidente
del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle
poste e
delle telecomunicazioni, di concerto con il
Ministro delle
partecipazioni statali e sentiti il Garante
ed il Consiglio dei
ministri, stabilisce il limite massimo
degli introiti
pubblicitari quale fonte accessoria di
proventi che
la concessionaria pubblica potra' conseguire
nell'anno successivo.
Tale limite viene fissato applicando,
a quello
stabilito per l'anno precedente, la variazione
percentuale
prevista per il gettito
pubblicitario
radiotelevisivo
per l'anno in corso. Ove il gettito
pubblicitario
previsto si discosti da quello effettivo, il
limite massimo
degli introiti pubblicitari per l'anno
successivo terra'
conto dell'aumento o della diminuzione
verificatisi.
17. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 16 del presente
articolo e la
normativa di cui alla legge 14 aprile 1975,
n. 103, art. 15,
hanno validita' fino al 31 dicembre 1992.
In tempo utile il
Garante propone, nella relazione annuale
di cui al
comma 13 dell'art. 6, in relazione alle nuove
dimensioni
comunitarie e all'andamento del
mercato
pubblicitario, le
necessarie ed opportune modificazioni
alla suddetta
normativa. Il Governo provvede alle
conseguenti iniziative
legislative.
18. L'articolo 21, legge 14 aprile 1975, n. 103, e'
abrogato».
Note
all'art. 7:
-
Per l'art. 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990,
n. 223, si vedano note
all'articolo 5.
-
L'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400,
recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.»,
pubblicata
nel supplemento ordinario alla
Gazzetta
Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle
materie di competenza del ministro o di
autorita'
sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca
tale potere. Tali regolamenti, per
materie di
competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti
ministeriali ed interininisteriali non
possono dettare
norme contrarie a quelle dei regolamenti
emanati da!
Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del
Consiglio dei ministri prima della loro
emanazione».
-
L'articolo 3 del «Codice di autoregolamentazione in
materia di
televendite e spot di televendita di beni e
servizi di
astrologia di cartomanzia ed assimilabili, di
servizi relativi
ai pronostici concernenti il gioco del
lotto, enalotto,
superenalotto, totocalcio, totogol, totip,
lotterie e giochi
similari», e' il seguente:
«Art. 3 (Comitato di controllo). - 1. Il rispetto e
l'applicazione del
presente Codice di Autoregolamentazione
sono affidati ad un
Comitato di controllo di dodici membri
nominati dal Ministro
delle comunicazioni di cui sei membri
quali espressione
dell'emittenza televisiva, sulla base
delle
indicazioni formulate dalle
associazioni
dell'emittenza
televisiva privata locale e nazionale
presenti
nella Commissione per l'assetto del sistema
radiotelevisivo e che
hanno sottoscritto il presente Codice
e dalla
concessionaria del servizio pubblico, nonche' da
sei membri,
tra cui il Presidente della Commissione per
l'assetto del
sistema radiotelevisivo, quali espressioni
del Ministero
delle comunicazioni, dell'Autorita' per le
garanzie nelle
comunicazioni, del Consiglio nazionale degli
utenti e dei
Corecom/Corerat, sulla base delle indicazioni
dei singoli
organismi. Il Presidente del Comitato e'
nominato tra
i rappresentanti del Ministero delle
comunicazioni. Il
Comitato dura in carica due anni.
2. Il Comitato di controllo ha sede presso il Ministero
delle comunicazioni. Il
Comitato puo' operare in sezioni di
almeno quattro
membri ciascuna scelti in numero paritario
tra i
rappresentanti dell'emittenza e delle Istituzioni. I
membri di
ciascuna sezione nominano tra di loro un
vicepresidente. Il
Comitato si avvale di una segreteria
tecnica istituita a cura
del Ministero delle comunicazioni.
Il
Comitato puo' richiedere al
Ministero delle
comunicazioni
le dotazioni degli strumenti tecnici
necessari per
il raggiungimento delle finalita' del
presente codice di
autoregolamentazione.
3. Il Comitato di controllo vigila sul
corretto
rispetto del
presente Codice di autoregolamentazione a
seguito di segnalazioni
che provengano allo stesso da parte
di cittadini,
associazioni od imprese. E' consentita la
partecipazione al
procedimento aperto dal Comitato di
controllo dei soggetti
che hanno segnalato l'infrazione. In
ogni caso,
questi saranno informati del suo esito a cura
dello stesso Comitato.
4. Ove riscontri una violazione ai principi del Codice
di
autoregolamentazione, il Comitato di controllo la
segnala all'Azienda
interessata, invitandola a presentare
eventuali
controdeduzioni entro quindici giorni. Per la
valutazione della
documentazione prodotta il Comitato puo'
avvalersi dell'opera di
esperti. Nei casi di urgenza ovvero
di palese e
grave violazione delle regole del codice, il
Comitato puo'
adottare provvedimenti d'urgenza provvisori
nella forma
dell'ammonizione o dell'invito a sospendere le
trasmissioni fino
all'esito del procedimento.
5. Il Comitato valuta la questione nella sua interezza
(responsabilita',
gravita' del danno, modalita' della
violazione) ed
emette una motivata e pubblica decisione.
Nelle sezioni del
Comitato le decisioni devono essere prese
all'unanimita';
in caso contrario la decisione viene
demandata al
Comitato in seduta plenaria, che delibera con
il voto della maggioranza
dei membri presenti.
6. Quando la decisione stabilisce che la pubblicita' o
la televendita
esaminata non e' conforme alle norme del
presente Codice
di autoregolamentazione, il Comitato di
controllo dispone
che la parte o le parti interessate
desistano dalla
trasmissione della stessa, nei termini
indicati dalla medesima
decisione. Il Comitato di controllo
deposita la decisione
presso la Segreteria che ne trasmette
copia alle
parti interessate, entro dieci giorni
dall'adozione della
decisione stessa.
7. Nei casi piu' gravi ovvero di ripetute violazioni il
Comitato puo'
imporre all'Azienda inadempiente di
comunicare le decisioni
ai propri utenti.
8. Il Comitato redige un rapporto annuale, destinato al
Ministro delle
comunicazioni, sulla attivita' di vigilanza
svolta,
sull'applicazione del
codice di
autoregolamentazione,
sui risultati conseguiti e sul suo
impatto sulle
pubbliche amministrazioni, sui cittadini e
sulle imprese».
-
Il testo integrale del Codice autoregolamentazione in
materia di
televendite e spot di televendita di beni e
servizi di
astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di
servizi relativi
ai pronostici concernenti il gioco del
lotto, enalotto,
superenalotto, totocalcio, totogol, totip,
lotterie e
giochi similari e' consultabile sul sito
www.comunicazioni.it
-
La direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre
1989, relativa al
coordinamento di determinate disposizioni
legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati
membri concernenti
l'esercizio delle attivita' televisive,
e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee n. L 298 del 17
ottobre 1989.
-
La direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del
30 giugno 1997 che modifica la direttiva
89/552/CEE e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee n. L
202 del 30 luglio 1997.
-
Il testo vigente dell'art. 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 175,
recante: «Norme in materia di pubblicita'
sanitaria e
di repressione dell'esercizio abusivo delle
professioni
sanitarie», pubblicata nel supplemento
ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 29 febbraio 1992, n. 50,
gia' modificato
dall'art. 3 della legge 26 febbraio 1999,
n. 42, e
dall'art. 12, comma 1, della legge 14 ottobre
1999, n. 362,
come ulteriormente modificato dalla legge
qui' pubblicata, e' il
seguente:
«Art. 1. La pubblicita' concernente l'esercizio delle
professioni
sanitarie e delle professioni sanitarie
ausiliarie previste
e regolamentate dalle leggi vigenti e'
consentita soltanto
mediante targhe apposte sull'edificio
in cui
si svolge l'attivita' professionale, nonche'
mediante inserzioni sugli
elenchi telefonici, sugli elenchi
generali di
categoria e attraverso periodici destinati
esclusivamente agli
esercenti le professioni sanitarie,
attraverso giornali
quotidiani e periodici di informazione
e le emittenti
radiotelevisive locali.
2. Le targhe e le inserzioni di cui al comma 1 possono
contenere solo le
seguenti indicazioni:
a) nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed
eventuale recapito del
professionista e orario delle visite
o di apertura al
pubblico;
b) titoli di studio, titoli accademici, titoli di
specializzazione e
di carriera, senza abbreviazione che
possano indurre in
equivoco;
c) onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato.
3. L'uso della qualifica di specialista e' consentito
soltanto a
coloro che abbiano conseguito il relativo
diploma ai
sensi della normativa vigente. E vietato l'uso
di titoli,
compresi quelli di specializzazione conseguiti
all'estero, se non
riconosciuti dallo Stato.
4. Il medico non specialista puo' fare menzione della
particolare
disciplina specialistica che esercita, con
espressioni che
ripetano la denominazione ufficiale della
specialita' e
che non inducano in errore o equivoco sul
possesso del
titolo di specializzazione, quando abbia
svolto attivita'
professionale nella disciplina medesima
per un periodo
almeno pari alla durata legale del relativo
corso universitario
di specializzazione presso strutture
sanitarie o
istituzioni private a cui si applicano le
norme, in
tema di autorizzazione e vigilanza, di cui
all'art. 43
della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
L'attivita' svolta e la
sua durata devono essere comprovate
mediante attestato
rilasciato dal responsabile sanitario
della struttura
o istituzione. Copia di tale attestato va
depositata presso
l'ordine provinciale dei medici-chirurghi
e odontoiatri.
Tale attestato non puo' costituire titolo
alcuno ai fini
concorsuali e di graduatoria.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alle
associazioni fra sanitari e alle iscrizioni sui
fogli di
ricettario dei medici-chirurghi, dei laureati in
odontoiatria e
protesi dentaria e dei veterinari e sulle
carte
professionali usate dagli esercenti le
altre
professioni di cui al
comma 1».
-
L'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 175, come
modificato della legge
qui pubblicata, e' il seguente:
«Art. 4. - 1. La pubblicita' concernente le case di
cura private
e i gabinetti e ambulatori mono
o
polispecialistici
soggetti alle autorizzazioni di legge e'
consentita mediante
targhe o insegne apposte sull'edificio
in cui si
svolge l'attivita' professionale nonche' con
inserzioni
sugli elenchi telefonici e sugli elenchi
generali di
categoria, attraverso periodici destinati
esclusivamente agli
esercenti le professioni sanitarie,
attraverso giornali
quotidiani e periodici di informazione
e le
emittenti radiotelevisive locali con facolta' di
indicare le
specifiche attivita' medico-chirurgiche e le
prescrizioni
diagnostiche e terapeutiche effettivamente
svolte, purche'
accompagnate dalla indicazione del nome,
cognome e titoli
professionali dei responsabili di ciascuna
branca specialistica.
2. E' in ogni caso obbligatoria l'indicazione del nome,
cognome e
titoli professionali del medico responsabile
della direzione
sanitaria.
3. Ai responsabili di ciascuna branca specialistica di
cui al comma
1, nonche' al medico responsabile della
direzione sanitaria
di cui al comma 2, si applicano le
disposizioni di cui al
comma 3 dell'art. 1».
-
L'art. 6, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 2002, n.
430, recante: «Regolamento concernente
la revisione organica
della disciplina dei concorsi e delle
operazioni a
premio, nonche' delle manifestazioni di sorte
locali, ai
sensi dell'art. 19, comma 4, della Legge
27 dicembre
1997, n. 449, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13
dicembre 2001, n. 289, come modificato dalla
legge qui pubblicata e'
il seguente:
«Art. 6. Esclusioni. - 1. Non si considerano concorsi e
operazioni a premio:
a) i concorsi indetti per la produzione di opere
letterarie,
artistiche o scientifiche, nonche' per la
presentazione di
progetti o studi in (ambito commerciale o
industriale,
nei quali il conferimento del
premio
all'autore
dell'opera prescelta ha carattere
di
corrispettivo di
prestazione d'opera o rappresenta il
riconoscimento
del merito personale o un
titolo
d'incoraggiamento
nell'interesse della collettivita'
b) le manifestazioni nelle quali
e' prevista
l'assegnazione
di premi da parte di
emittenti
radiotelevisive a
spettatori presenti esclusivamente nei
luoghi ove si svolgono le
manifestazioni stesse, sempreche'
l'iniziativa non
sia svolta per promozionare prodotti o
Servizi di
altre imprese; per le eminenti radiofoniche si
considerano
presenti alle manifestazioni anche gli
ascoltatori
che intervengono alle stesse attraverso
collegamento
radiofonico, ovvero qualsivoglia altro
collegamento a distanza.
c) le operazioni a premio con offerta di premi o
regali costituiti
da sconti sul prezzo dei prodotti e dei
servizi dello
stesso genere di quelli acquistati o da
sconti su un prodotto o
servizio di genere diverso rispetto
a quello
acquistato, a condizione che gli sconti non siano
offerti al
fine di promozionare quest'ultimo, o da
quantita' aggiuntive di
prodotti dello stesso genere;
d) le manifestazioni nelle quali i
premi sono
costituiti da
oggetti di minimo valore, sempreche' la
corresponsione di
essi non dipenda in alcun modo dalla
natura o
dall'entita' delle vendite alle quali le offerte
stesse sono collegate;
e) le manifestazioni nelle quali i
premi sono
destinati a
favore di enti od istituzioni di carattere
pubblico o
che abbiano finalita' eminentemente sociali o
benefiche».
-
La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: «Modifiche
al sistema penale», e'
pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta
Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, si
riporta il
titolo delle sezioni I e II del Capo I (Le
sanzioni amministrative):
«Sezione I - Principi generali
Sezione II - Applicazione».
-
L'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n.
67,
recante. «Rinnovo
della legge 5 agosto 1981, n. 416,
concemente.
«Disciplina delle imprese editrici
e
provvidenze per
l'editoria», pubblicata nel Supplemento
Ordinario
alla Gazzetta 9 marzo 1987, n. 56, e'
il
seguente:
«Art. 11. (Contributi ad imprese
radiofoniche di
informazione) - 1. Le
imprese di radiodiffusione sonora che
abbiano registrato
la testata radiofonica giornalistica
trasmessa presso il
competente tribunale e che trasmettano
quotidianamente propri
programmi informativi su avvenimenti
politici,
religiosi, economici, sociali, sindacali o
letterari, per
non meno del 25 per cento delle ore di
trasmissione
comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno
diritto a decorrere dal
1° gennaio 1991:
a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28,
Legge 5 agosto
1981, n. 416, e successive modificazioni,
applicate con
le stesse modalita' anche ai consumi di
energia elettrica,
ai canoni di noleggio e di abbonamento
ai servizi di
telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi
compresi i sistemi via
satellite;
b) al rimborso dell'80 per cento delle spese per
l'abbonamento ai
servizi di tre agenzie di informazione a
diffusione nazionale o
regionale.
2. Alle imprese radiofoniche che risultino
essere
organi di partiti
politici rappresentati in almeno un ramo
del Parlamento, le quali:
a) abbiano registrato la testata
giornalistica
trasmessa presso il
competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri
programmi
informativi su
avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali
o letterari per non meno del 30 per
cento delle ore di
trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o
indirettamente,
organi di informazione di cui al comma 6
dell'art. 9.
viene corrisposto a cura del Servizio dell'Editoria
della Presidenza
del Consiglio, ai sensi della legge
5 agosto 1981,
n. 416, per il quinquennio 1986-1990 un
contributo annuo fisso
pari al 70 per cento della media dei
costi risultanti
dai bilanci degli ultimi due esercizi
avendo riferimento
per la prima applicazione agli esercizi
1985 e 1986,
inclusi gli ammortamenti, e comunque non
superiore a due miliardi.
3. Le imprese di cui al precedente comma 2,
hanno
diritto alle
riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della
Legge 5
agosto 1981, n. 416, applicate con le stesse
modalita' anche
ai consumi di energia elettrica, nonche'
alle agevolazioni di
credito di cui al successivo art. 20 e
al rimborso
previsto dalla lettera b) del comma 1 del
presente articolo.
4. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei
ministri di
concerto con il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, da
emanarsi entro 90 giorni dall'entrata
in vigore
della presente legge, saranno disciplinati i
metodi e le
procedure per l'accertamento del possesso dei
requisiti per l'accesso
alle provvidenze di cui al presente
articolo, nonche'
per la verifica periodica della loro
persistenza.»
-
Gli articoli 4 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n.
250, recante:
«Provvidenze per l'editoria e riapertura dei
termini, a
favore delle imprese radiofoniche, per la
dichiarazione di
rinuncia agli utili di cui all'art. 9,
comma 2, della legge 25
febbraio 1987, n. 67, per l'accesso
ai benefici
di cui all'art. 11 della legge stessa»,
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale. 27 agosto 1990, n.
199, sono i seguenti:
«Art. 4. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene
corrisposto, a
cura del Dipartimento dell'informazione e
dell'editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri,
un contributo
annuo pari al 70 per cento della media dei
costi risultanti
dai bilanci degli ultimi due esercizi,
inclusi gli ammortamenti,
e comunque non superiore a lire 4
miliardi, alle
imprese radiofoniche che risultino essere
organi di partiti
politici rappresentati in almeno un ramo
del Parlamento e che:
a) abbiano registrato la testata
giornalistica
trasmessa presso il
competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri
programmi
informativi su
avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali
o culturali per non meno del 50 per
cento delle ore di
trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o
indirettamente,
organi di informazione di cui al comma 6
dell'art. 9 della legge
25 febbraio 1987, n. 67.
2. A decorrere dall'anno 1991,
ove le entrate
pubblicitarie siano
inferiori al 25 per cento dei costi di
esercizio annuali,
compresi gli ammortamenti, e' concesso
un ulteriore
contributo integrativo pari al 50 per cento
del contributo
di cui al comma 1. La somma di tutti i
contributi non
puo' comunque superare l'80 per cento dei
costi come determinati al
medesimo comma 1.
3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle
riduzioni
tariffarie di cui all'art. 28 della legge
5 agosto
1981, n. 416, e successive
modificazioni,
applicate con
le stesse modalita' anche ai consumi di
energia elettrica,
ai canoni di noleggio e di abbonamento
ai servizi di
telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi
compresi i sistemi via
satellite, nonche' alle agevolazioni
di credito di cui
all'art. 20 della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, ed al
rimborso previsto dalla lettera b) del comma
1, dell'art. 11 della
medesima legge n. 67, del 1987.
4. I metodi e le procedure per
l'accertamento del
possesso dei
requisiti per l'accesso alle provvidenze di
cui al presente articolo,
nonche' per la verifica periodica
della loro
persistenza, sono disciplinati dal decreto del
Presidente del Consiglio
dei Ministri 15 settembre 1987, n.
410,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234
del
7 ottobre 1987.»
«Art. 8. - 1. Le imprese di radiodiffusione sonora a
carattere
locale che abbiano registrato la
testata
radiofonica
giornalistica trasmessa presso il competente
tribunale,
trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su
avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali
o letterari, per non meno del 15 per
cento delle ore di
trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20, hanno diritto a
decorrere dal 1° gennaio 1991:
a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della
legge 5 agosto
1981, n. 416, e successive modificazioni,
applicate con
le stesse modalita' anche ai consumi di
energia elettrica;
b) al rimborso dell'80 per cento delle spese per
l'abbonamento ai
servizi di due agenzie di informazione a
diffusione nazionale o
regionale.»
