NOTE
INTRODUTTIVE SUI PROBLEMI GIURIDICI DEL TEMA
FONTE: TABLOID, novembre 2002, pp.14-16, Sabrina Peron
E’ un problema
giuridico vivacemente dibattuto, animato e dalle soluzioni diverse: il
rapporto tra intervista e diffamazione e, in pratica, tra la
responsabilità del giornalista intervistatore e le opinioni lesive
dell’altrui reputazione espresse dal soggetto intervistato. Affascinante
il tema del bilanciamento tra diversi ed egualmente tutelati diritti
costituzionali, stimolanti le contrastanti soluzioni giurisprudenziali,
non ancora arrivate a un traguardo comune. La domanda da porsi è: come i
tre requisiti per un corretto esercizio del diritto di cronaca,
delineati dalla nota sentenza decalogo della Cassazione del 1984, devono
essere applicati nell’ipotesi dell’intervista che abbia un contenuto
diffamatorio? Quali i limiti e i doveri che si possono imporre al
giornalista? Quali, invece, gli obblighi che comprimono la libertà di
manifestazione del pensiero e il diritto a informare?
In giurisprudenza
si sono affermati due orientamenti, opposti tra loro, a cui di recente
si è aggiunto una terza interpretazione, per così dire mediana.
Il primo
orientamento si caratterizza per la severità nei confronti del
giornalista. L’intervistatore avrebbe l’obbligo non solo di riportare
fedelmente quanto riferito dall’intervistato, ma soprattutto di
controllare che le circostanze narrate dall’intervistato siano vere.
Logica conclusione, il giornalista è esente da responsabilità per
diffamazione solo quando abbia rispettato e accertato il requisito della
cosiddetta “doppia verità”. Prima verità: la riproduzione fedele di
quanto dichiarato durante l’intervista. Seconda verità: la rispondenza
al vero delle circostanze riferite dall’intervistato e riportate
nell’articolo. Ratio di questa posizione è il contributo causale che il
giornalista, con la sua intervista, dà alla diffusione dell’offesa. Il
professionista stesso crea l’evento intervista e formula domande magari
illusorie, suggestive, provocatorie. L’autore dell’articolo, allora, è o
dissimulato coautore delle dichiarazioni diffamatorie o strumento
consapevole della loro diffusione. In più si richiede al giornalista di
garantire il rispetto della correttezza formale o continenza.
Diverse le critiche
a questo orientamento. Tra le perplessità, si segnala la difficoltà per
il giornalista di verificare la verità di quanto affermato da altri, con
un obbligo per lui troppo gravoso. Se, poi, il giornalista non dovesse
riuscire a effettuare il controllo richiesto, dovrebbe esimersi dalla
pubblicazione dell’intervista? Questo, però, non si tradurrebbe in una
compressione ingiustificata del suo diritto dovere di cronaca? E,
ancora, se il giornalista dovesse prima della pubblicazione “pulire”
l’intervista, tagliando le dichiarazioni troppo forti e colorite, non
gli si attribuirebbe un potere di censura che non gli compete?
Il secondo
orientamento giurisprudenziale è connotato dalla “permissività”. Il
requisito della verità, indispensabile per l’esimente del corretto
esercizio del diritto di cronaca, andrebbe valutato esclusivamente in
relazione all’evento intervista, che deve essere realmente avvenuta e
deve essersi svolta così come raccontata. L’obbligo del giornalista è
riportare parole perfettamente rispondenti a quanto riferito
dall’intervistato, senza necessità di ulteriori controlli. Nell’ipotesi
del racconto di un fatto non vero o non dimostrato vero, è sufficiente
esplicitare che il fatto storico narrato è la diffusione di una certa
notizia e non la sua rispondenza al vero. Il giornalista potrà valersi
dell’esimente dell’esercizio di un diritto (ex art. 51 cp) ogni volta
che sia stato scrupoloso nel riportare integralmente quanto dichiarato
dall’intervistato, che sia stato neutrale e distaccato, testimone
obiettivo delle dichiarazioni altrui, che abbia posto domande funzionali
e non maliziose.
Questo orientamento
sceglie di valorizzare l’interesse generale a conoscere una certa
notizia in sé e per sé, a prescindere dalla verità del fatto riferito,
perché nella vita democratica fondamentali appaiono il confronto
pubblico di idee e il dibattito. Il che appare tanto più vero e coerente
se l’identità del personaggio intervistato sia rilevante per la vita
politica, culturale, istituzionale del paese.
Le critiche a
questo orientamento evidenziano come si possa creare un facile
automatismo tra intervista e assenza di responsabilità del giornalista,
che mal si concilia con la rilevanza costituzionale dei diritti della
persona violati con espressioni diffamatorie e offensive.
In posizione
intermedia tra i due estremi illustrati si colloca una terza “scuola di
pensiero”, espressa dalla Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza 30
maggio 2001, Galiero.
Non può esistere
una generalizzata e automatica esenzione da responsabilità solo per il
fatto di aver riportato opinioni altrui. L’esimente del legittimo
esercizio del diritto di cronaca potrà sussistere solo in presenza di
precise condizioni. Il fatto stesso dell’intervista, in relazione alla
qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione o al
contesto dell’articolo, deve avere una rilevanza pubblica indiscutibile,
tale da escludere per l’intervistato la possibilità di operare censure
sulle dichiarazioni ricevute. La notizia deve consistere nelle stesse
dichiarazioni dell’intervistato, senza che il giornalista abbia in alcun
modo influenzato le stesse. Le dichiarazioni devono rivestire un
interesse per la collettività, a causa ad esempio, della posizione
sociale o pubblica ricoperta dall’intervistato. Senza questi elementi,
che andranno valutati caso per caso, il giornalista risponderà per
diffamazione.
ORIENTAMENTO
RIGOROSO: Cass., 11.04.2000, Ferrara; Cass., 08.04.1999, Canapini; Cass.
16.12.1998, Ferrara; App. Venezia, 19.09.1997, Faraon; Trib. Venezia,
27.01.1997, Battistella; Cass., 15.01.1997, Liguori; Cass., 05.05.1995,
n. 4871.
ORIENTAMENTO
PERMISSIVO: Cass., 14.12.1999, Scalfari; Gip Trib. Bergamo, 13.12.1997,
Craxi.
ORIENTAMENTO
INTERMEDIO: Cass., 27.05.2002, n. 20607; Cass., 23.10.2001, n. 37910,
Lombardini; Cass. Sez. Un., 30.05.2001, Galiero.