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SENTENZA N. 2144 DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZIONE V PENALE - 14 DICEMBRE 1999 - 23 FEBBRAIO
2000
Svolgimento del processo
L'impugnata sentenza confermava quella del tribunale di Roma che in data
12/05/1997 aveva ritenuto Longo Alessandra e Scalfari Eugenio (oltre che
Ravera Lidia, non impugnante) colpevoli rispettivamente del reato di cui
al1'art. 595 c.p. e 57 c.p., per avere la prima - quale autrice
dell'articolo «Povere noi che discorso da pianerottolo» comparso sul
quotidiano «la Repubblica» il 23/04/1994 offeso la reputazione di Irene
Pivetti ed il secondo omesso il necessario controllo sulla pubblicazione.
Aveva negato la corte di merito (come il tribunale romano) la scriminante
dell'esercizio del diritto di cronaca, invocato dalla Longo, ritenendo che
la giornalista con la pubblicazione dell'intervista alla Ravera aveva
apportato il proprio «contributo cause» alla diffusione di espressioni
diffamatorie «obiettivamente lesive della reputazione della Pivetti».
La responsabilità del direttore era ritenuta conseguenziale, ex art. 57
c.p..
I ricorrenti allegavano i seguenti motivi:
1) Mancanza di motivazione e violazione artt. 51 c.p. e 21 Cost., in
relazione al mancato riconoscimento del diritto di cronaca.
2) Assoluta mancanza di motivazione in ordine ava richiesta di revoca o
riduzione deva provvisionale e nullità dell'ordinanza camerale in data
26/06/1998.
Chiedevano l'annullamento dell'impugnata sentenza.
Venivano presentate note difensive.
La parte civile ha insistito nella costituzione
Motivi della decisione
Ritiene questa corte che il
primo motivo di ricorso meriti accoglimento.
Va anzitutto precisato, come le stesse sentenze di merito riconoscono, che
la giornalista Longo aveva «raccolto e pubblicato fedelmente» l'intera
intervista rilasciata dalla scrittrice Lidia Ravera.
Alcune espressioni usate dall'intervistata sono state ritenute
diffamatorie (Al di là e prima di ogni considerazione dico che questa
donna è stupida. E come si fa a commentare seriamente le opinioni di
un'oca». «...quando si facevano le lotte femministe lei aveva il
grembiulino dell'asilo. È proprio vero: gratta un integralista e trovi un
cretino». «Vorrei avere nemici decenti e non fare a cazzotti con la
ricotta». «Non possiamo aspettarci nulla da queste signore di destra,
non sono altro che delle scimmiette funzionali alla cultura maschile»),
perché «obiettivamente lesive della reputazione della Pivetti», sicché
la pubblicazione del contenuto dell'intervista offrendo "il
contributo cause atra diffusione", costituirebbe condotta imputabile
a titolo di partecipazione soggettiva ex art 110 c.p.
Il vizio di motivazione denunziato è evidente, poiché nessuna parola
viene spesa in relazione all'invocato esercizio del diritto di cronaca,
che ovviamente - trattandosi di un'esimente - opera proprio in relazione
alla sussistenza di un'ipotesi di reato accertata, escludendone la
punibilità. La mancanza di motivazione comporterebbe l'annullamento con
rinvio, ma la censura è più radicale nella misura in cui investe la
violazione stessa dell'art. 51 c.p in relazione all'art. 21 Costit. Si
pone, pertanto, la questione della definizione dei soliti limiti del
diritto di cronaca, ormai costantemente sanciti da questa corte di
legittimità:
1) La verità del fatto narrato.
2) La pertinenza all'interesse che esso assume per l'opinione pubblica.
3) La correttezza della modalità con cui il fatto viene riferito.
Nel caso di pubblicazione di una intervista, i sopradetti criteri vanno
riportati alle espressioni verbali provenienti dalla persona intervistata,
costituente il "fatto." in sé.
Il limite della "verità" si atteggia, pertanto, in maniera del
tutto peculiare, siccome riferito non al contenuto dell'intervista, cioè
alla rispondenza del fatto riferito dall'intervistato alla realtà
fenomenica, ma al fatto che l'intervista sia stata realmente operata e
concetti o parole riportate dal giornalista siano perfettamente
rispondenti al profferito dalla persona intervistata.
Quando, poi, il "fatto-intervista" pubblicato 'consista in
valutazioni o giudizi esternati, da personaggi ben noti, su atteggiamenti
di altri personaggi "pubblici" nell'ambito di un dibattito che -
proprio per l'intrinseco contenuto e per la notorietà dei protagonisti -
interessa l'opinione pubblica si profilano ulteriori prospettive sul
limite di "verità" in stretta connessione con gli altri due (interesse
alla conoscenza da parte della pubblica opinione e continenza).