-
L'art. 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 agosto 1993, n. 202,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993,
n. 422,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 ottobre
1993, n. 253,
recante: «Provvedimenti urgenti in materia
radiotelevisiva», e' il
seguente:
«Art. 7. - 1. Il comma 3 dell'art. 23 della
legge
6 agosto 1990, n. 223, e'
sostituito dal seguente:
«3. Ai concessionari per la
radiodiffusione
televisiva in ambito
locale, ovvero ai soggetti autorizzati
per la
radiodiffiisione televisiva locale di cui all'art.
32, che abbiano
registrato la testata televisiva presso il
competente
tribunale e che trasmettano quotidianamente,
nelle ore
comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno
un'ora, programmi
informativi autoprodotti su avvenimenti
politici,
religiosi, economici, sociali, sindacali o
culturali, si
applicano i benefici di cui al comma 1
dell'art. 11
della legge 25 febbraio 1987, n. 67, cosi'
come modificato
dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n.
250, nonche' quelli
di cui agli articoli 28, 29 e 30 della
legge 5 agosto
1981, n. 416, e successive modificazioni ed
integrazioni.».
2. All'art. 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, come
sostituito dall'art. 7 della legge 7 agosto
1990, n. 250,
le parole: «tribunale, che effettuino da
almeno tre anni servizi
inforinativi» sono sostituite dalle
seguenti:
«tribunale e».
3. All'art. 8, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.
250, sono
soppresse le parole: «pubblichino notizie da
almeno tre anni».
-
L'art. 1 del Regolamento concernente la promozione
della distribuzione
e della produzione di opere europee di
cui alla deliberazione
dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni 16
marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
n. 119 del 24 maggio 1999, e' il
seguente:
«Art. 1 (Definizioni) - Ai
fini del presente
regolamento s'intendono
per:
a) «opere europee», le opere originarie:
1. di Stati membri dell'Unione europea o
2. di Stati terzi europei che siano parti della
convenzione europea
sulla televisione transfrontaliera del
consiglio d'Europa,
purche':
I. realizzate da uno o piu' produttori stabiliti
in uno o piu' di questi
Stati o
II. prodotte sotto la supervisione e il controllo
effettivo di uno o
piu' produttori stabiliti in uno o piu'
di questi Stati o
III. il contributo dei coproduttori di tali Stati
sia prevalente nel costo
totale della coproduzione e questa
non sia
controllata da uno o piu' produttori stabiliti al
di fuori di tali Stati;
3. di altri Stati terzi europei, realizzate in via
esclusiva, o
in coproduzione con produttori stabiliti in
uno o piu'
Stati membri, da produttori stabiliti in uno o
piu' Stati
terzi europei con i quali la Comunita' abbia
concluso accordi
nel settore dell'audiovisivo, qualora
queste opere
siano realizzate con il
contributo
preponderante di
autori o lavoratori residenti in uno o
piu' Paesi europei.
L'applicazione delle disposizioni di cui ai punti 2 e 3
e' subordinata
alla condizione che opere originarie degli
Stati membri non siano
soggette a misure discriminatorie in
tali Paesi terzi.
b) «emittenti», le persone fisiche o giuridiche che
hanno la
responsabilita' editoriale nella composizione dei
palinsesti dei programmi
televisivi destinati al pubblico e
che li trasmettono o li
fanno trasmettere da terzi via cavo
o via etere,
nonche' via satellite, in forma codificata e
non codificata;
c) «canale tematico», canale che dedica almeno il 70%
della programmazione ad
un tema specifico.
d) «Autorita», l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni;
e) «Legge», la legge 30 aprile 1998, n. 122.».
-
Per l'art. 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si
vedano le note all'art.
5.
-
L'art. 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante:
«Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie
nelle
comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo»,
pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale
31 luglio 1997, n. 177, come modificato
dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
«Art. 3 (Norme sull'emittenza televisiva) -
1. E
consentita ai soggetti
legittimamente operanti alla data di
entrata in
vigore della presente legge la prosecuzione
dell'esercizio della
radiodiffusione sonora e televisiva in
chiaro in ambito
nazionale e locale fino al rilascio delle
nuove concessioni
ovvero fino alla reiezione della domanda
e comunque non oltre il
30 aprile 1998.
2. L'Autorita' approva il piano
nazionale di
assegnazione delle
frequenze di cui all'art. 2, comma 6,
entro e non oltre
il 31 gennaio 1998. Sulla base del piano
nazionale di
assegnazione delle frequenze sono rilasciate,
entro e non
oltre il 30 aprile 1998, le nuove concessioni
radiotelevisive
private. Tali concessioni, che hanno una
durata di sei anni,
possono essere rilasciate, nel rispetto
delle
condizioni definite in un regolamento adottato
dall'Autorita'
tenendo conto anche dei principi di cui al
comma 3, a societa'
per azioni, in accomandita per azioni,
a responsabilita'
limitata e cooperative. Le societa' di
cui al
presente comma devono essere di nazionalita'
italiana
ovvero di uno Stato appartenente all'Unione
europea. Il
controllo delle societa' da parte di soggetti
di cittadinanza
o nazionalita' di Stati non appartenenti
all'Unione europea
e' consentito a condizione, che detti
Stati pratichino
nei confronti dell'Italia un trattamento
di effettiva
reciprocita', fatte salve le disposizioni
derivanti da
accordi internazionali. Gli amministratori
delle societa'
richiedenti la concessione non devono aver
riportato
condanna irrevocabile a pena detentiva per
delitto non
colposo superiore a sei mesi e non devono
essere stati
sottoposti a misura di sicurezza o di
prevenzione.
L'Autorita', limitatamente
alla
radiodiffusione sonora,
e' autorizzata ad una deroga per le
scadenze previste
al comma 1 e per quelle previste per la
predisposizione del
piano nazionale di assegnazione e del
conseguente
rilascio delle concessioni, qualora la
complessita' del piano
radiofonico impedisca la sua stesura
nei tempi
indicati. Il piano dovra' comunque essere
elaborato entro
il 31 dicembre 1998 e il rilascio delle
relative
concessioni dovra' avvenire entro e non oltre il
30 aprile
1999. In caso di deroga e' consentita
la
prosecuzione
dell'esercizio della radiodiffusione sonora di
cui al comma
1, fino al rilascio delle nuove concessioni
ovvero fino
alla reiezione della domanda e comunque non
oltre il 30 aprile 1999.
3. Ai fini del
rilascio delle concessioni
radiotelevisive il
regolamento di cui al comma 2, emanato
dopo aver sentito le
associazioni a carattere nazionale dei
titolari di emittenti o
reti private, prevede:
a) per le emittenti radiotelevisive nazionali:
1) una misura adeguata del capitale e la previsione
di norme che
consentano la massima trasparenza societaria
anche con riferimento ai
commi 16 e 17 dell'art. 2;
2) una distinzione, fra i soggetti richiedenti,
delle
emittenti che, in base al progetto
editoriale
presentato,
garantiscano una proposta di produzioni
destinate a
diversificare l'offerta in relazione alle
condizioni
di mercato, una quota
rilevante di
autoproduzione e
di produzione italiana ed europea, una
consistente
programmazione riservata all'informazione, un
adeguato
numero di addetti, piani di
investimento
coordinati con il
progetto editoriale;
b) per le emittenti radiotelevisive locali e
la
radiodiffusione
sonora nazionale, i seguenti criteri
direttivi:
1) la semplificazione delle
condizioni, dei
requisiti
soggettivi e delle procedure di rilascio delle
concessioni
2) la distinzione delle emittenti radiotelevisive
locali in emittenti
aventi scopi esclusivamente commerciali
ed emittenti con obblighi
di informazione in base a criteri
che verranno
stabiliti dall'Autorita'. La possibilita' di
accedere a provvidenze ed
incentivi, anche gia' previsti da
precedenti
disposizioni di legge, e' riservata in via
esclusiva alle
emittenti con obblighi di informazione ed
alle emittenti
di cui all'art. 16, comma 5, della legge
6 agosto 1990, n. 223;
3) la previsione di norme atte a favorire la messa
in comune di strutture di
produzione e di trasmissione, gli
investimenti
tecnici e produttivi, le compravendite di
aziende, impianti
o rami di aziende, le dismissioni e le
fusioni nonche'
la costituzione di consorzi di servizi e
l'ingresso
delle emittenti radiotelevisive locali nel
mercato dei servizi di
telecomunicazioni;
4) la possibilita' per le emittenti radiotelevisive
locali di
trasmettere programmi informativi differenziati
per non
oltre un quarto delle ore di trasmissione
giornaliera in
relazione alle diverse aree territoriali
comprese nel bacino di
utenza;
5) la previsione di norme specifiche in materia di
pubblicita',
sponsorizzazioni e televendite;
6) in attesa che il Governo emani uno
o piu'
regolamenti
nei confronti degli
esercenti la
radiodifflrnione
sonora e televisiva in ambito locale, le
sanzioni previste
dall'art. 31 della legge 6 agosto 1990,
n. 223, sono ridotte ad
un decimo;
7) nel sistema radiotelevisivo nazionale, assumono
particolare valore
le emittenti locali che decidono di
dedicare almeno
il 70 per cento della programmazione
monotematica
quotidiana a temi di chiara utilita' sociale,
quali salute,
sanita' e servizi sociali, e classificabili
come vere e
proprie emittenti di servizio. Le emittenti
locali a
programmazione monotematica di chiara utilita'
sociale dovranno
essere considerate anche nella divisione
della parte
di pubblicita' pubblica riservata alle
emittenti locali ed alle
radio locali e nazionali, ai sensi
di quanto
previsto dal comma 1 dell'art. 9 della legge
6 agosto 1990, n. 223,
come sostituito dall'art. 11-bis del
decreto-legge 27
agosto 1993, n. 323, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e, da
ultimo, dall'art. 1,
comma 10, del decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 545,
convertito, con modificazioni, dalla legge
23 dicembre 1996,
n. 650. Le emittenti locali che assumono
le caratteristiche
e l'impegno previsto dal primo periodo
hanno diritto
prioritario ai rimborsi ed alle riduzioni
tariffarie previsti
dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 250, e dall'art.
7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n.
323, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
1993, n. 422. Ad
integrazione delle leggi sopracitate, per
le emittenti
locali che dedicano almeno il 70 per cento
della propria
programmazione ad un tema di chiara utilita'
sociale, la
misura dei rimborsi e delle riduzioni viene
stabilita sia
per le agenzie di informazione, sia per le
spese
elettriche, telefoniche e di telecomunicazioni,
compreso l'uso
del satellite, nella misura prevista dalle
norme vigenti.
4. Nell'ambito del riassetto del piano nazionale di
assegnazione delle
frequenze, le stesse, in via prioritaria
sono assegnate
ai soggetti titolari della concessione
comunitaria.
5. Le concessioni relative
alle emittenti
radiotelevisive
in ambito nazionale devono consentire
l'irradiazione dei
programmi secondo i criteri tecnici
stabiliti nell'art.
2, comma 6, e comunque l'irradiazione
del segnale in un'area
geografica che comprenda almeno l'80
per cento del territorio
e tutti i capoluoghi di provincia.
Le concessioni
relative alle emittenti radiofoniche in
ambito
nazionale devono consentire l'irradiazione del
segnale in
un'area geografica che comprenda almeno il 60
per cento del territorio
e tutti i capoluoghi di provincia.
Il piano nazionale
di assegnazione delle frequenze riserva
almeno un
terzo dei programmi irradiabili all'emittenza
televisiva locale
e, di norma, il 70 per cento dei
programmi
irradiabili all'emittenza radiofonica in ambito
locale. Nel piano
nazionale di assegnazione delle frequenze
e' prevista una riserva
di frequenze:
a) per le emittenti radiotelevisive
locali e
radiofoniche nazionali
che diffondono produzioni culturali,
etniche e
religiose e che si impegnano a non trasmettere
piu' del 5
per cento di pubblicita' per ogni ora di
diffusione. La
concessione a tali emittenti puo' essere
rilasciata se
le stesse sono costituite da associazioni
riconosciute o
non riconosciute, fondazioni o cooperative
prive di scopo di lucro;
b) per l'introduzione del servizio di radiodiffusione
sonora e televisiva
digitale cosi' come previsto dall'art.
2, comma 6,
lettera d). L'esercizio della radiodiffusione
sonora
e televisiva digitale e'
concesso alla
concessionaria del
servizio pubblico e ai concessionari o
autorizzati per la
televisione e la radiodiffusione sonora
in modulazione
di frequenza, che a tal fine possono
costituire consorzi
fra loro o con altri concessionari per
la gestione dei relativi
impianti.
6. (Abrogato)
7. (Abrogato)
8. All'entrata in vigore della
presente legge
l'Autorita' dispone
la cessazione dell'uso delle frequenze
che a parere
della stessa non sono indispensabili ai
soggetti
esercenti l'attivita' radiotelevisiva per
l'illuminazione
dell'area di servizio e del bacino.
L'Autorita'
assegna, anche in via provvisoria, tali
frequenze ai
destinatari di concessioni o autorizzazioni
radiotelevisive in
ambito nazionale e locale che hanno un
grado di
copertura della popolazione inferiore al 90 per
cento di
quella residente nel territorio cui si riferisce
la
concessione o l'autorizzazione. Sono
escluse
dall'assegnazione, che
comunque e' attuata nel rispetto dei
criteri
stabiliti dalla Corte costituzionale con la
sentenza 7
dicembre 1994, n. 420, le emittenti
che
trasmettono in
forma codificata. Le disposizioni di cui al
presente comma
sono attuate fino all'entrata in funzione
dell'Autorita' dal
Ministero delle comunicazioni.
9. (Abrogato).
10. La diffusione radiotelevisiva via
satellite
originata dal
territorio nazionale, compresa quella in
forma codificata,
e' soggetta ad autorizzazione rilasciata
dall'Autorita'
ovvero, fino alla sua costituzione, dal
Ministero delle
comunicazioni, sulla base di un apposito
regolamento.
11. Nessun soggetto puo' essere destinatario di piu' di
una concessione
televisiva su frequenze terrestri in ambito
nazionale per
la trasmissione di programmi in forma
codificata. I
soggetti legittimamente esercenti alla data
di entrata in
vigore della presente legge piu' reti
televisive in
ambito nazionale in forma codificata devono,
ai fini di
quanto previsto dal comma 2 del presente
articolo, dal
31 dicembre 1997, trasferire via cavo o via
satellite le trasmissioni
irradiate da una delle loro reti.
Ciascun operatore
puo' proseguire l'esercizio di due reti
fino al 30
aprile 1998. A partire dalla data indicata nel
precedente periodo la
rete eccedente puo' essere esercitata
in via
transitoria, alle stesse condizioni e nei termini
previsti dai
comini 6 e 7. L'Autorita' adotta un apposito
regolamento che
disciplina le trasmissioni in codice su
frequenze terrestri
e tiene conto, nell'indicazione del
termine di cui al comma
7, della particolare natura di tale
tipo di
trasmissioni. L'Autorita' ovvero, fino al momento
del funzionamento dell'Autorita'
stessa, il Ministero delle
comunicazioni, in
via provvisoria, prima dell'approvazione
del piano
nazionale di assegnazione delle frequenze,
assegna le
frequenze libere, anche a seguito del
trasferimento su
cavo o su satellite delle reti di cui al
presente comma,
ai concessionari o autorizzati in ambito
nazionale e locale che si
trovano nelle condizioni previste
dal comma 8. Entro il
termine di novanta giorni l'Autorita'
adotta, sulla
base delle norme contenute nella presente
legge e nel
regolamento previsto dall'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 23
ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, un
regolamento per
la disciplina dei servizi radiotelevisivi
via cavo. Sono abrogate
le norme dell'art. 11, commi 1 e 2,
del decreto-legge
27 agosto 1993, n. 323, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, in
contrasto con la presente
legge.
12. Restano salvi gli effetti prodottisi in virtu'
della previgente
disciplina, in particolare per cio' che
attiene ai
procedimenti sanzionatori in corso, alle
violazioni contestate e
alle sanzioni applicate.
13. A partire dal 1° gennaio 1998 gli
immobili,
composti da
piu' unita' abitative di nuova costruzione o
quelli
soggetti a ristrutturazione generale, per la
ricezione delle
trasmissioni radiotelevisive satellitari si
avvalgono di
norma di antenne collettive e possono
installare o utilizzare
reti via cavo per distribuire nelle
singole unita'
le trasmissioni ricevute mediante antenne
collettive. Entro
centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore
della presente legge i comuni emanano un
regolamento
sull'installazione degli apparati di ricezione
delle trasmissioni
radiotelevisive satellitari nei centri
storici al finesli
garantire la salvaguardia degli aspetti
paesaggistici.
14. Gli interventi per la realizzazione di
nuovi
impianti o
per la riqualificazione di quelli esistenti,
concernenti la
distribuzione all'interno degli edifici e
delle abitazioni di
segnali provenienti da reti via cavo o
via satellite,
sono soggetti ad I.V.A. nella misura del 4
per cento. Analoga
misura si applica agli abbonamenti alla
diffusione
radiotelevisiva con accesso condizionato
effettuata in forma
digitale a mezzo di reti via cavo o via
satellite, nonche' ai
relativi decodificatori di utenti
15. All'art. 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995,
n. 481, sono soppresse le
seguenti parole: «ivi compreso ai
soli fini del presente
comma l'esercizio del credito,».
16. Dopo l'art. 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103,
e' inserito
il seguente: «43-bis. L'installazione e
l'esercizio di
impianti e ripetitori privati, destinati
esclusivamente alla
ricezione e trasmissione via etere
simultanea ed
integrale dei programmi radiofonici e
televisivi diffusi
in ambito nazionale e locale, sono
assoggettati a
preventiva autorizzazione del Ministero
delle
comunicazioni, il quale assegna le frequenze di
funzionamento dei
suddetti impianti. Il richiedente deve
allegare alla
domanda il progetto tecnico dell'impianto.
L'autorizzazione e'
rilasciata esclusivamente ai comuni,
comunita' montane o ad
altri enti locali o consorzi di enti
locali, ed
ha estensione territoriale limitata alla
circoscrizione
dell'ente richiedente tenendo conto,
tuttavia, della
particolarita' delle zone di montagna».
17. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva
operanti in
ambito locale e le imprese di radiodiffusione
sonora operanti
in ambito nazionale possono effettuare
collegamenti in
diretta sia attraverso ponti mobili, sia
attraverso
collegamenti temporanei funzionanti su base non
interferenziale con altri
utilizzatori dello spettro radio,
in occasione
di avvenimenti di cronaca, politica,
spettacolo, cultura,
sport e attualita'. Le stesse imprese,
durante la
diffusione dei programmi e sulle stesse
frequenze
assegnate, possono trasmettere dati
e
informazioni
all'utenza. La concessione costituisce titolo
per l'utilizzazione
dei ponti mobili e dei collegamenti
temporanei, nonche'
per trasmettere dati e informazioni
all'utenza.
18. Sono consentite le acquisizioni, da
parte di
societa' di capitali, di
concessionarie svolgenti attivita'
di radiodiffusione
sonora e televisiva di cui all'art. 1
del decreto-legge
23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650,
costituite in
societa' cooperative a responsabilita'
limitata.
19. Fino al rilascio delle nuove concessioni per la
radiodiffusione
sonora sono consentiti il trasferimento e
la cessione di impianti o
rami di azienda fra concessionari
radiofonici nazionali o
tra questi e gli autorizzati di cui
agli articoli 38 e
seguenti della legge 14 aprile 1975, n.
103, secondo le
modalita' di cui all'art. 1, comma 13, del
decreto-legge 23
ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Sono
altresi'
consentite le acquisizioni di concessionarie
svolgenti attivita'
di radiodiffusione sonora a carattere
comunitario e
di concessionarie svolgenti attivita'
televisiva
esercitata da soggetti che hanno ottenuto la
concessione per
la radiodiffusione televisiva in ambito
locale ai
sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge
27 agosto 1993,
n. 323, convertito, con modificazioni,
dalla legge
27 ottobre 1993, n. 422, da parte di societa'
cooperative prive
di scopo di lucro, di associazioni
riconosciute
e non riconosciute o di fondazioni, a
condizione
che l'emittente mantenga il
carattere
comunitario.
E' inoltre consentito alle emittenti di
radiodiffusione
sonora operanti in ambito locale di
ottenere che
la concessione precedentemente conseguita a
carattere
commerciale sia trasferita ad un nuovo soggetto
avente i requisiti di
emittente comunitaria.
20. I canoni di concessione relativi all'emittenza
radiotelevisiva
privata in ambito locale sono dovuti dal
momento del ricevimento
del provvedimento di concessione da
parte
dell'interessato. Ove la concessione venga ricevuta
nel corso
dell'anno il canone e' dovuto in proporzione ai
mesi intercorrenti con la
fine dell'anno stesso.
21. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge,
i trasferimenti di azioni o di quote di
societa'
concessionarie private sono consentiti
a
condizione che
l'assetto proprietario che ne derivi sia
conforme a
quanto stabilito nel comma 2 del presente
articolo.
22. Le norme di cui all'art. 4 della legge 6 agosto
1990, n. 223,
si applicano, a condizione che le imprese
radiotelevisive
ne chiedano l'applicazione, anche in
assenza dei
piani di assegnazione delle frequenze
radiofoniche e
televisive e dei piani territoriali di
coordinamento. In
tal caso si fara' riferimento alle aree
ove sono
ubicati gli impianti di diffusione e
di
collegamento eserciti
dalle imprese radiotelevisive.
23. Il comma 45 dell'art. 1
del decreto-legge
23 ottobre 1996,
n. 545, convertito, con modificazioni,
dalla legge
23 dicembre 1996, n. 650, e' sostituito dal
seguente:
«45. In sede di prima applicazione i soggetti di cui ai
commi 28,
30 e 31 sono tenuti ad ottemperare
ai
provvedimenti di
cui ai suddetti commi entro il 31 ottobre
1997»:
24. Il canone di concessione per il
servizio di
radiodiffusione
sonora digitale terrestre non e' dovuto
dagli interessati per un
periodo di dieci anni.
L'art. 174-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come
modificato
dall'art. 27 del decreto legislativo 9 aprile
2003, n. 68, e' il
seguente:
«Art. 174-bis. - 1. Ferme
le sanzioni penali
applicabili, la
violazione delle disposizioni previste
nella
presente sezione e' punita con
la sanzione
amministrativa
pecuniaria pari al doppio del prezzo di
mercato dell'opera o del
supporto oggetto della violazione,
in misura
comunque non inferiore a Euro 103,00. Se il
prezzo non e'
facilmente determinabile, la violazione e'
punita, con
la sanzione amministrativa da Euro 103,00 a
Euro 1032,00. La
sanzione amministrativa si applica nella
misura stabilita
per ogni violazione e per ogni esemplare
abusivamente duplicato o
riprodotto.».
Note
all'art. 8.
- L'art. 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante:
«Disciplina
del sistema radiotelevisivo pubblico e
privato»,
pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale
9 agosto 1990, n. 185, come modificato
dalla legge qui
pubblicata e' il seguente:
«Art. 21 (Autorizzazione per la
trasmissione di
programmi in
contemporanea). - 1. La trasmissione di
programmi in
contemporanea da parte di concessionari
privati per
la radiodiffusione sonora o televisiva in
ambito locale, che
operano in bacini di utenza diversi, e'
subordinata ad
autorizzazione rilasciata con decreto del
Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni, sulla base
di preventive
intese tra i concessionari privati che la
richiedano.
L'autorizzazione e' rilasciata ai singoli
concessionari privati
ovvero ai consorzi da essi costituiti
secondo le
forme previste dal regolamento di cui all'art.
36.
2. L'autorizzazione abilita a
trasmettere in
contemporanea per
una durata giornaliera non eccedente le
sei ore per
le emittenti radiofoniche e le dodici ore per
le emittenti
televisive. La variazione dell'orario di
trasmissione
in contemporanea da parte dei soggetti
autorizzati e' consentita
previa comunicazione al Ministero
delle comunicazioni, da
inoltrare con un anticipo di almeno
quindici giorni,
salvo il caso di trasmissioni informative
per eventi
eccezionali e non prevedibili secondo le forme
previste dal regolamento
di cui all'art. 36.
3. Le emittenti che operano ai sensi del
presente
articolo sono
considerate emittenti esercenti reti
locali.».
-
L'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo 1992, n.
255, recante: «Regolamento di attuazione
della legge 6
agosto 1990, n. 223, sulla disciplina del
sistema
radiotelevisivo pubblico e privato» pubblicato nel
supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 1° aprile
1992, n. 77, come
modificato dalla legge qui pubblicata, e'
il seguente:
«Art. 39 (Modalita' di trasmissione dei programmi in
contemporanea). - 1.
Fermo restando il limite di sei ore di
durata giornaliera
per le emittenti radiofoniche e di
dodici ore
di durata giornaliera per le emittenti
televisive, previsto
dall'art. 21, comma 2, della legge, la
trasmissione
in contemporanea da parte di emittenti
televisive puo' essere
effettuata per non piu' di tre volte
nella stessa giornata.
2. E' fatto divieto di trasmettere
programmi in
contemporanea da
parte di concessionari che operano nello
stesso bacino di utenza.
3. La trasmissione di programmi in contemporanea puo'
essere effettuata
soltanto negli orari e per la tipologia
di programmi indicati
nell'atto di autorizzazione.
4. I concessionari che hanno ottenuto l'autorizzazione
per la
trasmissione di programmi in contemporanea, anche
tramite consorzi, sono
comunque tenuti all'osservanza degli
obblighi connessi alla
posizione di concessionario previsti
dalla legge e, in
particolare dall'art. 8, commi 7, 8 e 9;
dall'art. 16,
comma 18, e dall'art. 20, nonche' dall'art.
3, comma2,
del decreto ministeriale 22 novembre 1990, n.
382.
5. Per le trasmissioni
informative per eventi
eccezionali e non
prevedibili, di cui all'art. 21, comma 2,
della legge,
valgono le disposizioni dettate dall'art. 29
comma 3».
-
Per la legge 5 ottobre 1991, n. 327, si vedano note
all'art. 2.
Note
all'art. 9.
- L'art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001,
n. 66,
recante: «Disposizioni urgenti per il differimento
di termini in
materia di trasmissioni radiotelevisive
analogiche e
digitali, nonche' per il risanamento di
impianti
radiotelevisivi», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24
gennaio 2001, n. 19, come modificato dalla
legge qui pubblicata, e'
seguente:
«Art. 2 (Trasferimento e risanamento degli impianti
radiotelevisivi). -
1. In attesa dell'attuazione dei piani
di assegnazione
delle frequenze di cui all'art. 1, gli
impianti di
radiodiffusione sonora e televisiva, che
superano o
concorrono a superare in modo ricorrente i
limiti e i
valori stabiliti in attuazione dell'art. 1,
comma 6, lettera a), n.
15), della legge 31 luglio 1997, n.
249, sono
trasferiti, con onere a carico del titolare
dell'impianto, su
iniziativa delle regioni e delle province
autonome, nei
siti individuati dal piano nazionale di
assegnazione
delle frequenze televisive in tecnica
analogica e dai
predetti piani e, fino alla loro adozione,
nei siti indicati
dalle regioni e dalle province autonome,
purche' ritenuti
idonei sotto l'aspetto radioelettrico dal
Ministero delle
comunicazioni, che dispone il trasferimento
e, decorsi
inutilmente centoventi giorni, d'intesa con il
Ministero
dell'ambiente, disattiva gli impianti fino al
trasferimento.
1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano indicano i siti
di cui al comma 1, sentiti i comuni
competenti, ferme
restando le competenze attribuite ai
comuni medesimi
in materia di urbanistica ed edilizia per
quanto riguarda
l'installazione degli impianti di telefonia
mobile anche
ai fini della tutela dell'ambiente, del
paesaggio nonche' della
tutela della salute.
2. Le azioni di risanamento previste dall'art. 5 del
decreto
10 settembre 1998, n. 381 del
Ministro
dell'ambiente sono
disposte dalle regioni e dalle province
autonome a
carico dei titolari degli impianti. I soggetti
che non ottemperano
all'ordine di riduzione a conformita',
nei termini e
con le modalita' ivi previsti, sono puniti
con la
sanzione amministrativa pecuniaria, con esclusione
del pagamento
in misura ridotta di cui all'art. 16 della
legge 24 novembre
1981, n. 689, da L. 50 milioni a L. 300
milioni, irrogata
dalle regioni e dalle province autonome.
In caso di
reiterazione della violazione, il Ministro
dell'ambiente,
fatte salve le disposizioni di cui all'art.
8 della legge
8 luglio 1986, n. 349, e di cui all'art. 8
della legge 3
marzo 1987, n. 59, di concerto con il
Ministro
della sanita' e con il
Ministro delle
comunicazioni, dispone,
anche su segnalazione delle regioni
e delle
province autonome, la disattivazione degli
impianti, alla
quale provvedono i competenti organi del
Ministero delle
comunicazioni, fino all'esecuzione delle
azioni di
risanamento. Ai soggetti titolari legittimamente
operanti
interessati da ordinanze di
riduzione a
conformita' di
impianti di radiodiffusione per esigenze di
carattere
urbanistico, ambientale o sanitario, che abbiano
presentato agli
organi periferici del Ministero delle
comunicazioni
piani di risanamento,
ottenendo
autorizzazione alla
modifica degli impianti, cui hanno
ottemperato nel termine
di centottanta giorni, si applicano
le sanzioni
di cui al precedente periodo, ridotte di un
terzo.».
Note
all'art. 10.
-
Per l'art. 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si
vedano note all'art. 5.
-
Il testo vigente dell'art. 15 della legge 6 agosto
1990, n. 223,
come modificato dalla legge qui pubblicata,
e' il seguente:
«Art. 15 (Divieto di posizioni dominanti nell'ambito
dei mezzi
di comunicazione di massa e obblighi dei
concessionari).
1. - 7. (Abrogati).
8. I concessionari privati e la concessionaria pubblica
sono tenuti
all'osservanza delle leggi e delle convenzioni
internazionali
in materia di telecomunicazioni e di
utilizzazione delle opere
dell'ingegno.
9. E' vietata la trasmissione di messaggi cifrati o di
carattere sublimale.
10. E' vietata la trasmissione di programmi che possano
nuocere allo
sviluppo psichico o morale dei minori, che
contengano scene di
violenza gratuita o pornografiche, che
inducano ad
atteggiamenti di intolleranza basati su
differenze di razza,
sesso, religione o nazionalita'.
11. E' comunque vietata la trasmissione di film ai
quali sia stato negato il
nulla osta per la proiezione o la
rappresentazione in
pubblico oppure siano stati vietati ai
minori di anni diciotto.
12. In caso di violazione del divieto di cui al comma
11 del presente
articolo si applicano le sanzioni previste
dall'art. 15
della legge 21 aprile 1962, n. 161,
intendendosi per
chiusura del locale la disattivazione
dell'impianto.
13. I film vietati ai minori di anni quattordici non
possono essere trasmessi
ne' integralmente ne' parzialmente
prima delle ore 22,30 e
dopo le ore 7.
14. I concessionari privati e la
concessionaria
pubblica non
possono trasmettere opere cinematografiche
salvo accordo
contrario tra gli aventi diritto e il
concessionario,
prima che sia trascorso un termine di due
anni dall'inizio
della programmazione di tale opera nelle
sale
cinematografiche in uno degli Stati appartenenti alla
comunita'
economica europea; nel caso di
opere
cinematografiche
coprodotte dal concessionario, tale
termine e' ridotto ad un
anno.
15. I concessionari privati e la
concessionaria
pubblica sono tenuti a
trasmettere il medesimo programma su
tutto il
territorio per il quale e' rilasciata la
concessione. Il
regolamento di cui all'art. 36 e la
concessione di cui
all'art. 2, comma 2, determinano i casi
in cui e' ammessa deroga
a tale obbligo.
16. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 8 si
applicano a
decorrere dal 1° gennaio 1993 limitatamente
alle opere
ultimate per le quali i concessionari hanno
acquisito i diritti
alla utilizzazione antecedentemente al
30 giugno 1990.».
-
Il Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei
minori in
TV, sottoscritto il 29 novembre 2002, e'
consultabile sul sito
www.comunicazioni.it
-
Per l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, si vedano note
all'art. 7.
-
La legge 23 dicembre 1997, n.
451, recante:
«Istituzione della
Commissione parlamentare per l'infanzia
e
dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia.»
e'
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n.
302.
-
L'art. 1, comma 6, lettera b), della legge 31 luglio
1997, n. 249,
come modificato dalla legge qui pubblicata,
e' il seguente:
«Art. 1 (Autorita' per
le garanzie nelle
comunicazioni).
(Omissis).
6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi' individuate:
a) (omissis)
b) la commissione per i servizi e i prodotti:
1) vigila sulla conformita' alle prescrizioni della
legge dei
servizi e dei prodotti che sono forniti da
ciascun operatore
destinatario di concessione ovvero di
autorizzazione in
base alla vigente normativa promuovendo
l'integrazione
delle tecnologie e dell'offerta di servizi
di telecomunicazioni;
2) emana direttive concernenti i livelli generali
di qualita'
dei servizi e per l'adozione, da parte di
ciascun
gestore, di una carta del servizio
recante
l'indicazione di
standard minimi per ogni comparto di
attivita';
3) vigila sulle modalita' di distribuzione dei
servizi e dei prodotti,
inclusa la pubblicita' in qualunque
forma diffusa,
fatte salve le competenze attribuite dalla
legge a diverse
autorita', e puo' emanare regolamenti, nel
rispetto delle norme
dell'Unione europea, per la disciplina
delle relazioni
tra gestori di reti fisse e mobili e
operatori che svolgono
attivita' di rivendita di servizi di
telecomunicazioni;
4) assicura il rispetto dei periodi minimi che
debbono
trascorrere per l'utilizzazione delle opere
audiovisive da
parte dei diversi servizi a partire dalla
data di
edizione di ciascuna opera, in osservanza della
normativa vigente,
tenuto conto anche di eventuali diversi
accordi tra produttori;
4-bis) svolge i compiti attribuiti
dall'art.
182-bis della
legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni;
5) in materia di pubblicita' sotto qualsiasi forma
e di
televendite, emana i regolamenti attuativi delle
disposizioni di
legge e regola l'interazione organizzata
tra il
fornitore del prodotto o servizio o il gestore di
rete e l'utente,
che comporti acquisizione di informazioni
dall'utente,
nonche' l'utilizzazione delle informazioni
relative agli utenti;
6) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo
delle norme
in materia di tutela dei minori anche tenendo
conto dei
codici di autoregolamentazione relativi al
rapporto tra
televisione e minori e degli indirizzi della
Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei
servizi radiotelevisivi: In caso di
inosservanza delle
norme in materia di tutela dei minori,
ivi
comprese quelle previste
dal Codice di
autoregolamentazione
TV e minori, approvato il 29 novembre
2002, e
successive modificazioni, la Commissione per i
servizi e i
prodotti dell'Autorita' delibera l'irrogazione
delle sanzioni
previste dall'art. 31 della legge 6 agosto
1990, n. 223.
Le sanzioni si applicano anche se il fatto
costituisce reato
e indipendentemente dall'azione penale.
Alle sanzioni
inflitte sia dall'Autorita' che dal Comitato
di applicazione
del Codice di autoregolamentazione TV e
minori viene
data adeguata pubblicita' e la emittente
sanzionata ne
deve dare notizia nei notiziari diffusi in
ore di massimo o di buon
ascolto;
7) vigila sul rispetto della tutela delle minoranze
linguistiche
riconosciute nell'ambito del settore delle
comunicazioni di massa;
8) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo
delle norme in materia di
diritto di rettifica;
9) garantisce l'applicazione delle disposizioni
vigenti
sulla propaganda, sulla
pubblicita' e
sull'informazione
politica nonche' l'osservanza delle norme
in materia di
equita' di trattamento e di parita' di
accesso nelle
pubblicazioni e nella trasmissione di
informazione e
di propaganda elettorale ed emana le norme
di attuazione;
10) propone al Ministero delle comunicazioni lo
schema della
convenzione annessa alla concessione del
servizio pubblico
radiotelevisivo e verifica l'attuazione
degli obblighi
previsti nella suddetta convenzione e in
tutte le altre che
vengono stipulate tra concessionaria del
servizio
pubblico e amministrazioni pubbliche.
La
Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei
servizi radiotelevisivi esprime parere
obbligatorio
entro trenta giorni sullo schema
di
convenzione e
sul contratto di servizio con
la
concessionaria del
servizio pubblico; inoltre, vigila in
ordine all'attuazione
delle finalita' del predetto servizio
pubblico;
11) cura le rilevazioni degli indici di ascolto e
di diffusione
dei diversi mezzi di comunicazione; vigila
sulla correttezza
delle indagini sugli indici di ascolto e
di diffusione
dei diversi mezzi di comunicazione rilevati
da altri
soggetti, effettuando verifiche sulla congruita'
delle metodologie
utilizzate e riscontri sulla veridicita'
dei dati
pubblicati, nonche' sui monitoraggi delle
trasmissioni
televisive e sull'operato delle imprese che
svolgono le
indagini; la manipolazione dei dati tramite
metodologie
consapevolmente errate ovvero tramite la
consapevole
utilizzazione di dati falsi e' punita ai sensi
dell'art. 476,
primo comma, del codice penale; laddove la
rilevazione degli
indici di ascolto non risponda a criteri
universalistici del
campionamento rispetto alla popolazione
o ai mezzi
interessati, l'Autorita' puo' provvedere ad
effettuare le rilevazioni
necessarie;
12) verifica che la pubblicazione e la diffusione
dei sondaggi
sui mezzi di comunicazione di massa siano
effettuate
rispettando i criteri contenuti nell'apposito
regolamento che essa
stessa provvede ad emanare;
13) effettua il monitoraggio delle trasmissioni
radiotelevisive,
anche avvalendosi degli ispettorati
territoriali del
Ministero delle comunicazioni;
14) applica le sanzioni previste dall'art. 31 della
legge 6 agosto 1990, n.
223;
15) favorisce l'integrazione delle tecnologie e
dell'offerta di servizi
di comunicazioni;
(Omissis).».
-
L'art. 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e' il
seguente:
«Art. 31 (Sanzioni amministrative di competenza del
Garante
e del Ministro delle
poste e delle
telecomunicazioni).
- 1. Il Garante, in caso
di
inosservanza delle
disposizioni di cui agli articoli 8,
escluso il
comma 10, 9, 20, 21 e 26, dispone i necessari
accertamenti e
contesta gli addebiti agli interessati,
assegnando un
termine non superiore a quindici giorni per
le giustificazioni.
2. Trascorso tale termine o quando le giustificazioni
risultino
inadeguate il Garante diffida gli interessati a
cessare dal
comportamento illegittimo entro un termine non
superiore a quindici
giorni a tal fine assegnato.