Il giornalista è tenuto, in tal caso, al rigoroso rispetto delle opinioni,
manifestate dall'intervistato anche in termini critici, al fine di far
emergere l'obiettività del dibattito e fornire al pubblico un quadro più
genuino possibile, atto ad orientare il giudizio anche sul personaggio
intervistato.
Pertanto, non solo è tenuto a riportare il testo dell'intervista nella
sua integralità quanto deve rimanere per così dire "neutrale"
dinanzi alla pur libera esternazione dell'intervento del soggetto
interrogato.
Quest'ultimo, qualora le sue parole integrino una lesione alla reputazione
del "personaggio" interessato, non può non assumere la
responsabilità, anche se poi intenda far valere la scriminante del
diritto di critica (ove ne sussistano i presupposti) ben distinto -
ovviamente - da quello di cronaca invocato dal giornalista.
Nel caso in cui il giudice di merito ravvisi la non punibilità
dell'intervistato per esercizio del diritto di critica, rimane
conseguenziale l'estensione ditale esimente al giornalista ed al direttore
responsabile.
Qualora, viceversa, venga esclusa la scriminante per l'intervistato, nulla
toglie che l'articolista possa invocare il diritto di cronaca, certamente
non comunicabile alla persona intervistata.
Passando all'interesse che la pubblicazione dell'intervista deve assumere
per l'opinione pubblica, occorre ancora sottolineare come il fatto, per
racchiudere in sé tale interesse, deve coinvolgere "personaggi
pubblici"` (in veste di intervistato non meno che in quella di
soggetto attinto dai giudizi ritenuti diffamatori), nell'ambito di un
dibattito provocato dalle esternazioni di uno di essi.
La diffusione dell'intervista risponde perfettamente, in tal caso, alla
funzione informativa della stampa e soddisfa correttamente l'esigenza,
sentita dal grande pubblico, di approfondire la conoscenza di soggetti (si
ripete, intervistato non meno che persona interessata nel giudizio critico)
agli apici della vita politica, culturale o economica del paese anche
attraverso le modalità delle loro espressioni verbali.
Il principio di continenza, che in realtà assume rilevanza soprattutto
nell'accertamento dell'esercizio del diritto di critica, può -tuttavia -
riguardare quello di cronaca sotto una diversa prospettiva che finisce per
involgere la stessa configurazione della partecipazione (ex art. 110 c.p.)
al reato di diffamazione.
Si intende fare riferimento al contenuto dell'articolo pubblicato, in
relazione alle parti diverse dalla rigorosa riproduzione delle
estrinsecazioni dell'intervistato, quali titolo, introduzione
all'intervista e domande.
Il mantenimento della posizione di "testimone" obiettivo, che si
limita a sintetizzare nel titolo il contenuto critico dell'intervista, a
spendere semplici espressioni volte a presentare l'intervistato ed a porre
quesiti strettamente funzionali alla manifestazione della sua opinione, si
risolve nella realizzazione di quegli elementi che, se pure rapportabili
ad un principio di continenza in senso lato, valgono a riassumere
l'atteggiamento di distacco dall'intrinseco contenuto - anche diffamatorio
- delle risposte.
Nella concreta fattispecie, la giornalista Longo - come risulta dalle
pronunce di merito - ha raccolto e pubblicato fedelmente l'intervista alla
ben nota scrittrice-giornalista femminista Lidia Ravera (contenente anche
le espressioni diffamatorie che l'impugnata sentenza ritiene «non
argomentate») cedendole commenti sulle precedenti estrinsecazioni di
Irene Pivetti, neopresidente della Camera.
Nessuna parte dell'articolo, che non riguardi le risposte della Ravera, è
stata ritenuta di per sé diffamatoria dai giudici di merito, i quali
hanno finito per fondare il concorso personale sulla semplice diffusione
dell'intervista, cioè su una condotta coperta dall'esercizio del diritto
di cronaca.
Per quanto sopra detto si configura pienamente l'esimente, sicchè i
ricorrenti vanno ritenuti non punibili ed entrambe le sentenze di merito
devono essere annullate senza rinvio.
P.T.M.
Annulla, senza rinvio, l'impugnata sentenza nonché quella di primo grado,
nei confronti dei ricorrenti, trattandosi di persone non punibili per
esercizio del diritto di cronaca.
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