3. Ove il comportamento illegittimo persista oltre il
termine indicato
al comma 2, ovvero nei casi di mancata,
incompleta o
tardiva osservanza dell'obbligo di rettifica
di cui ai
commi 2, 3 e 4 dell'art. 10, ovvero ancora nei
casi di
inosservanza dei divieti di cui all'art. 8, comma
10, e di
cui ai commi da 8 a 15 dell'art. 15, il Garante
delibera
l'irrogazione della sanzione amministrativa del
pagamento di
una somma da lire 10 milioni a lire 100
milioni e,
nei casi piu' gravi, la
sospensione
dell'efficacia
della concessione o dell'autorizzazione per
un periodo da
uno a dieci giorni. Le stesse sanzioni si
applicano qualora la
rettifica sia effettuata a seguito del
procedimento di cui
al comma 4 dell'art. 10, salvo diversa
determinazione
del Garante ove ricorrano giustificati
motivi.
4. Per le sanzioni amministrative conseguenti alla
violazione
delle norme richiamate nel comma 1,
si
applicano, in
quanto non diversamente previsto, le norme
contenute nel
capo I, sezioni I e II, della legge 24
novembre 1981, n. 689.
5. Nei casi di recidiva nelle stesse violazioni entro
l'arco di
trecentosessantacinque giorni il Garante dispone
la
sospensione dell'efficacia della concessione
e
dell'autorizzazione
per un periodo da undici a trenta
giorni e nei
casi piu' gravi propone la revoca della
concessione o
dell'autorizzazione.
6. Qualora il titolare di una o piu' concessioni per la
radiodiffusione
televisiva in ambito nazionale venga a
trovarsi nelle condizioni
previste dal comma 1 dell'art. 15
per fatti
diversi dall'aumento delle tirature o abbia
superato i limiti di cui
al comma 2 dell'art. 15, per fatti
diversi
dall'aumento del fatturato dei propri mezzi,
nonche' i limiti di cui
al comma 4 dell'art. 15, il Garante
invita il
titolare medesimo a promuovere e a compiere gli
atti necessari per
ottemperare ai divieti entro un termine
contestualmente
assegnato non superiore a trecentosessanta
giorni.
7. Nel caso di inosservanza dell'invito il Ministro
delle poste e delle
telecomunicazioni revoca la concessione
su proposta del Garante.
8. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,
in caso di
inosservanza delle disposizioni di cui agli
articoli 10, comma
5, e 18, ovvero delle prescrizioni
contenute nel regolamento
di cui all'art. 36 e nell'atto di
concessione o
autorizzazione, dispone i necessari
accertamenti e
contesta gli addebiti agli interessati,
assegnando un
termine non superiore a quindici giorni per
le giustificazioni.
9. Trascorso tale termine, il Ministro diffida gli
interessati a
cessare dal comportamento illegittimo, entro
un termine
non superiore a quindici giorni a tal fine
assegnato.
10. Ove il comportamento illegittimo persista,
il
Ministro
delibera l'irrogazione della
sanzione
amministrativa del
pagamento di una somma da un minimo di 3
ad un massimo
di lire 100 milioni nonche', nei casi piu'
gravi, la
sospensione dell'efficacia della concessione o
dell'autorizzazione per
un periodo fino a trenta giorni.
11. Per le sanzioni amministrative conseguenti alla
violazione
delle norme richiamate nel comma 8,
si
applicano, in
quanto non diversamente previsto, le norme
contenute nel
capo I, sezioni I e II, della legge 24
novembre 1981, n. 689.
12. Per i casi di recidiva il Ministro dispone, nei
casi piu'
gravi, la sospensione dell'efficacia della
concessione o
dell'autorizzazione per un periodo da tre a
dodici mesi
ovvero la revoca della concessione o
autorizzazione.
13. Il Ministro delibera la revoca della concessione o
dell'autorizzazione nei
seguenti casi:
a) di condanna penale irrevocabile
alla quale
consegue il
divieto di rilascio della concessione o
dell'autorizzazione;
b) di perdita dei requisiti previsti
per il rilascio della
concessione o della autorizzazione;
c) di proposta del Garante, formulata ai sensi dei
commi 5 e 7.
14. Ove la condanna penale o la perdita dei requisiti
soggettivi
riguardino il rappresentante legale della
persona giuridica
titolare della concessione, la revoca di
cui al comma
13 ha luogo se il rappresentante stesso non
venga sostituito
entro sessanta giorni dal verificarsi
dell'evento.
15. La revoca della concessione o dell'autorizzazione
comporta la cancellazione
dal registro di cui all'art. 12.
16. I direttori dei Circoli
delle costruzioni
telegrafiche e
telefoniche segnalano senza ritardo al
Garante
ed al Ministero delle
poste e delle
telecomunicazioni
le violazioni alle disposizioni
richiamate dal presente
articolo.
17. Le somme versate a
titolo di sanzioni
amministrative per
le violazioni previste dal presente
articolo spettano
esclusivamente allo Stato».
-
Per la legge 24 novembre 1981, n. 689, si vedano note
all'art. 7.
-
L'art. 114 del codice di procedura penale
come
modificato dalla legge
qui pubblicata, e' il seguente:
«Art. 114 (Divieto di pubblicazione di atti). - 1. E'
vietata la
pubblicazione, anche parziale o per riassunto,
con il mezzo della
stampa o con altro mezzo di diffusione,
degli atti
coperti dal segreto o anche solo del loro
contenuto.
2. E' vietata (115) la pubblicazione, anche parziale,
degli atti
non piu' coperti dal segreto fino a che non
siano concluse
le indagini preliminari (405, 554) ovvero
fino al termine
dell'udienza preliminare (424 s.).
3. Se si procede al dibattimento, non e' consentita la
pubblicazione,
anche parziale degli atti del fascicolo per
il dibattimento
(431), se non dopo la pronuncia della
sentenza di primo grado
(529 s.), e di quelli del fascicolo
del pubblico
ministero (433), se non dopo la pronuncia
della sentenza
in grado di appello (605). E' sempre
consentita la
pubblicazione degli atti utilizzati per le
contestazioni (500, 503).
4. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli
atti del
dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi
previsti dall'art.
472, commi 1 e 2. In tali casi il
giudice sentite
le parti, puo' disporre il divieto di
pubblicazione anche
degli atti o di parte degli atti
utilizzati
per le contestazioni, il divieto
di
pubblicazione
cessa comunque quando sono trascorsi i
termini stabiliti dalla
legge sugli archivi di Stato ovvero
e' trascorso
il termine di dieci anni dalla sentenza
irrevocabile (648)
e la pubblicazione e' autorizzata dal
Ministro di grazia e
giustizia.
5. Se non si procede al dibattimento, il
giudice,
sentite le parti, puo'
disporre il divieto di pubblicazione
di atti o di parte
di atti quando la pubblicazione di essi
puo' offendere
il buon costume o comportare la diffusione
di notizie
sulle quali la legge prescrive di mantenere il
segreto
nell'interesse dello Stato (256-258, 261-263 c.p.)
ovvero causare
pregiudizio alla riservatezza dei testimoni
o delle
parti private. Si applica la disposizione
dell'ultimo periodo del
comma 4.
6. E' vietata la pubblicazione delle generalita' e
dell'immagine dei
minorenni testimoni, persone offese o
danneggiati dal
reato fino a quando non sono divenuti
maggiorenni.
E' altresi' vietata la pubblicazione di
elementi che anche
indirettamente possano comunque portare
alla
identificazione dei suddetti minorenni. Il tribunale
per i
minorenni nell'interesse esclusivo del minorenne, o
il minorenne che ha
compiuto i sedici anni, puo' consentire
la pubblicazione.
7. E' sempre consentita la pubblicazione del contenuto
di atti non coperti dal
segreto.».
-
L'art. 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, recante:
«Differimento di
termini previsti dalla legge 31 luglio
1997, n. 249,
relativi all'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, nonche'
norme in materia di programmazione e
di interruzioni
pubblicitarie televisive», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30
aprile 1998, n. 99, e' il seguente:
«Art. 2 (Promozione della distribuzione
e della
produzione di opere
europee). - 1. Le emittenti televisive
nazionali,
indipendentemente dalla codifica delle
trasmissioni,
riservano di norma alle opere europee, come
definite dalla
direttiva 89/552/CEE, del Consiglio, del
3 ottobre 1989,
come modificata dalla direttiva 97/36/CE,
del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 giugno 1997,
piu' della meta' del
tempo mensile di trasmissione, escluso
il tempo
dedicato a notiziari, manifestazioni sportive,
giochi televisivi,
pubblicita', servizi teletext, talk show
o televendite,
anche con riferimento alle fasce orarie di
maggiore ascolto.
Tale percentuale deve essere ripartita
tra i diversi
generi di opere europee e deve riguardare
opere prodotte,
per almeno la meta', negli ultimi cinque
anni. L'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni,
decorsi cinque
anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge,
ridefinisce le quote di riserva di cui al
presente comma in
conformita' della normativa comunitaria.
2. Le quote di riserva
previste nel presente
articolo comprendono
anche i film e i prodotti di
animazione
specificamente rivolti ai minori.
Con
regolamento dell'autorita'
di Governo competente in materia
di spettacolo
sono stabiliti i criteri per l'assegnazione
della nazionalita'
italiana ai prodotti audiovisivi ai fini
degli accordi
di coproduzione e di partecipazione in
associazione, sulla base
degli stessi criteri in vigore per
i film, in quanto
compatibili.
3. I concessionari televisivi nazionali riservano di
norma alle
opere europee realizzate da produttori
indipendenti
almeno il 10 per cento del tempo
di
diffusione,
escluso il tempo dedicato a notiziari,
manifestazioni
sportive, giochi televisivi, pubblicita',
servizi teletext,
talk show o televendite. Per le stesse
opere la
societa' concessionaria del servizio pubblico
riserva ai
produttori indipendenti una quota minima del 20
per cento.
4. Ai fini della presente legge sono
considerati
produttori
indipendenti gli operatori di comunicazione
europei che
svolgono attivita' di produzioni audiovisive e
che non
sono controllati da o collegati a soggetti
destinatari di
concessione, di licenza o di autorizzazione
per la
diffusione radiotelevisiva o che per un periodo di
tre anni non destinino
almeno il 90 per cento della propria
produzione ad
una sola emittente. Ai
produttori
indipendenti sono
altresi' attribuite quote di diritti
residuali derivanti dalla
limitazione temporale dei diritti
di
utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori
radiotelevisivi
secondo i criteri stabiliti dall'Autorita'
per le garanzie nelle
comunicazioni.
5. Le emittenti televisive soggette alla giurisdizione
italiana,
indipendentemente dalle modalita'
di
trasmissione,
riservano una quota dei loro introiti netti
annui
derivanti da pubblicita' alla
produzione e
all'acquisto di
programmi audiovisivi, compresi i film in
misura non
inferiore al 40 per cento della quota suddetta,
e di
programmi specificamente rivolti ai minori, di
produzioni europee,
ivi comprese quelle realizzate da
produttori
indipendenti. Tale quota non puo' comunque
essere inferiore al
10 per cento degli introiti stessi. La
concessionaria
del servizio pubblico radiotelevisivo
destina una quota,
stabilita dal contratto di servizio, dei
proventi
complessivi dei canoni di abbonamento alla
produzione
delle opere europee, ivi comprese quelle
realizzate da
produttori indipendenti. A decorrere
dall'anno
1999, le quote stabilite nel contratto di
servizio non
possono essere inferiori al 20 per cento.
All'interno di
queste quote, nel contratto di servizio
dovra' essere
stabilita una riserva di produzione, o di
acquisto da
produttori indipendenti italiani o europei, di
cartone animato
appositamente prodotto per la formazione
dell'infanzia.
6. I vincoli di cui al
presente articolo sono
verificati su
base annua, sia in riferimento alla
programmazione
giornaliere sia a quella della fascia di
maggiore ascolto
cosi come definita dall'Autorita' per le
garanzie nelle
comunicazioni.
7. Sono abrogati l'art. 26 della legge 6 agosto 1990,
n. 223, e
l'art. 55 della legge 4 novembre 1965, n. 1213,
come sostituito
dall'art. 12 del decreto-legge 14 gennaio
1994, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
marzo 1994, n. 153.
8. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17,
comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
dell'autorita'
di Governo competente in materia di
spettacolo, fatte salve
le competenze dell'Autorita' per le
garanzie nelle
comunicazioni di cui all'art. 1, comma 6,
lettera b), numero
4), della legge 31 luglio 1997, n. 249,
di concerto
con il Ministro delle comunicazioni, sono
disciplinate le modalita'
di sfruttamento dei film italiani
e stranieri
da parte delle emittenti televisive, anche in
considerazione
dell'intervento pubblico ai sensi della
legge 4
novembre 1965, n. 1213, e della legge 14 agosto
1971, n. 819.
9. Le emittenti televisive soggette alla giurisdizione
italiana
autorizzate alla diffusione via satellite sul
territorio
nazionale e all'estero hanno l'obbligo di
promuovere e
pubblicizzare le opere audiovisive italiane e
dell'unione
europea, secondo le modalita' definite con
regolamento
dell'Autorita' per le garanzie
nelle
comunicazioni.
10. La concessionaria del servizio pubblico riserva
spazi
diffusivi nelle reti via satellite alle
opere
audiovisive e ai film
europei.
11. Fino alla data di entrata in
vigore della
disciplina
complessiva del sistema delle comunicazioni, le
disposizioni di
cui al presente articolo non si applicano
alle emittenti
nazionali le cui trasmissioni consistono
prevalentemente
in programmi di televendita e
non
comprendono
programmi tradizionali, ai sensi della citata
direttiva
89/552/CEE come modificata dalla direttiva
97/36/CE.
12. Le emittenti radiotelevisive private che hanno
presentato ricorso
in sede di giurisdizione amministrativa
avverso i
provvedimenti di diniego della domanda di
concessione
inoltrata ai sensi della legge 6 agosto 1990,
n. 223, e
successive modificazioni, definito con sentenza
di rigetto in
primo grado, possono esercitare l'attivita'
radiotelevisiva
privata fino al passaggio in giudicato
della sentenza
stessa e, comunque, non oltre i termini di
cui all'art. 1, comma 1,
della presente legge, a condizione
che alla data
di entrata in vigore della legge 31 luglio
1997, n. 249,
le emittenti stesse fossero legittimamente
operanti in base ad un
provvedimento giurisdizionale.
13. Le disposizioni del presente articolo
non si
applicano alle
emittenti televisive che si rivolgono ad un
pubblico
locale e che non fanno parte di una
rete
nazionale.».
Note all'art. 11:
-
Per l'art. 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, si
vedano note all'art. 10.
-
L'art. 5 del regolamento concernente la promozione
della distribuzione
e della produzione di opere europee di
cui alla deliberazione
dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni 16
marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
n. 119 del 24 maggio 1999, e' il
seguente:
«Art. 5 (Deroga per i canali tematici). - I singoli
canali
tematici possono richiedere all'Autorita',
illustrandone i
motivi, la deroga totale o parziale agli
obblighi di
riserva di emissione e di investimento cosi'
come definiti nel
presente regolamento»
Note
all'art. 12:
- L'art. 1 della legge 30 aprile 1998, n. 122, recante:
«Differimento di
termini previsti dalla legge 31 luglio
1997, n. 249,
relativi all'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, nonche'
norme in materia di programmazione e
di interruzioni
pubblicitarie televisive, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30
aprile 1998, n. 99, e' il seguente:
«Art. 1 (Differimento di termini
relativi alle
concessioni
televisive e ulteriori disposizioni sul piano
nazionale delle
frequenze). - 1. Le date previste come
termini nei
commi 1 e 2 dell'art. 3 della legge 31 luglio
1997, n.
249, nonche', limitatamente alla rete non
eccedente, la
data del 30 aprile 1998 di cui al comma 11
del medesimo art. 3, sono
posticipate di nove mesi.
2. Il parere delle regioni sul piano
nazionale di
assegnazione delle
frequenze di cui all'art. 2, comma 6,
della legge
31 luglio 1997, n. 249, e' reso da ciascuna
regione nel
termine di trenta giorni dalla data di
ricezione dello schema di
piano, decorso il quale il parere
si intende reso
favorevolmente.
3. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
adotta il
piano nazionale di assegnazione delle frequenze
anche in assenza
dell'intesa con le regioni Valle d'Aosta e
Friuli-Venezia
Giulia e con le province autonome di Trento
e di Bolzano
prevista dall'art. 2, comma 6, della legge
31 luglio 1997,
n. 249, qualora detta intesa non sia
raggiunta entro il
termine di sessanta giorni dalla data di
ricezione
dello schema di piano. L'Autorita' per le
garanzie nelle
comunicazioni, allo scopo, promuove apposite
iniziative
finalizzate al raggiungimento dell'intesa. In
sede di adozione
del piano nazionale di assegnazione delle
frequenze, l'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni
indica i
motivi e le ragioni di interesse nazionale che
hanno
determinato la necessita'
di decidere
unilateralmente.
4. Il comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge 27 agosto
1993, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1993,
n. 422, come modificato dal comma 15
dell'art. 1
del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n. 650, e'
sostituito dal seguente:
«2. In attesa dell'adozione del piano nazionale di
assegnazione
delle frequenze, il Ministero
delle
comunicazioni
autorizza, attraverso i propri organi
periferici,
modifiche degli impianti di radiodiffusione
sonora e
televisiva e dei connessi collegamenti di
telecomunicazione
censiti ai sensi dell'art. 32, comma 3,
della legge
6 agosto 1990, n. 223, nel caso
di
trasferimento, a
qualsiasi titolo, della sede dell'impresa
o della sede di messa in
onda, ovvero nel caso di sfratto o
finita locazione
dei singoli impianti. Il Ministero delle
comunicazioni
autorizza, in ogni caso, il trasferimento
degli impianti di
radiodiffusione per esigenze di carattere
urbanistico,
ambientale o sanitario ovvero per ottemperare
a obblighi di legge».
5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, il
Ministero delle
comunicazioni, attraverso i propri organi
periferici,
autorizza le modifiche degli impianti di
radiodiffusione
sonora e televisiva e dei connessi
collegamenti
di telecomunicazione, censiti ai sensi
dell'art. 32,
comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223,
per la
compatibilizzazione radioelettrica, nonche' per
l'ottimizzazione e
la razionalizzazione delle aree servite
da ciascuna
emittente legittimamente operante alla data di
entrata in vigore
della legge 31 luglio 1997, n. 249. Tali
modifiche devono essere
attuate su base non interferenziale
con altri
utilizzatori dello spettro radio e possono
consentire
anche un limitato ampliamento delle aree
servite.
6. Gli organi periferici del
Ministero delle
comunicazioni
provvedono in ordine alle richieste di
autorizzazione di
cui ai commi 4 e 5 entro sessanta giorni
dalla richiesta. Le
autorizzazioni costituiscono titolo per
la variazione dei
provvedimenti concessori delle emittenti
interessate.
7. In attesa della adozione del piano nazionale di
assegnazione
delle frequenze, gli
impianti di
radiodiffusione
sonora e televisiva e i collegamenti di
telecomunicazione,
legittimamente operanti in virtu' di
provvedimento della
magistratura che non siano oggetto di
situazione
interferenziale e non siano tra
quelli
risultanti
inesistenti nelle verifiche dei competenti
organi del
Ministero delle comunicazioni, possono essere
oggetto di
cessione ai sensi dell'art. 1, comma 13, del
decreto-legge 23
ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Ai
soggetti di
cui al medesimo art. 1, comma 13, a cui sia
stata
rilasciata piu' di una
concessione per la
radiodiffusione sonora,
e' consentita la cessione di intere
emittenti a
societa' di capitali di nuova costituzione.
Agli stessi
soggetti e' consentito inoltre di procedere
allo scorporo mediante
scissione delle emittenti oggetto di
concessione.
8. Il comma 17 dell'art. 3 della legge 31 luglio 1997,
n. 249, e' sostituito dal
seguente:
«17. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva
operanti in
ambito locale e le imprese di radiodiffusione
sonora operanti
in ambito nazionale possono effettuare
collegamenti in
diretta sia attraverso ponti mobili, sia
attraverso
collegamenti temporanei funzionanti su base non
interferenziale con altri
utilizzatori dello spettro radio,
in occasione
di avvenimenti di cronaca, politica,
spettacolo, cultura,
sport e attualita'. Le stesse imprese,
durante la
diffussione dei programmi e sulle, stesse
frequenze
assegnate, possono trasmettere dati
e
informazioni
all'utenza. La concessione costituisce titolo
per l'utilizzazione
dei ponti mobili e dei collegamenti
temporanei, nonche'
per trasmettere dati e informazioni
all'utenza».
Note all'art. 14:
-
Gli articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE del
Parlamento europeo
e del consiglio del 7 marzo 2002 che
istituisce un
quadro normativo comune per le reti ed i
servizi di
comunicazione elettronica (direttiva quadro),
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee
legge n. 108/33 del 24
aprile 2002, sono i seguenti:
«Art. 15 (Procedura per la definizione dei mercati). -
1. Previa
consultazione pubblica e consultazione delle
autorita' nazionali
di regolamentazione, la Commissione
adotta una
raccomandazione avente ad oggetto i mercati
rilevanti dei
servizi e dei prodotti (in prosieguo «la
raccomandazione»).
La raccomandazione individua,
conformemente
all'allegato 1, i mercati dei prodotti e dei
servizi
all'interno del settore delle comunicazioni
elettroniche
le cui caratteristiche siano tali
da
giustificare
l'imposizione di obblighi di regolamentazione
stabiliti
dalle direttive particolari senza che cio'
pregiudichi la
individuazione di altri mercati in casi
specifici di
applicazione delle regole di concorrenza. La
Commissione
definisce i mercati in base ai principi del
diritto della
concorrenza. La Commissione riesamina
periodicamente la
raccomandazione.
2. La Commissione provvede a pubblicare orientamenti
per l'analisi
del mercato e la valutazione
del
significativo
potere di mercato (in prosieguo «gli
orientamenti»)
conformi ai principi del diritto della
concorrenza entro
la data di entrata in vigore della
presente direttiva.
3. Le autorita' nazionali di regolamentazione, tenendo
nel massimo
conto la raccomandazione e gli orientamenti,
definiscono i
mercati rilevanti corrispondenti alla
situazione
nazionale, in particolare mercati geografici
rilevanti nel
loro territorio, conformemente ai principi
del diritto
della concorrenza. Prima di definire mercati
che
differiscono da quelli
contemplati nella
raccomandazione, le
autorita' nazionali di regolamentazione
applicano la procedura di
cui agli articoli 6 e 7.
4. Previa consultazione delle autorita' nazionali di
regolamentazione,
la Commissione puo', conformemente alla
procedura di
cui all'art. 22, paragrafo 3, adottare una
decisione
relativa all'individuazione dei
mercati
transnazionali».
«Art. 16 (Procedura per l'analisi del mercato). - 1.
Non appena
possibile dopo l'adozione della raccomandazione
o dopo ogni
suo successivo aggiornamento, le autorita'
nazionali di
regolamentazione effettuano un'analisi dei
mercati
rilevanti tenendo nel massimo
conto gli
orientamenti. Gli
Stati membri provvedono affinche' questa
analisi sia
effettuata, se del caso, in collaborazione con
le autorita' nazionali
garanti della concorrenza.
2. Quando l'autorita' nazionale di regolamentazione E'
tenuta, ai
sensi degli articoli 16, 17, 18 o 19 della
direttiva
2002/22/CE (direttiva servizio universale) o ai
sensi degli
articoli 7 e 8 della direttiva 2002/19/CE
(direttiva
accesso), a decidere in merito all'imposizione,
al mantenimento,
alla modifica o alla revoca di obblighi a
carico delle
imprese, essa determina, in base alla propria
analisi di
mercato di cui al paragrafo 1 del presente
articolo, se
uno dei mercati rilevanti sia effettivamente
concorrenziale.
3. Se conclude che tale mercato E'
effettivamente
concorrenziale, l'autorita'
nazionale di regolamentazione
non impone
ne' mantiene nessuno degli obblighi di
regolamentazione
specifici di cui al paragrafo 2. Qualora
siano gia' in
applicazione obblighi di regolamentazione
settoriali, li
revoca per le imprese operanti in tale
mercato rilevante.
La revoca degli obblighi e' comunicata
alle parti interessate
con un congruo preavviso.
4. Qualora accerti che un mercato rilevante non e'
effettivamente
concorrenziale l'autorita' nazionale di
regolamentazione
individua le imprese che dispongono di un
significativo potere di
mercato conformemente all'art. 13 e
impone a tali imprese gli
appropriati specifici obblighi di
regolamentazione
di cui al paragrafo 2 del presente
articolo ovvero mantiene
in vigore o modifica tali obblighi
laddove gia' esistano.
5. Nel caso dei mercati transnazionali
paneuropei
individuati nella
decisione di cui all'art. 15, paragrafo 3
le autorita'
nazionali di regolamentazione interessate
effettuano congiuntamente
l'analisi di mercato, tenendo nel
massimo conto
gli orientamenti, e si pronunciano di
concerto in
merito all'imposizione, al mantenimento, alla
modifica o
alla revoca di obblighi di regolamentazione di
cui al paragrafo 2 del
presente articolo.
6. Le misure di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 sono adottate
secondo la procedura di
cui agli articoli 6 e 7».
-
Il testo dell'art. 2, legge 31 luglio 1997, n. 249,
recante:
«Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo»,
pubblicata nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale
31 luglio 1997, n. 177, come modificato
dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
«Art. 2 (Divieto di posizioni
dominanti). - 1.
(Abrogato).
2. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione
e le intese
che contrastano con i divieti di cui al
presente articolo, sono
nulli.
3. I soggetti che operano nei settori di cui al comma 1
sono obbligati
a comunicare all'Autorita' e all'Autorita'
garante della
concorrenza e del mercato le intese e le
operazioni di
concentrazione di cui sono parti al fine
dell'esercizio delle
rispettive competenze.
4. L'Autorita' vigila sull'andamento e sull'evoluzione
dei mercati relativi ai
settori di cui al comma 1, rendendo
pubblici con
apposite relazioni annuali al Parlamento i
risultati delle analisi
effettuate.
5. L'Autorita' con proprio regolamento, adottato nel
rispetto dei criteri di
partecipazione e trasparenza di cui
alla legge
7 agosto 1990, n. 241, e
successive
modificazioni,
disciplina i provvedimenti di cui al comma
7, i relativi
procedimenti e le modalita' di comunicazione.
In
particolare debbono essere assicurati la notifica
dell'apertura
dell'istruttoria ai soggetti interessati, la
possibilita' di
questi di presentare proprie deduzioni in
ogni stadio
dell'istruttoria, il potere dell'Autorita' di
richiedere ai
soggetti interessati e a terzi che ne siano
in possesso di
fornire informazioni e di esibire documenti
utili
all'istruttoria stessa. L'Autorita' e' tenuta a
rispettare gli
obblighi di riservatezza inerenti alla
tutela delle
persone o delle imprese su notizie,
informazioni e
dati in conformita' alla normativa in
materia di
tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento
di dati personali.
6. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze,
redatto per
l'ubicazione degli impianti sentite le regioni
e, al fine di
tutelare le minoranze linguistiche, d'intesa
con le regioni
Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con
le province
autonome di Trento e di Bolzano, l'Autorita'
fissa il
numero delle reti e dei programmi irradiabili in
ambito nazionale
e locale, tenendo conto dell'evoluzione
tecnologica e
delle frequenze pianificate secondo i
seguenti criteri:
a) localizzazione comune degli impianti;
b) parametri radioelettrici stabiliti in
modo
uniforme secondo
standard internazionalmente riconosciuti,
tenendo conto
di un adeguato periodo transitorio per
adeguare la situazione
attuale;
c) segnali ricevibili senza disturbi;
d) riserve di frequenza per la diffusione del segnale
radiofonico e
televisivo con tecnologia digitale ed uso
integrato del
satellite, del cavo e dei ponti radio su
frequenze terrestri
per i collegamenti tra gli impianti di
radiodiffusione;
e) riserva in favore dell'emittenza televisiva in
ambito locale
di un terzo dei canali irradiabili per ogni
bacino di
utenza; ulteriori risorse possono essere
assegnate
all'emittenza locale successivamente alla
pianificazione.
I bacini televisivi sono di
norma
coincidenti
con il territorio della regione, quelli
radiofonici con il
territorio della provincia;
f) equivalenza, nei limiti delle
compatibilita'
tecniche, in termini di
copertura del territorio e comunque
bilanciamento, su
tutte le emittenti in ambito nazionale e
locale,
dell'eventuale insufficienza di
frequenze
disponibili in alcune
aree di servizio;
g) riserve per la diffusione dei canali irradiabili
per la
diffusione del segnale radiofonico e televisivo di
emittenti estere
in favore delle minoranze linguistiche
riconosciute e
per emittenti locali che trasmettono nelle
lingue delle stesse
minoranze.
7. L'Autorita', adeguandosi al
mutare delle
caratteristiche dei
mercati, ferma restando la nullita' di
cui al comma
2, adotta i provvedimenti necessari per
eliminare o
impedire il formarsi delle posizioni di cui al
comma 1 o
comunque lesive del pluralismo. Qualora ne
riscontri l'esistenza,
apre un'istruttoria nel rispetto del
principio del
contraddittorio, al termine della quale
interviene
affinche' esse vengano sollecitamente rimosse;
qualora accerti
il compimento di atti o di operazioni
idonee a
determinare una situazione vietata ai sensi dei
commi 1 e
2 ne inibisce la prosecuzione e ordina la
rimozione degli
effetti. Ove l'Autorita' ritenga di dover
disporre misure
che incidano sulla struttura dell'impresa
imponendo
dismissioni di aziende o di rami di azienda, e'
tenuta a
determinare nel provvedimento stesso un congruo
termine entro
il quale provvedere alla dismissione; tale
termine non
puo' essere comunque superiore a dodici mesi.
In ogni
caso le disposizioni relative ai limiti di
concentrazione di
cui al presente articolo si applicano in
sede di
rilascio ovvero di rinnovo delle concessioni e
delle autonzzazioni..
8. - 11. (Abrogati).
12. L'Autorita', in occasione della
relazione al
Parlamento
sulle caratteristiche dei mercati
di
riferimento,
deve pronunciarsi espressamente sulla
adeguatezza dei limiti
indicati nel presente articolo.
13. Al fine di favorire la progressiva affermazione
delle nuove
tecnologie trasmissive, ai destinatari di
concessioni
radiotelevisive in chiaro su frequenze
terrestri
e' consentita, previa
autorizzazione
dell'Autorita', la
trasmissione simultanea su altri mezzi
trasmissivi.
14. (Abrogato).
15. (Abrogato).
16. Ai fini della individuazione delle
posizioni
dominanti vietate nel
sistema integrato delle comunicazioni
si
considerano anche le partecipazioni al
capitale
acquisite o
comunque possedute per il tramite di societa'
anche
indirettamente controllate, di societa' fiduciarie o
per
interposta persona. Si considerano acquisite
le
partecipazioni che
vengono ad appartenere ad un soggetto
diverso da
quello cui appartenevano precedentemente anche
in conseguenza
o in connessione ad operazioni di fusione,
scissione,
scorporo, trasferimento d'azienda o simili che
interessino tali
soggetti. Allorche' tra i diversi soci
esistano accordi,
in qualsiasi forma conclusi, in ordine
all'esercizio concertato
del voto, o comunque alla gestione
della societa',
diversi dalla mera consultazione tra soci,
ciascuno dei soci
e' considerato come titolare della somma
di azioni o
quote detenute dai soci contraenti o da essi
controllate.
17. Ai fini della presente legge il controllo sussiste,
anche con
riferimento a soggetti diversi dalle societa',
nei casi
previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo,
del codice civile.
18. Il controllo si considera esistente nella forma
dell'influenza
dominante, salvo prova contraria, allorche'
ricorra una delle
seguenti situazioni:
a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base
alla concertazione con
altri soci, abbia la possibilita' di
esercitare la maggioranza
dei voti dell'assemblea ordinaria
o di
nominare o revocare la
maggioranza degli
amministratori;
b) sussistenza di rapporti, anche tra soci,
di
carattere
finanziario o organizzativo o economico idonei a
conseguire uno dei
seguenti effetti:
1) la trasmissione degli utili e delle perdite;
2) il coordinamento della gestione dell'impresa con
quella di
altre imprese ai fini del perseguimento di uno
scopo comune;
3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a
quelli derivanti dalle
azioni o dalle quote possedute;
4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli
legittimati in
base all'assetto proprietario di poteri
nella scelta
degli amministratori e dei dirigenti delle
imprese;
c) l'assoggettamento a direzione comune, che puo'
risultare
anche in base alle caratteristiche
della
composizione
degli organi amministrativi o per altri
significativi e
qualificati elementi.
18. Il controllo si considera esistente nella forma
dell'influenza
dominante, salvo prova contraria, allorche'
ricorra una delle
seguenti situazioni:
a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base
alla concertazione con
altri soci, abbia la possibilita' di
esercitare la maggioranza
dei voti dell'assemblea ordinaria
o di
nominare o revocare la
maggioranza degli
amministratori;
b) sussistenza di rapporti, anche tra soci,
di
carattere
finanziario o organizzativo o economico idonei a
conseguire uno dei
seguenti effetti:
1) la trasmissione degli utili e delle perdite;
2) il coordinamento della gestione dell'impresa con
quella di
altre imprese ai fini del perseguimento di uno
scopo comune;
3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a
quelli derivanti dalle
azioni o dalle quote possedute;
4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli
legittimati in
base all'assetto proprietario di poteri
nella scelta
degli amministratori e dei dirigenti delle
imprese;
c) l'assoggettamento a direzione comune, che puo'
risultare
anche in base alle caratteristiche
della
composizione
degli organi amministrativi o per altri
significativi e
qualificati elementi.
19. Comma abrogato dalla presente legge.
20. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 7 e 8
della legge 7
agosto 1990, n. 250, e dell'art. 7 del
decreto-legge 27
agosto 1993, n. 323, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, per
trasmissioni
quotidiane si intendono quelle effettuate nel
limite orario
previsto dalle suddette disposizioni, con
frequenza non
inferiore a cinque giorni alla settimana o,
in alternativa, a
centoventi giorni al semestre.».
Note all'art. 15
-
Per l'art. 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio
1997, n. 249, si vedano
note all'art. 14.
-
L'art. 1, comma 6, lettera a), numero 5) della legge
31
luglio 1997, n. 249,
recante: «Istituzione
dell'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni e norme
sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo», e'
pubblicata
nel supplemento ordinario alla
Gazzetta
Ufficiale 31 luglio 1997,
n. 177, e' il seguente:
«Art. 1 (Autorita' per
le garanzie nelle
comunicazioni). -
(Omissis).
6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi individuate:
a) la commissione per le infrastrutture e le reti
esercita le seguenti
funzioni:
(omissis);
5) cura la tenuta del registro degli operatori di
comunicazione al
quale si devono iscrivere in virtu' della
presente legge i soggetti
destinatari di concessione ovvero
di autorizzazione
in base alla vigente normativa da parte
dell'Autorita'
o delle amministrazioni competenti, le
imprese
concessionarie di pubblicita' da trasmettere
mediante impianti
radiofonici o televisivi o da diffondere
su giornali
quotidiani o periodici, le imprese di
produzione e
distribuzione dei programmi radiofonici e
televisivi,
nonche' le imprese editrici di giornali
quotidiani, di
periodici o riviste e le agenzie di stampa
di carattere
nazionale, nonche' le imprese fornitrici di
servizi telematici
e di telecomunicazioni ivi compresa
l'editoria
elettronica e digitale; nel registro sono
altresi' censite
le infrastrutture di diffusione operanti
nel
territorio nazionale. L'Autorita' adotta apposito
regolamento per
l'organizzazione e la tenuta del registro e
per la
definizione dei criteri di individuazione dei
soggetti tenuti
all'iscrizione diversi da quelli gia'
iscritti al
registro alla data di entrata in vigore della
presente legge;
(Omissis).».
-
L'art. 18 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259, concernente: «Codice
delle comunicazioni elettroniche»
pubblicato
nel supplemento ordinario alla
Gazzetta
Ufficiale n. 214 del 15
settembre 2003, e' il seguente:
«Art. 18 (Procedura per la definizione dei mercati) -
1. L'Autorita',
tenendo in massima considerazione le
Raccomandazioni relative
ai mercati rilevanti di prodotti e
servizi del
settore delle comunicazioni elettroniche, di
seguito
denominate «le raccomandazioni», e le linee
direttrici,
definisce i mercati rilevanti conformemente ai
principi del
diritto della concorrenza e sulla base delle
caratteristiche e
della struttura del mercato nazionale
delle comunicazioni
elettroniche. Prima di definire mercati
diversi da
quelli individuati nelle raccomandazioni,
l'Autorita' applica
la procedura di cui agli articoli 11 e
12.».
-
Per l'art. 2, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n.
249, si vedano note
all'art. 14.
L'art. 2359 del codice civile e' il seguente:
«Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
- Sono considerate
societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti
esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di
voti sufficienti
per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra
societa' in virtu' di particolari
vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si
computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a
societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti
spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra
societa' esercita un'influenza
notevole.
L'influenza si presume
quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato
almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha
azioni quotate in borsa.».
-
L'art. 18 della direttiva 89/552/CEE del Consiglio,
del 3 ottobre
1989, come sostituito dalla direttiva
97/36/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
30 giugno 1997, e' il
seguente:
«Art. 18 - 1. La proporzione di tempo di trasmissione
destinata agli
spot di televendita, spot pubblicitari e
altre forme di
pubblicita', ad eccezione delle finestre di
televendita di cui
all'art. 18-bis, non deve superare il 20
% del tempo
di trasmissione quotidiano. Il tempo di
trasmissione per
spot pubblicitari non deve superare il 15
% del tempo di
trasmissione quotidiano.
2. La proporzione di spot pubblicitari e di spot di
televendita in
una determinata ora d'orologio non deve
superare il 20 %;
3. Ai fini del presente articolo, non sono inclusi
nella nozione di «pubblicita»:
gli annunci dell'emittente relativi ai
propri
programmi e ai
prodotti collaterali da questi direttamente
derivati;
gli annunci di servizio pubblico e gli appelli a
scopo di beneficenza
trasmessi gratuitamente.».
-
Per l'art. 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si
vedano note all'art. 5.
-
La legge 7 marzo 2001, n. 62, recante: «Nuove norme
sull'editoria e
sui prodotti editoriali e modifiche alla
legge 5 agosto
1981, n. 416» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 21 marzo 2001,
n. 67.
Nota
all'art. 17
-
Per l'art. 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si
vedano note all'art. 5.
Note
all'art. 18
- Il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246,
convertito dalla
legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive
modificazioni,
reca: «Disciplina degli abbonamenti alle
radioaudizioni.»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
5 aprile 1938, n. 78;
-
L'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, recante:
«testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e
21 della
legge 6 febbraio 1996, n. 52», pubblicato nel
supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 marzo
1998, n. 71, e' il
seguente:
«Art. 161 (Albo speciale delle societa' di revisione).
- 1. La
CONSOB provvede alla tenuta di un albo speciale
delle societa'
di revisione abilitate all'esercizio delle
attivita' previste dagli
articoli 155 e 158.
2. La CONSOB iscrive le societa' di revisione nell'albo
speciale
previo accertamento dei requisiti previsti
dall'art. 6,
comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 88, e del
requisito di idoneita' tecnica. Non puo'
essere iscritta nell'albo
speciale la societa' di revisione
il cui
amministratore si trovi in una delle situazioni
previste dall'art.
8, comma 1, del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 88.
3. Le societa' di revisione costituite
all'estero
possono essere
iscritte nell'albo se in possesso dei
requisiti previsti
dal comma 2. Tali societa' trasmettono
alla CONSOB
una situazione contabile annuale riferita
all'attivita'
di revisione e organizzazione contabile
esercitata in Italia.
4. Per l'iscrizione nell'albo le societa' di revisione
devono essere munite di
idonea garanzia prestata da banche,
assicurazioni o
intermediari iscritti nell'elenco speciale
previsto dall'art. 107
del decreto legislativo 1° settembre
1993, n.
385, a copertura dei rischi
derivanti
dall'esercizio dell'attivita'
di revisione contabile.».
Note all'art. 20:
-
L'art. 135 della Costituzione e' il seguente:
«Art. 135. - La Corte costituzionale e' composta di
quindici giudici nominati
per un terzo dal Presidente della
Repubblica, per un
terzo dal Parlamento in seduta comune e
per un terzo
dalle supreme magistrature ordinaria ed
amministrative.
I
giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i
magistrati anche
a riposo delle giurisdizioni superiori
ordinaria ed
amministrative, i professori ordinari di
universita' in materie
giuridiche e gli avvocati dopo venti
anni d'esercizio.
I
giudici della Corte costituzionale sono nominati per
nove anni,
decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del
giuramento, e non possono
essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale
cessa dalla carica e
dall'esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme
stabilite dalla
legge, il Presidente, che rimane in carica
per un
triennio, ed e' rieleggibile, fermi in ogni caso i
termini di scadenza
dall'ufficio di giudice.
L'ufficio di giudice della Corte e' incompatibile con
quello di membro del
Parlamento, di un Consiglio regionale,
con l'esercizio
della professione di avvocato e con ogni
carica ed ufficio
indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il
Presidente della
Repubblica
intervengono, oltre i giudici ordinari della
Corte, sedici
membri tratti a sorte da un elenco di
cittadini
aventi i requisiti per l'eleggibilita'
a
senatore, che il
Parlamento compila ogni nove anni mediante
elezione con
le stesse modalita' stabilite per la nomina
dei giudici ordinari.».
-
L'art. 2366 del codice civile e' il seguente:
«Art. 2366 (Formalita' per la convocazione).
-
L'assemblea
e' convocata dagli amministratori o dal
consiglio
di gestione mediante avviso
contenente
l'indicazione
del giorno, dell'ora e del
luogo
dell'adunanza e l'elenco
delle materie da trattare.
L'avviso deve essere pubblicato
nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica o in almeno un quotidiano
indicato nello
statuto almeno quindici giorni prima di
quello fissato
per l'assemblea. Se i quotidiani indicati
nello statuto hanno
cessato le pubblicazioni, l'avviso deve
essere pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale.
Lo statuto delle societa' che non fanno ricorso al
mercato del
capitale di rischio puo', in deroga al comma
precedente,
consentire la convocazione mediante avviso
comunicato ai
soci con mezzi che garantiscano la prova
dell'avvenuto
ricevimento almeno otto giorni prima
dell'assemblea.
In mancanza delle formalita' suddette, l'assemblea si
reputa regolarmente
costituita, quando e' rappresentato
l'intero capitale
sociale e partecipa all'assemblea la
maggioranza dei
componenti degli organi amministrativi e di
controllo.
Tuttavia in tale ipotesi
ciascuno dei
partecipanti puo'
opporsi alla discussione degli argomenti
sui quali non si ritenga
sufficientemente informato.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovra' essere
data tempestiva
comunicazione delle deliberazioni assunte
ai componenti
degli organi amministrativi e di controllo
non presenti.».
L'art. 2379 del Codice civile e' il seguente:
«Art. 2379 (Nullita' delle deliberazioni). - Nei casi
di mancata
convocazione dell'assemblea, di mancanza del
verbale e di
impossibilita' o illiceita' dell'oggetto la
deliberazione puo'
essere impugnata da chiunque vi abbia
interesse entro
tre anni dalla sua iscrizione o deposito
nel registro
delle imprese, se la deliberazione vi e'
soggetta, o
dalla trascrizione nel libro delle adunanze
dell'assemblea, se
la deliberazione non e' soggetta ne' a
iscrizione ne'
a deposito. Possono essere impugnate senza
limiti di
tempo le deliberazioni che modificano l'oggetto
sociale prevedendo
attivita' illecite o impossibili.
Nei casi e nei termini previsti dal precedente comma
l'invalidita' puo' essere
rilevata d'ufficio dal giudice.
Ai fini di quanto previsto dal primo
commna la
convocazione
non si considera mancante nel
caso
d'irregolarita'
dell'avviso, se questo proviene da un
componente
dell'organo di amministrazione o di controllo
della societa' ed e'
idoneo a consentire a coloro che hanno
diritto di
intervenire di essere preventivamente avvertiti
della convocazione
e della data dell'assemblea. Il verbale
non si
considera mancante se contiene la data della
deliberazione e
il suo oggetto ed e' sottoscritto dal
presidente
dell'assemblea, o dal presidente del consiglio
d'amministrazione o
del consiglio di sorveglianza e dal
segretario o dal notaio.
Si applicano, in quanto compatibili, il
settimo e
ottavo comma dell'art.
2377.».
Note
all'art. 21:
-
Gli articoli 2501-ter, 2501-septies e 2503 del Codice
civile sono i seguenti:
«Art. 2501-ter (Progetto di fusione). -
L'organo
amministrativo
delle societa' partecipanti alla fusione
redige un
progetto di fusione, dal quale devono in ogni
caso risultare:
1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la
sede delle societa'
partecipanti alla fusione;
2) l'atto costitutivo della nuova societa' risultante
dalla fusione
o di quella incorporante, con le eventuali
modificazioni derivanti
dalla fusione;
3) il rapporto di cambio delle azioni
o quote,
nonche' l'eventuale
conguaglio in danaro;
4) le modalita' di assegnazione delle azioni o delle
quote della
societa' che risulta dalla fusione o di quella
incorporante;
5) la data dalla quale tali
azioni o quote
partecipano agli utili;
6) la data a decorrere dalla quale le operazioni
delle societa'
partecipanti alla fusione sono imputate al
bilancio della
societa' che risulta dalla fusione o di
quella incorporante;
7) il trattamento eventualmente
riservato a
particolari
categorie di soci e ai possessori di titoli
diversi dalle azioni;
8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a
favore dei
soggetti cui compete l'amministrazione delle
societa' partecipanti
alla fusione.
Il conguaglio in danaro indicato nel numero 3) del
comma precedente
non puo' essere superiore al dieci per
cento del
valore nominale delle azioni o delle quote
assegnate.
Il progetto di fusione e' depositato per l'iscrizione
nel registro
delle imprese del luogo ove hanno sede le
societa' partecipanti
alla fusione.
Tra l'iscrizione del progetto e la data fissata per la
decisione in ordine alla
fusione devono intercorrere almeno
trenta giorni,
salvo che i soci rinuncino al termine con
consenso unanime.».
«Art. 2501-septies (Deposito di atti). - Devono restare
depositati in copia
nella sede delle societa' partecipanti
alla fusione,
durante i trenta giorni che precedono la
decisione in
ordine alla fusione, salvo che i soci
rinuncino al
termine con consenso unanime, e finche' la
fusione sia decisa:
1) il progetto di fusione con le relazioni indicate
negli articoli
2501-quinquies e 2501-sexies;
2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle societa'
partecipanti alla
fusione, con le relazioni dei soggetti
cui compete
l'amministrazione e il controllo contabile;
3) le situazioni patrimoniali
delle societa'
partecipanti
alla fusione redatte a norma dell'art.
2501-quater. I
soci hanno diritto di prendere visione di
questi documenti e di
ottenerne gratuitamente copia.».
«Art. 2503 (Opposizione dei creditori). - La fusione
puo' essere
attuata solo dopo sessanta giorni dall'ultima
delle iscrizioni
previste dall'art. 2502-bis, salvo che
consti il
consenso dei creditori delle societa' che vi
partecipano
anteriori all'iscrizione prevista nel terzo
comma dell'art.
2501-ter, o il pagamento dei creditori che
non hanno dato il
consenso, ovvero il deposito delle somme
corrispondenti
presso una banca, salvo che la relazione di
cui all'art. 2501-sexies
sia redatta, per tutte le societa'
partecipanti
alla fusione, da un'unica societa' di
revisione
la quale asseveri, sotto
la propria
responsabilita' ai
sensi del sesto comma dell'articolo
2501-sexies, che
la situazione patrimoniale e finanziaria
delle
societa' partecipanti alla fusione rende
non
necessarie garanzie a
tutela dei suddetti creditori.
Se non ricorre alcuna di tali eccezioni, i creditori
indicati al comma
precedente possono, nel suddetto termine
di sessanta
giorni, fare opposizione. Si applica in tal
caso l'ultimo comma
dell'art. 2445.».
-
Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.,
si vedano note all'art.
18.
-
Il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, pubblicato
nella
Gazzetta Ufficiale 1° giugno 1994,
n. 126,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994,
n. 474,
pubblicata Gazzetta Ufficiale 30 luglio 1994, n.
177, e
successive modificazioni, reca: «Norme per
l'accelerazione
delle procedure di dismissione
di
partecipazioni
dello Stato e degli enti pubblici in
societa' per azioni.».
-
Per il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246,
convertito dalla
legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive
modificazioni, si vedano
note all'art. 18.
-
L'art. 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994,
n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 1994, n. 474,
e' il seguente:
«1. Le societa' operanti nei settori di cui all'art. 2,
nonche' le banche e le
imprese assicurative, direttamente o
indirettamente
controllate dallo Stato o da enti pubblici
anche territoriali
ed economici, possono introdurre nello
statuto un
limite massimo di possesso azionario non
superiore, per le
societa' di cui all'art. 2, al cinque per
cento, riferito al
singolo socio, al suo nucleo familiare,
comprendente il
socio stesso, il coniuge non separato
legalmente e i
figli minori, ed al gruppo di appartenenza:
per tale
intendendosi il soggetto, anche non avente forma
societaria,
che esercita il controllo, le societa'
controllate e
quelle controllate da uno stesso soggetto
controllante,
nonche' le societa' collegate; il limite
riguarda
altresi' i soggetti che,
direttamente o
indirettamente,
anche tramite controllate, societa'
fiduciarie o
interposta persona aderiscono anche con terzi
ad accordi relativi
all'esercizio del diritto di voto o al
trasferimento di
azioni o quote di societa' terze o
comunque ad
accordi o patti di cui all'art. 10, comma 4,
della legge
18 febbraio 1992, n. 149, come sostituito
dall'art. 7, comma
1, lettera b), del presente decreto, in
relazione a
societa' terze, qualora tali accordi o patti
riguardino almeno
il dieci per cento delle quote o delle
azioni con
diritto di voto se si tratta di societa'
quotate, o il venti
per cento se si tratta di societa' non
quotate.».
-
La legge 27 ottobre 1993, n. 432, e
successive
modificazioni,
recante: «Istituzione del Fondo per
l'ammortamento dei
titoli di Stato» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 2
novembre 1993, n. 257.
Nota all'art. 22:
-
L'art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n.
249, e' il seguente:
«11. L'Autorita' disciplina con propri provvedimenti le
modalita' per
la soluzione non giurisdizionale delle
controversie che
possono insorgere fra utenti o categorie
di utenti ed
un soggetto autorizzato o destinatario di
licenze oppure
tra soggetti autorizzati o destinatari di
licenze tra loro. Per le
predette controversie, individuate
con provvedimenti dell'Autorita',
non puo' proporsi ricorso
in sede
giurisdizionale fino a che non sia stato esperito
un tentativo
obbligatorio di conciliazione da ultimare
entro trenta
giorni dalla proposizione dell'istanza
all'Autorita'. A
tal fine, i termini per agire in sede
giurisdizionale sono
sospesi fino alla scadenza del termine
per la conclusione del
procedimento di conciliazione.».
Nota all'art. 23:
-
L'art. 2-bis del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5
(pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo
2001), convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 marzo
2001, n. 66
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del
24 marzo
2001), recante: «Disposizioni urgenti per il
differimento
di termini in materia di trasmissioni
radiotelevisive
analogiche e digitali, nonche' per il
risanamento di impianti
radiotelevisivi», e' il seguente:
«Art. 2-bis (Trasmissioni radiotelevisive digitali su
frequenze
terrestri. Sistemi audiovisivi terrestri a larga
banda). - 1.
Al fine di consentire l'avvio dei mercati di
programmi
televisivi digitali su frequenze terrestri, i
soggetti che
eserciscono legittimamente l'attivita' di
radiodiffusione
televisiva su frequenze terrestri, da
satellite e via cavo sono
abilitati, di norma nel bacino di
utenza o
parte di esso, alla sperimentazione
di
trasmissioni
televisive e servizi della
societa'
dell'informazione
in tecnica digitale. A tale fine le
emittenti
richiedenti possono costituire consorzi, ovvero
definire intese,
per la gestione dei relativi impianti e
per la diffusione dei
programmi e dei servizi multimediali.
Ai predetti
consorzi e intese possono partecipare anche
editori di prodotti e
servizi multimediali. Le trasmissioni
televisive in
tecnica digitale sono irradiate sui canali
legittimamente
eserciti, nonche' sui canali eventualmente
derivanti dalle
acquisizioni di cui al comma 2. Ciascun
soggetto che
sia titolare di piu' di una concessione
televisiva deve
riservare, in ciascun blocco di programmi e
servizi diffusi
in tecnica digitale, pari opportunita' e
comunque almeno
il quaranta per cento della capacita'
trasmissiva del
medesimo blocco di programmi e servizi a
condizioni eque,
trasparenti e non discriminatorie, per la
sperimentazione da
parte di altri soggetti che non siano
societa'
controllanti, controllate o collegate, ai sensi
dell'art. 2, commi
17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n.
249, compresi
quelli gia' operanti da satellite ovvero via
cavo e le
emittenti concessionarie che non abbiano ancora
raggiunto la
copertura minima ai sensi dell'art. 3, comma
5, della
medesima legge 31 luglio 1997, n.
249.
L'abilitazione
e' rilasciata dal Ministero
delle
comunicazioni entro
sessanta giorni dalla presentazione
della richiesta corredata
da un progetto di attuazione e da
un progetto
radioelettrico.
2. Al fine di promuovere l'avvio dei mercati televisivi
in tecnica digitale su
frequenze terrestri sono consentiti,
per i primi
tre armi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, i
trasferimenti di impianti o di rami di
azienda tra concessionari
televisivi in ambito locale o tra
questi e
concessionari televisivi in ambito nazionale, a
condizione che
le acquisizioni operate da questi ultimi
siano
impiegate esclusivamente per la
diffusione
sperimentale in
tecnica digitale, fermo restando quanto
previsto dal penultimo
periodo del comma 1 dell'art. 1.
3. Al fine di consentire l'avvio dei
mercati di
programmi
radiofonici digitali su frequenze terrestri, i
soggetti titolari
di concessione per la radiodiffusione
sonora nonche'
i soggetti che eserciscono legittimamente
l'attivita' di
radiodiffusione sonora in ambito locale sono
abilitati alla
sperimentazione di trasmissioni radiofoniche
in tecnica digitale, di
norma nel bacino di utenza, o parte
di esso,
oggetto della concessione. A tale fine le
emittenti
richiedenti possono costituire consorzi, ovvero
definiscono intese, per
la gestione dei relativi impianti e
per la
diffusione dei programmi e dei servizi. Le
trasmissioni
radiofoniche in tecnica digitale sono
irradiate in banda
VHF-III e in banda UHF-L. L'abilitazione
e' rilasciata
dal Ministero delle comunicazioni entro
sessanta
giorni dalla presentazione della richiesta
corredata da
un progetto di attuazione e da un progetto
radioelettrico.
4. La diffusione delle trasmissioni in tecnica digitale
su frequenze
terrestri avviene secondo le modalita' e in
applicazione degli
standard tecnici DAB (digital audio
broadcasting) per
la radiodiffusione sonora e per prodotti
e servizi
multimediali anche interattivi e DVB (digital
video broadcasting)
per i programmi televisivi e per
prodotti e servizi
multimediali anche interattivi.
5. Le trasmissioni televisive dei programmi
e dei
servizi
multimediali su frequenze terrestri devono essere
irradiate
esclusivamente in tecnica digitale entro l'anno
2006.
6. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
nella
predisposizione dei piani di assegnazione delle
frequenze sonore e
televisive in tecnica digitale adotta il
criterio di
migliore e razionale utilizzazione dello
spettro
radioelettrico, suddividendo le risorse
in
relazione alla tipologia
del servizio e prevedendo di norma
per l'emittenza
nazionale reti isofrequenziali per macro
aree di diffusione.
7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 6,
della legge
31 luglio 1997, n. 249, le licenze o le
autorizzazioni
per la diffusione di
trasmissioni
radiotelevisive in
tecnica digitale sulla base dei piani di
assegnazione delle
frequenze in tecnica digitale di cui
all'art.
1 sono rilasciate dal Ministero
delle
comunicazioni nel
rispetto delle condizioni definite in un
regolamento,
adottato dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni entro
il 30 giugno 2001, tenendo conto dei
principi del
presente decreto, della legge 31 luglio 1997,
n. 249, e con
l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
a) distinzione tra i soggetti che forniscono
i
contenuti e i
soggetti che provvedono alla diffusione, con
individuazione
delle rispettive responsabilita', anche in
relazione alla
diffusione di dati, e previsione del regime
della licenza
individuale per i soggetti che provvedono
alla diffusione;
b) previsione di norme atte a favorire la messa in
comune delle strutture di
trasmissione;
c) definizione dei compiti degli
operatori,
nell'osservanza
dei principi di
pluralismo
dell'informazione,
di trasparenza, di tutela della
concorrenza e di non
discriminazione;
d) previsione in ogni blocco di diffusione, oltre ai
servizi
multimediali veicolati, di almeno cinque programmi
radiofonici o almeno tre
programmi televisivi;
e) obbligo di diffondere il medesimo programma e i
medesimi programmi
dati sul territorio nazionale da parte
dei soggetti
operanti in tale ambito e identificazione dei
programmi
irradiati, fatta salva l'articolazione anche
locale
delle trasmissioni radiotelevisive
della
concessionaria del
servizio pubblico;
f) previsione delle procedure e dei termini
di
rilascio delle licenze e
delle autorizzazioni;
g) previsione del regime transitorio occorrente per
la definitiva
trasformazione delle trasmissioni dalla
tecnica analogica alla
tecnica digitale;
h) obbligo di destinare programmi alla diffusione
radiotelevisiva in
chiaro.
8. In ambito locale il Ministero delle comunicazioni
rilascia licenze,
sulla base di un apposito regolamento
adottato
dall'Autorita' per le
garanzie nelle
comunicazioni,
per trasmissioni audiovisive anche
interattive su
bande di frequenza terrestri attribuite dal
piano nazionale
di ripartizione delle frequenze e nelle
altre bande
destinate dalla pianificazione europea ai
servizi MWS (multimedia
wireless system). Le licenze di cui
al presente comma possono
riguardare anche la distribuzione
dei segnali
radiotelevisivi via cavo e da satellite alle
unita' abitative.
9. Ai fini del conseguimento degli obiettivi
del
servizio
pubblico radiotelevisivo, alla
societa'
concessionaria
dello stesso servizio
pubblico
radiotelevisivo
sono riservati un blocco di diffusione di
programmi
radiofonici in chiaro e almeno un blocco di
diffusione di
programmi televisivi in chiaro. I blocchi di
programmi
radiotelevisivi in chiaro contenenti i programmi
della
concessionaria pubblica devono essere distinti dai
blocchi di
programmi contenenti programmi degli altri
operatori
radiotelevisivi'.
10. All'art. 3, comma 11, della legge 31 luglio 1997,
n. 249, le
parole: "il Ministero delle comunicazioni
adotta" sono
sostituite dalle seguenti: "l'Autorita'
adotta". Le
autorizzazioni e le licenze di cui agli
articoli 2, comma
13, e 4, commi 1 e 3, della legge 31
luglio 1997,
n. 249, sono rilasciate dal Ministero delle
comunicazioni.
11. Il Ministero delle comunicazioni pianifica, su base
provinciale,
nel rispetto del piano nazionale
di
ripartizione
delle frequenze nonche' delle
norme
urbanistiche,
ambientali e sanitarie, con particolare
riferimento alle
norme di prevenzione dell'inquinamento da
onde
elettromagnetiche, le frequenze destinate
alle
trasmissioni di cui
al comma 8, sentite l'Autorita' per le
garanzie nelle
comunicazioni e le province interessate,
fermo restando
l'obbligo, previsto dall'art. 2, comma 6,
della legge
31 luglio 1997, n. 249, di sentire le regioni
e, al fine
di tutelare le minoranze linguistiche, di
acquisire
l'intesa con le regioni Valle d'Aosta
e
Friuli-Venezia
Giulia e con le province autonome di Trento
e di
Bolzano. L'Autorita' per le garanzie
nelle
comunicazioni
adotta i provvedimenti necessari ad evitare
il determinarsi di
posizioni dominanti nell'utilizzo delle
stesse frequenze,
sulla base dei principi contenuti nella
medesima legge 31 luglio
1997, n. 249.
12. Le licenze di cui al comma 8 sono rilasciate dando
priorita' ai
soggetti che intendono diffondere produzioni
audiovisive di
utilita' sociale o utilizzare tecnologie
trasmissive di
tipo avanzato ovvero siano destinatari di
finanziamenti da parte
dell'Unione europea.
13. Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione
delle nuove
tecnologie di radiodiffusione da satellite, le
opere di
installazione di nuovi impianti sono innovazioni
necessarie ai sensi
dell'art. 1120, primo comma, del codice
civile.
Per l'approvazione delle relative deliberazioni si
applica l'art.
1136, terzo comma, dello stesso codice. Le
disposizioni di cui ai
precedenti periodi non costituiscono
titolo per il
riconoscimento di benefici fiscali.
14. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge
di conversione del presente decreto, il Forum
permanente per
le comunicazioni istituito dall'art. 1,
comma 24,
della legge 31 luglio 1997, n. 249, promuove un
apposito studio
sulla convergenza tra i settori delle
telecomunicazioni
e radiotelevisivo e sulle nuove
tecnologie
dell'informazione, finalizzato a definire una
proposta all'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni
per la
regolamentazione della radio-televisione
multimediale.
15. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge
di conversione del presente decreto, il
Ministero delle
comunicazioni adotta un programma per lo
sviluppo e la
diffusione in Italia delle nuove tecnologie
di
trasmissione radiotelevisiva digitale su frequenze
terrestri e
da satellite e per l'introduzione dei sistemi
audiovisivi
terrestri a larga banda,
individuando
contestualmente misure a
sostegno del settore.».
-
L'art. 41, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n.
3, recante:
«Disposizioni ordinamentali in materia di
pubblica
amministrazione», pubblicata nel supplemento
ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15,
e' il seguente:
«7. Al fine di incentivare
lo sviluppo della
radiodiffusione
televisiva in tecnica digitale su frequenze
terrestri, in
aggiunta a quanto gia' previsto dal
decreto-legge
23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 20 marzo 2001 n. 66, il
Ministero
delle comunicazioni promuove attivita' di
sperimentazione
di trasmissioni televisive digitali
terrestri e
di servizi interattivi, con particolare
riguardo alle
applicazioni di carattere innovativo
nell'area dei
servizi pubblici e dell'interazione tra i
cittadini e
le amministrazioni dello Stato, avvalendosi
della riserva
di frequenze di cui all'art. 2, comma 6,
lettera d),
della legge 31 luglio 1997, n. 249. Tali
attivita' sono
realizzate, sotto la vigilanza del Ministero
delle comunicazioni
e dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, con la
supervisione tecnica della Fondazione
Ugo Bordoni
attraverso convenzioni da stipulare tra la
medesima
Fondazione e soggetti
abilitati alla
sperimentazione ai
sensi del citato decreto-legge n. 5 del
2001, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 66 del
2001, e della
deliberazione n. 435/01/CONS dell'Autorita'
per le
garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001,
pubblicata
nel supplemento ordinario alla
Gazzetta
Ufficiale n.
284 del 6 dicembre 2001, sulla base di
progetti da questi
presentati. Fino alla data di entrata in
vigore del provvedimento
previsto dall'art. 29 della citata
deliberazione n.
435/01/CONS, per le predette attivita' di
sperimentazione
sono utilizzate, su base
non
interferenziale, le
frequenze libere o disponibili.».
-
L'art. 195 del decreto del Presidente
della
Repubblica
29 marzo 1973, n. 156, e
successive
modificazioni, recante:
«Approvazione del testo unico delle
disposizioni
legislative in materia postale, di bancoposta
e di
telecomunicazioni», pubblicato nel supplemento
ordinario, alla
Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1973, n. 113,
e' il seguente:
«Art. 195 (Installazione ed esercizio di impianti di
telecomunicazione
senza concessione od autorizzazione -
Sanzioni.) -
1. Chiunque installa od esercita un impianto
di
telecomunicazione senza aver ottenuto la relativa
concessione o
autorizzazione e' punito, se il fatto non
costituisce
reato, con la sanzione
amministrativa
pecuniaria da lire
500.000 a lire 20.000.000.
2. Se il fatto riguarda impianti radioelettrici, si
applica la pena
dell'arresto da tre a sei mesi.
3. Se il fatto riguarda impianti di radiodiffusione
sonora o televisiva, si
applica la pena della reclusione da
uno a tre
anni. La pena e' ridotta alla meta' se trattasi
di impianti
per la radiodiffusione sonora o televisiva in
ambito locale.
4. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o
parallele,
contravvenendo ai limiti territoriali
o
temporali previsti
dalla concessione, e' punito con la
reclusione da sei mesi a
due anni.
5. Il trasgressore e' tenuto, in ogni
caso, al
pagamento di
una somma pari al doppio dei canoni previsti
per ciascuno
dei collegamenti abusivamente realizzati
relativamente al
periodo di esercizio abusivo accertato e
comunque per un
periodo non inferiore ad un trimestre. Non
si tiene
conto, nella determinazione del canone, delle
agevolazioni
previste a favore di determinate categorie di
utenti.
6. Indipendentemente
dall'azione penale,
l'amministrazione puo'
provvedere direttamente, a spese del
possessore, a
suggellare o rimuovere l'impianto ritenuto
abusivo ed a sequestrare
gli apparecchi.»
-
L'art. 29 del regolamento di cui alla deliberazione
dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni
15 novembre 2001,
n. 435/01/CONS, recante: «Approvazione
del regolamento
relativo alla radiodiffusione terrestre in
tecnica digitale.»,
pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta
Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e' il
seguente:
«Art. 29 (Provvedimenti a tutela del pluralismo e della
concorrenza). -
1. L'Autorita', ai fini di garantire la
tutela del pluralismo,
dell'obiettivita', della completezza
e dell'imparzialita'
dell'informazione, dell'apertura alle
diverse opinioni,
tendenze politiche, sociali, culturali e
religiose, nel
rispetto delle liberta' e dei diritti
garantiti dalla
Costituzione, che si realizzano con il
complesso degli
accordi fra fornitori di contenuti e
operatori di
rete, adotta un provvedimento entro il
31 marzo 2004
che stabilisce, tenendo conto della
partecipazione
alla sperimentazione e considerando il
titolo
preferenziale previsto dall'art. 1, comma 1, della
legge n. 66/2001:
a) norme a garanzia dell'accesso di fornitori di
contenuti, non
riconducibili direttamente o indirettamente
agli
operatori di rete, i quali
rappresentano un
particolare valore per:
1) il sistema televisivo nazionale, in ragione
della
qualita' della programmazione e del pluralismo
informativo;
2) il sistema televisivo locale, in ragione della
qualita' della
programmazione, pluralismo informativo a
livello locale,
della natura comunitaria, con particolare
riferimento alle
trasmissioni monotematiche a carattere
sociale, e
della tutela delle minoranze linguistiche
riconosciute dalla legge.
b) criteri che garantiscono, in presenza di risorse
insufficienti a
soddisfare tutte le ragionevoli richieste
da parte
dei fornitori di contenuti, l'accesso alle
radiofrequenze da
parte dei fornitori di contenuti di cui
alla precedente
lettera a) in condizioni di parita' di
trattamento;
c) norme in materia di controlli e verifiche sulla
separazione
contabile dei soggetti titolari
di
autorizzazioni e
licenze ai fini del rispetto delle norme
del presente regolamento;
d) norme in materia di limiti
alla capacita'
trasmissiva destinata ai
programmi criptati;
e) le modalita' per l'adozione
di specifici
provvedimenti,
anche ai sensi dell'art. 2, comma 7, della
legge n.
249/1997, in materia di accordi fra fornitori di
contenuti e
operatori di rete, ivi incluso l'obbligo di
trasmettere programmi in
chiaro;
f) sulla base dei principi
di trasparenza,
obiettivita',
proporzionalita' e non discriminazione,
sentita l'Autorita'
garante per la concorrenza e del
mercato, i
criteri ed i limiti per l'assegnazione ai
licenziatari di ulteriori
frequenze o per il rilascio delle
ulteriori licenze;
g) la misura dei contributi
applicabili agli
operatori di rete anche
tenendo conto della scarsita' delle
risorse e della
necessita' di promuovere l'innovazione.».
-
L'art. 1, comma 6, lettera a), numero 15) della legge
31 luglio 1997, n. 249,
e' il seguente:
«Art. 1 (Autorita' per
le garanzie nelle
comunicazioni).
(Omissis).
6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi' individuate:
a) la commissione per le infrastrutture e le reti
esercita le seguenti
funzioni:
(Omissis).
15) vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili
con la salute
umana e verifica che tali tetti, anche per
effetto congiunto
di piu' emissioni elettromagnetiche, non
vengano superati, anche
avvalendosi degli organi periferici
del Ministero
delle comunicazioni. Il rispetto di tali
indici rappresenta
condizione obbligatoria per le licenze o
le concessioni
all'installazione di apparati con emissioni
elettromagnetiche. Il
Ministero dell'ambiente, d'intesa con
il Ministero
della sanita' e con il Ministero delle
comunicazioni,
sentiti l'Istituto superiore di sanita' e
l'Agenzia nazionale per
la protezione dell'ambiente (ANPA),
fissa entro
sessanta giorni i tetti di cui al presente
numero, tenendo conto
anche delle norme comunitarie;».
-
L'art. 9 del regolamento concernente la diffusione
via satellite di
programmi televisivi, di cui all'Allegato
A annesso alla
deliberazione dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni
1° marzo 2000, n. 127/00/CONS, e' il
seguente:
«Art. 9 (Trasmissioni simultanee). - 1. Ai titolari di
concessioni su
frequenze terrestri e' consentita, previa
notifica dell'Autorita',
inclusiva anche dei dati di cui
all'allegato 2 del
presente regolamento, la ritrasmissione
simultanea
integrale, fatto salvo il rispetto dei diritti
di trasmissione
acquisiti, su reti di diffusione via
satellite.»
Nota all'art. 24:
-
L'art. 1 del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001,
n. 66, cosi' come
modificato dalla legge qui pubblicata, e'
il seguente:
«Art. 1 (Differimento di termini per la prosecuzione
della
radiodiffusione televisiva in ambito locale e della
radiodiffusione sonora).
1. Il termine previsto dal comma 1
dell'art. 1
del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000,
n. 5,
per il rilascio delle concessioni
per la
radiodiffusione
televisiva privata in ambito locale su
frequenze terrestri in
tecnica analogica, che costituiscono
titolo
preferenziale per l'esercizio della radiodiffusione
televisiva su
frequenze terrestri in tecnica digitale, e'
differito al
15 marzo 2001. I soggetti, non esercenti
all'atto
della domanda, che ottengono la concessione
possono
acquisire impianti di diffusione e connessi
collegamenti
legittimamente eserciti alla data di entrata
in vigore del
presente decreto. I soggetti in possesso dei
requisiti previsti
dai commi 1, 3, 4, 6, 8 e 9 dell'art. 6
del regolamento
approvato dall'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni con
deliberazione n. 78 del 1° dicembre
1998, che non
ottengono la concessione, possono proseguire
l'esercizio della
radiodiffusione, con i diritti e gli
obblighi del
concessionario, fino all'attuazione del piano
nazionale di
assegnazione delle frequenze televisive in
tecnica digitale,
da adottarsi non oltre il 31 dicembre
2002. Fino
all'attuazione del predetto piano, sono
consentiti i
trasferimenti di impianti o rami di azienda
tra eminenti
televisive locali private e tra queste e i
concessionari
televisivi nazionali che, alla data di
entrata in
vigore del presente decreto, non abbiano
raggiunto la
copertura del settantacinque per cento del
territorio
nazionale. Fino all'attuazione del piano
nazionale di
assegnazione delle frequenze televisive in
tecnica digitale e'
differito il termine di cui all'ultimo
periodo del
comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 18
novembre 1999, n. 433,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 gennaio 2000, n.
5.
2. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
adotta, entro il 31
dicembre 2001 e con le procedure di cui
alla legge 31
luglio 1997, n. 249, il piano nazionale di
assegnazione delle
frequenze per radiodiffusione sonora in
tecnica
digitale e, successivamente
all'effettiva
introduzione di
tale sistema e allo sviluppo del relativo
mercato, il
piano di assegnazione delle frequenze di
radiodiffusione
sonora in tecnica analogica di cui alla
predetta legge.
Fino all'adozione del predetto piano di
assegnazione delle
frequenze in tecnica analogica, di tale
piano, i
soggetti legittimamente operanti possono
proseguire nell'esercizio
dell'attivita' con gli obblighi e
i diritti del
concessionario.
2-bis. La prosecuzione nell'esercizio da parte dei
soggetti di cui al comma
2 e' subordinata alla verifica del
possesso dei
seguenti requisiti alla data del 30 settembre
2001:
a) se emittente di radiodiffusione sonora in ambito
locale a
carattere commerciale, la natura giuridica di
societa' di persone o di
capitali o di societa' cooperativa
che impieghi almeno due
dipendenti in regola con le vigenti
disposizioni in materia
previdenziale;
b) se emittente di radiodiffusione sonora in ambito
nazionale a
carattere commerciale, la natura giuridica di
societa' di
capitali che impieghi almeno quindici
dipendenti in regola con
le vigenti disposizioni in materia
previdenziale;
c) se emittente di radiodiffusione sonora a carattere
comunitario,
la natura giuridica di
associazione
riconosciuta o
non riconosciuta, fondazione o cooperativa
priva di scopo di lucro.
2-ter. I legali rappresentanti e gli amministratori
dell'impresa
non devono avere riportato
condanne
irrevocabili a
pena detentiva per delitto non colposo
superiore a
sei mesi e non devono essere stati sottoposti
alle misure di
prevenzione previste dalla legge 27 dicembre
1956, n. 1423, e
successive modificazioni, o alle misure di
sicurezza previste dagli
articoli 199 e seguenti del codice
penale. Ai fini delle
verifiche di cui al comma 2-bis ed al
presente comma,
le emittenti interessate inoltrano al
Ministero delle
comunicazioni entro il 30 settembre 2001 le
dichiarazioni
e la documentazione necessarie, secondo
modalita' definite
dallo stesso Ministero entro il 30
giugno 2001.
2-quater. Uno stesso soggetto,
esercente la
radiodiffusione
sonora in ambito locale, direttamente o
attraverso piu'
soggetti tra loro collegati o controllati,
puo' irradiare il
segnale fino ad una copertura massima di
quindici milioni
di abitanti. Le imprese che alla data di
entrata in
vigore della legge di conversione del presente
decreto superino i
predetti limiti sono tenute ad adeguarsi
ai limiti stessi entro
sei mesi. in caso di inottemperanza,
il Ministero
delle comunicazioni dispone la sospensione
dell'esercizio fino
all'avvenuto adeguamento.».
Note
all'art. 25:
- Per il decreto-legge 23 gennaio
2001, n. 5,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001,
n. 66, si vedano note
art. 9.
-
Per l'art. 2, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n.
249, si vedano note
all'art. 14.
-
L'art. 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e' il seguente:
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e
dei decreti
legislativi, nonche' dei
regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi
recanti norme di principio, esclusi
quelli
relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di
atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie
comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il
funzionamento delle
amministrazioni
pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione
del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di
Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle
materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla
Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica,
autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del
Governo, determinano le norme generali
regolatrici della
materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti,
con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
-
L'art. 35 della deliberazione dell'Autorita' per le
garanzie
nelle comunicazioni 15 novembre 2001,
n.
435/01/CONS, e' il
seguente:
«Art. 35 (Conversione
delle abilitazioni
televisive). - 1. A
partire dal 31 marzo 2004 ed in ogni
caso
successivamente all'entrata in
vigore del
provvedimento di
cui all'art. 29 i soggetti abilitati alla
sperimentazione
possono richiedere al Ministero delle
comunicazioni il
rilascio della licenza di operatore di
rete limitatamente
ai bacini e alle frequenze per i quali
e' rilasciata
l'abilitazione.
2. Allo scopo di ottenere la licenza i soggetti che
abbiano
ottenuto l'abilitazione, conformemente alle
previsioni del
piano di assegnazione delle frequenze,
devono impegnarsi a:
a) trasferire tutti gli impianti sui siti di piano
secondo i
tempi e modi di cui all'art. 32; adottare
prontamente le
variazioni delle frequenze di emissione che
saranno
comunicate dal Ministero delle comunicazioni;
cessare l'emissione
su frequenze non necessarie allo scopo
della licenza;
b) investire in infrastrutture, entro 36 mesi dal
conseguimento della
licenza, un importo non inferiore a
Euro 35.000.000 per
blocco di diffusione per le licenze in
ambito nazionale e
Euro 2.500.000 per blocco di diffusione
per ciascuna
regione oggetto di licenza in ambito locale.
Tale importo
minimo e' ridotto ad Euro 1.500.000 per una
licenza limitata
ad un bacino di estensione inferiore a
quella regionale;
c) promuovere accordi commerciali con fornitori di
servizi, relativi a forme
di agevolazione all'utenza finale
volte a
diffondere le apparecchiature per la ricezione
digitale terrestre.
3. La domanda di conversione deve anche contenere la
descrizione
dei palinsesti diffusi dai fornitori di
contenuti su
blocchi oggetto di licenza con la descrizione
dei relativi
accordi nonche' gli impegni e le condizioni
verso i
fornitori indipendenti di contenuti nel rispetto
delle disposizioni del
presente regolamento.
4. Il Ministero delle comunicazioni,
valutata la
conformita' e
la completezza della domanda rispetto alle
prescrizioni del presente
regolamento, rilascia la licenza,
anche nel rispetto
delle previsioni del regolamento di cui
all'art. 29.
5. A garanzia del corretto espletamento degli obblighi
assunti con
la domanda di conversione, i richiedenti
dovranno rilasciare
adeguata fideiussione bancaria ovvero
garanzia nelle
forme previste dall'ordinamento vigente,
secondo le
modalita' e gli importi che saranno determinati
con
apposito provvedimento del
Ministero delle
comunicazioni.».
-
La legge 5 marzo 2001, n. 57, recante: Disposizioni
in materia di
apertura e regolazione dei mercati», e'
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 20 marzo 2001, n. 66.
-
L'art. 19 della legge 14 aprile 1975, n.
103,
recante: «Nuove
norme in materia di diffusione radiofonica
e
televisiva.», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale
17 aprile 1975,
n. 102, come modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il
seguente:
«Art. 19. - La societa' concessionaria, oltre che alla
gestione dei
servizi in concessione, e' tenuta alle
seguenti prestazioni:
a) a sistemare, secondo piani tecnici approvati dal
Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni, le reti
trasmittenti televisive
nelle zone di confine bilingui, per
renderle idonee
a ritrasmettere programmi di organismi
esteri
confinanti; ad attuare la ristrutturazione ed
assumere la
gestione degli impianti di terzi eventualmente
ad essa
affidati, esistenti in dette zone alla data di
entrata in vigore della
presente legge;
b) a predispone annualmente, sulla
base delle
direttive della
Presidenza del Consiglio dei Ministri,
sentita la
Commissione parlamentare per l'indennizzo
generale e
la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,
programmi
televisivi e radiofonici destinati a stazioni
radiofoniche e
televisive di altri Paesi per la diffusione
e la
conoscenza della lingua e della cultura italiana nel
mondo e ad
effettuare, sentita la stessa Commissione
parlamentare,
trasmissioni radiofoniche speciali;
c) ad effettuare trasmissioni
radiofoniche e
televisive in
lingua tedesca e ladina per la provincia di
Bolzano, in
lingua francese per la regione autonoma Valle
d'Aosta ed in
lingua slovena per la regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia.».
-
L'art. 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, come
modificato dalla legge
qui pubblicata il seguente:
«Art. 20. - I corrispettivi dovuti alla societa' per
gli
adempimenti di cui al precedente articolo
sono
stabiliti come segue.
Per quanto previsto al punto a) si provvede mediante
separate
pattuizioni da effettuarsi d'intesa con
i
rappresentanti
degli enti locali delle zone di confine
interessate.
Per quanto previsto al punto b), i programmi televisivi
e radiofonici
destinati a stazioni radiofoniche e
televisive di
altri Paesi sono regolati mediante
convenzioni
aggiuntive da stipularsi con le competenti
amministrazioni
dello Stato entro novanta giorni dalla
stipula della convenzione
di cui al successivo art. 46.
Per gli adempimenti' di cui
al punto c), le
trasmissioni in
lingua tedesca per la provincia di Bolzano
sono regolate mediante
convenzione aggiuntiva da stipularsi
con le
competenti amministrazioni dello Stato entro lo
stesso termine
di cui al precedente comma, mentre le
trasmissioni in
lingua slovena da radio Trieste sono
regolate
secondo le modalita' previste dalla
legge
14 aprile 1956, n. 308.
L'ammontare dei rimborsi della
spesa per le
trasmissioni in
lingua tedesca effettuate dalla sede di
Bolzano, nel
periodo 7 febbraio 1966-31 dicembre 1972, e'
forfettariamente
stabilito in lire 6.710 milioni oltre
all'imposta sul
valore aggiunto. La misura del rimborso
forfettario
annuo, previsto per le
trasmissioni
radiofoniche da
radio Trieste dalla legge 14 aprile 1956,
n. 308, in
considerazione dell'intervenuto aumento del
numero di
trasmissioni con l'inclusione nei programmi de
«l'Ora della
Venezia Giulia», viene elevata a lire 250
milioni l'anno
oltre all'imposta sul valore aggiunto, a
partire dal
1968 e puo' essere soggetta a revisione
triennale su
richiesta di ciascuna parte contraente a far
tempo dal 1° gennaio
1977.
L'ammontare dei rimborsi della spesa sostenuta per le
trasmissioni in
lingua francese per la regione autonoma
Valle d'Aosta
e per le trasmissioni televisive in lingua
slovena per
la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e'
regolato con
apposite convenzioni con le competenti
amministrazioni dello
Stato.
La somma di 8.300 milioni, iscritta al capitolo 2554
dello stato
di previsione della spesa del Ministero del
tesoro dell'anno
finanziario 1973 e di cui al capitolo
aggiunto 7480
dell'anno finanziario 1974, resta destinata
ed impegnata
per la liquidazione degli oneri di cui al
precedente quinto
comma nonche' a quello di cui al sesto
comma per
il periodo 1968-1972. All'onere derivante
dall'applicazione
dello stesso sesto comma per il periodo
successivo al 1972, si
provvede a carico dello stanziamento
del capitolo 2549 dello
stato di previsione della spesa del
Ministero del
tesoro per l'anno finanziario 1974 e
corrispondenti capitoli
degli anni successivi.
Ai nuovi o maggiori oneri derivanti
dalle altre
convenzioni da
stipulare ai sensi dei precedenti commi, si
provvede con
utilizzo dei proventi del canone dovuto dalla
concessionaria allo
Stato e da determinare, ai sensi del
precedente art. 16
con la convenzione di cui al successivo
art. 46. Il
Ministro per il tesoro e' autorizzato ad
apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Per i servizi speciali radiotelevisivi, non compresi
fra quelli
suindicati, le amministrazioni dello Stato
richiedenti
concordano, attraverso apposite convenzioni,
con la
societa' concessionaria le modalita' delle
prestazioni e
l'entita' dei relativi rimborsi, sentito il
parere obbligatorio della
Commissione parlamentare.».
.Nota all'art. 27:
-
L'art. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e' il
seguente:
«Art. 32 (Autorizzazione
alla prosecuzione
nell'esercizio). - 1.
I privati, che alla data di entrata
in vigore della
presente legge eserciscono impianti per la
radiodiffusione
sonora o televisiva in ambito nazionale o
locale e i connessi
collegamenti di telecomunicazione, sono
autorizzati a
proseguire nell'esercizio degli impianti
stessi, a
condizione che abbiano inoltrato domanda per il
rilascio
della concessione di cui all'art. 16 entro
sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della
presente legge e
fino al rilascio della concessione stessa
ovvero fino
alla reiezione della domanda e comunque non
oltre
settecentotrenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente
legge.
2. Nel tempo che intercorre tra la data di entrata in
vigore della presente
legge e il rilascio della concessione
stessa ovvero
fino alla reiezione della domanda ovvero
ancora la
scadenza dei settecentotrenta giorni dalla data
di entrata in
vigore della presente legge non e' ammessa
modificazione della
funzionalita' tecnico-operativa degli
impianti di
cui al comma 1, ad eccezione di interventi
derivanti da
provvedimenti di organi giurisdizionali o del
Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni con le
procedure di
cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110,
finalizzati
al coordinamento e alla compatibilita'
elettromagnetica
con impianti radioelettrici ed in
particolare con
impianti dei servizi pubblici nazionali ed
esteri, dei servizi di
navigazione aerea e di assistenza al
volo e
delle emittenti private gia' esistenti. Sono
altresi' ammessi
interventi, autorizzati dal Ministro delle
poste e delle
telecomunicazioni con le procedure di cui
alla legge 8
aprile 1983, n. 110, che non modifichino i
parametri radioelettrici
degli impianti.
3. I privati di cui al comma 1 sono
autorizzati a
proseguire
nell'esercizio degli impianti alla ulteriore
condizione che
rendano entro sessanta giorni dalla data di
entrata in
vigore della presente legge comunicazione
contenente i
dati e gli elementi previsti dall'art. 4,
comma 1,
del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807,
convertito con
modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985,
n. 10, corredata dalle
schede tecniche previste dal decreto
del Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
13 dicembre 1984,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
346 del 18 dicembre 1984.
4. E' vietata la detenzione da parte dei privati di cui
al presente
articolo di frequenze non indispensabili per
l'illuminazione dell'area
di servizio e del bacino.
5. L'inosservanza delle disposizioni
di cui al
presente,
articolo ovvero la radiodiffusione
di
trasmissioni consistenti
in immagini o segnali sonori fissi
o ripetitivi,
comporta la disattivazione degli impianti da
parte del Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti
commi si
applicano anche
agli esercenti di impianti di ripetizione
di segnali esteri.».
Note all'art. 28:
-
L'art. 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103, come
modificato dalla legge
qui pubblicata, e' il seguente:
«Art. 1 (Servizio pubblico di diffusione radiofonica e
televisiva). - Ai
fini dell'attuazione delle finalita' di
cui al primo comma e dei
principi, di cui al secondo comma,
la determinazione
dell'indirizzo generale e l'esercizio
della vigilanza dei
servizi radiotelevisivi competono alla
Commissione
prevista dal decreto legislativo del Capo
provvisorio
dello Stato 3 aprile 1947, n. 428. Sono
soppressi gli
articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del
decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato
3 aprile 1947, n. 428, e
la legge 23 agosto 1949, n. 681.
Detta Commissione assume la
denominazione di
Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei
servizi radiotelevisivi. Essa e' composta di
quaranta membri
designati pariteticamente dai Presidenti
delle due
Camere del Parlamento, tra i rappresentanti di
tutti i gruppi
parlamentari.
La Commissione elabora un proprio regolamento interno
che sara'
emanato di concerto dai Presidenti delle due
Camere del
Parlamento sentiti i rispettivi uffici di
presidenza. Detto
regolamento stabilisce le modalita' per
il
funzionamento della Commissione stessa e la
sua
articolazione in
sottocommissioni per l'adempimento dei
poteri di
cui al presente articolo. Una di dette
sottocommissioni
permanenti e' competente per l'esame delle
richieste di
accesso, secondo quanto stabilito dal
successivo art. 6.».
-
Il testo dell'art. 3, comma 1,
della legge
25 febbraio 1987,
n. 67, cosi' come modificato dalla legge
qui recita:
«1. Si considera dominante nel mercato editoriale la
posizione del
soggetto che, per effetto degli atti di cui
ai commi 4 e 5 del
presente articolo;
a) giunga ad editare o a controllare societa' che
editano testate
quotidiane la cui tiratura, nell'anno
solare precedente,
abbia superato il 20 per cento della
tiratura
complessiva dei giornali quotidiani in Italia;
ovvero
b) (Abrogata);
c) giunga ad editare o a controllare societa' che
editano un
numero di testate che abbiano tirato nell'anno
solare precedente
oltre il 50 per cento delle copie
complessivamente
tirate dai giornali quotidiani aventi
luogo di
pubblicazione nella medesima area interregionale.
Ai fini della
presente disposizione si intendono per aree
interregionali
quella del nord-ovest, comprendente
Piemonte, Valle
d'Aosta, Lombardia e Liguria; quella del
nord-est,
comprendente Trentino-Alto Adige, Veneto,
Friuli-Venezia Giulia ed
Emilia-Romagna; quella del centro,
comprendente
Toscana, Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo;
quella del sud,
comprendente le rimanenti regioni; ovvero
d) diventi titolare di collegamenti con societa'
editrici di
giornali quotidiani la cui tiratura sia stata
superiore,
nell'anno solare precedente, al 30 per cento
della tiratura
complessiva dei giornali quotidiani in
Italia.».
-
Il testo dell'art. 2 della legge 6 agosto 1990, n.
223, cosi' come
modificato dalla presente legge recita:
«Art. 2 (Servizio pubblico e radiodiffusione). - 1.
(Abrogato).
2. Ai fini dell'osservanza dell'art. 10 del decreto del
Presidente della
Repubblica 10 novembre 1973, n. 691, nella
provincia di
Bolzano riveste carattere di interesse
nazionale il
servizio pubblico radiotelevisivo in ambito
provinciale e locale.
3. (Abrogato).
4. (Abrogato)».
-
Per il testo dell'art. 15 della legge 6 agosto 1990,
n. 223, si vedano note
all'art. 10.
-
L'art. 4 del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408
(nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 246 del
19 ottobre 1992),
convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre
1992, n. 483 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n.
297), recante: «Disposizioni urgenti in
materia di
pubblicita' radiotelevisiva», cosi' come
modificato dalla legge
qui pubblicata recita:
«Art. 4. - 1. Il termine di cui all'ultimo periodo del
comma 2 dell'art.
33 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e'
prorogato fino al 1°
ottobre 1994.
1-bis. (Abrogato).».
-
L'art. 3 della legge 25 giugno 1993, n. 206, recita:
«Art. 3 (Direttore generale). - 1. Il
direttore
generale
della societa' concessionaria del servizio
pubblico
radiotelevisivo e' nominato dal consiglio di
amministrazione,
d'intesa con l'assemblea dei soci della
societa'; il suo
mandato ha la stessa durata di quello del
consiglio.
2. Il direttore generale risponde al
consiglio di
amministrazione
della gestione aziendale per i profili di
propria competenza
e sovrintende alla organizzazione e al
funzionamento
dell'azienda nel quadro dei piani e delle
direttive definiti
dal consiglio; partecipa, senza diritto
di voto, alle riunioni
del consiglio.
3. Il direttore generale assicura, in collaborazione
con i
direttori di rete e di testata, la coerenza della
programmazione
radiotelevisiva con le linee editoriali e le
direttive formulate dal
consiglio.
4. Il direttore generale ha, inoltre, le
seguenti
attribuzioni:
a) propone al consiglio le nomine dei dirigenti di
cui all'art. 2, comma 7,
lettera b);
b) assume, nomina, promuove e
stabilisce la
collocazione degli
altri dirigenti, nonche', su proposta
dei direttori
di testata e nel rispetto del contratto di
lavoro
giornalistico, degli altri giornalisti e ne informa
puntualmente il
consiglio;
c) provvede alla gestione del personale dell'azienda;
d) propone all'approvazione del consiglio gli atti e
i contratti
aziendali di cui all'art. 2, comma 7, lettera
b); firma gli
altri atti e contratti aziendali attinenti
alla gestione della
societa';
e) provvede all'attuazione dei piani di cui all'art.
2, comma
6, e dei progetti specifici approvati dal
consiglio in
materia di linea editoriale, investimenti,
organizzazione
aziendale, politica finanziaria e politiche
del personale.
5. Il direttore generale trasmette al consiglio le
informazioni utili
per verificare il conseguimento degli
obiettivi aziendali e
l'attuazione degli indirizzi definiti
dagli organi competenti
ai sensi della presente legge.».
-
L'art. 5 della legge 25 giugno 1993, n. 206, recita:
«Art. 5 (Abrogazioni - Entrata in vigore). - 1. L'art.
9 della legge 14 aprile
1975. n. 103, gli articoli 5, 6 e 8
del decreto-legge 6
dicembre 1984. n. 807, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 4 febbraio 1985. n. 10, nonche'
l'art. 25 della legge 6
agosto 1990, n. 223 sono abrogati.
2. La presente legge entra in vigore
il giorno
successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica italiana.».
-
Per l'art. 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249, si
vedano note all'art. 14.
-
Per l'art. 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, si
vedano note all'art. 7.
-
L'art. 2 del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433
recante:
«Disposizioni urgenti in materia di esercizio
dell'attivita'
radiotelevisiva locale e di termini relativi
al rilascio
delle concessioni per la radiodiffusione
televisiva
privata su frequenze terrestri in ambito
locale», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del
20 novembre 1999,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 gennaio
2000, n. 5 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 14 del 19
gennaio 2000), come modificato dalla
legge qui pubblicata, e'
il seguente:
«Art. 2 (Altre disposizioni). - 1. I bacini televisivi
in ambito
locale, di cui all'art. 2, comma 6, lettera e),
della legge
31 luglio 1997, n. 249, sono distinti in
regionali, se aventi
estensione territoriale coincidente di
norma con le
regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, e in
provinciali, se coincidenti di norma con il
territorio delle
province. L'Autorita' per le garanzie
nelle
comunicazioni, entro il 29 febbraio 2000, determina,
ai fini
dell'adozione del disciplinare previsto dall'art.
1, comma 6, lettera
c), n. 6), della legge 31 luglio 1997,
n. 249, il
numero delle emittenti che possono operare in
ciascun bacino
regionale e in ciascun bacino provinciale.
Laddove
l'orografia del territorio non consente
di
attribuire alle
province risorse in termini di frequenze,
l'Autorita'
adotta gli opportuni provvedimenti per
assicurare risorse anche
ai bacini provinciali.
2. Alle emittenti televisive a carattere comunitario di
cui all'art.
6, comma 4, del regolamento per il rilascio
delle concessioni per la
radiodiffusione televisiva privata
su frequenze
terrestri, approvato dall'Autorita' per le
garanzie nelle
comunicazioni con delibera n. 78/98 del
1° dicembre 1998,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
288 del 10
dicembre 1998, e' riservato il dieci per cento
del totale delle
concessioni assegnabili in ciascun bacino
provinciale.
Qualora entro il 31 gennaio 2001 non vi sono
soggetti
aventi titolo alla predetta
riserva, le
concessioni sono
assentite a coloro che risultano utilmente
collocati nella
graduatoria provinciale relativa alle altre
tipologie previste dal
predetto regolamento.
3. Ai fini della presentazione delle
domande di
concessione, il
Ministero delle comunicazioni adotta il
disciplinare di cui
al comma 2 entro il 31 marzo 2000. Per
ciascun
bacino regionale e provinciale sono redatte
distinte
graduatorie; una separata graduatoria e' formata
per le domande di
concessione a carattere comunitario.
4. (Abrogato).
5. Il richiedente la concessione televisiva in ambito
locale e'
tenuto, contestualmente alla domanda, al
pagamento di un
contributo per spese di istruttoria pari a
lire dieci
milioni per bacino regionale, a lire cinque
milioni per
bacino provinciale ed a lire un milione per
concessione a
carattere comunitario. Nel caso in cui il
medesimo soggetto
presenta piu' domande di concessione in
ambiti locali, il
predetto contributo e' ridotto, per ogni
domanda successiva alla
prima, del cinquanta per cento.
6. Ai fini della redazione della
graduatoria il
punteggio
conseguito dai soggetti risultanti da operazioni
di fusione o
incorporazione di soggetti legittimamente
operanti ai sensi del
decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999,
n. 78, e'
aumentato del cinque per cento: la condizione
deve
sussistere al momento della presentazione della
domanda di concessione.
7. Le concessioni di cui al presente articolo hanno
validita' sino alla
scadenza del termine delle concessioni
per la radiodiffusione
televisiva su frequenze terrestri in
ambito nazionale.».