INTERVISTA E DIFFAMAZIONE  

 

 

 NOTE INTRODUTTIVE SUI PROBLEMI GIURIDICI DEL TEMA

 

FONTE: TABLOID, novembre 2002, pp.14-16, Sabrina Peron

 

E’ un problema giuridico vivacemente dibattuto, animato e dalle soluzioni diverse: il rapporto tra intervista e diffamazione e, in pratica, tra la responsabilità del giornalista intervistatore e le opinioni lesive dell’altrui reputazione espresse dal soggetto intervistato. Affascinante il tema del bilanciamento tra diversi ed egualmente tutelati diritti costituzionali, stimolanti le contrastanti soluzioni giurisprudenziali, non ancora arrivate a un traguardo comune. La domanda da porsi è: come i tre requisiti per un corretto esercizio del diritto di cronaca, delineati dalla nota sentenza decalogo della Cassazione del 1984, devono essere applicati nell’ipotesi dell’intervista che abbia un contenuto diffamatorio? Quali i limiti e i doveri che si possono imporre al giornalista? Quali, invece, gli obblighi che comprimono la libertà di manifestazione del pensiero e il diritto a informare?

In giurisprudenza si sono affermati due orientamenti, opposti tra loro, a cui di recente si è aggiunto una terza interpretazione, per così dire mediana.

 

Il primo orientamento si caratterizza per la severità nei confronti del giornalista. L’intervistatore avrebbe l’obbligo non solo di riportare fedelmente quanto riferito dall’intervistato, ma soprattutto di controllare che le circostanze narrate dall’intervistato siano vere. Logica conclusione, il giornalista è esente da responsabilità per diffamazione solo quando abbia rispettato e accertato il requisito della cosiddetta “doppia verità”. Prima verità: la riproduzione fedele di quanto dichiarato durante l’intervista. Seconda verità: la rispondenza al vero delle circostanze riferite dall’intervistato e riportate nell’articolo. Ratio di questa posizione è il contributo causale che il giornalista, con la sua intervista, dà alla diffusione dell’offesa. Il professionista stesso crea l’evento intervista e formula domande magari illusorie, suggestive, provocatorie. L’autore dell’articolo, allora, è o dissimulato coautore delle dichiarazioni diffamatorie o strumento consapevole della loro diffusione. In più si richiede al giornalista di garantire il rispetto della correttezza formale o continenza.

Diverse le critiche a questo orientamento. Tra le perplessità, si segnala la difficoltà per il giornalista di verificare la verità di quanto affermato da altri, con un obbligo per lui troppo gravoso. Se, poi, il giornalista non dovesse riuscire a effettuare il controllo richiesto, dovrebbe esimersi dalla pubblicazione dell’intervista? Questo, però, non si tradurrebbe in una compressione ingiustificata del suo diritto dovere di cronaca? E, ancora, se il giornalista dovesse prima della pubblicazione “pulire” l’intervista, tagliando le dichiarazioni troppo forti e colorite, non gli si attribuirebbe un potere di censura che non gli compete?

 

Il secondo orientamento giurisprudenziale è connotato dalla “permissività”. Il requisito della verità, indispensabile per l’esimente del corretto esercizio del diritto di cronaca, andrebbe valutato esclusivamente in relazione all’evento intervista, che deve essere realmente avvenuta e deve essersi svolta così come raccontata. L’obbligo del giornalista è riportare parole perfettamente rispondenti a quanto riferito dall’intervistato, senza necessità di ulteriori controlli. Nell’ipotesi del racconto di un fatto non vero o non dimostrato vero, è sufficiente esplicitare che il fatto storico narrato è la diffusione di una certa notizia e non la sua rispondenza al vero. Il giornalista potrà valersi dell’esimente dell’esercizio di un diritto (ex art. 51 cp) ogni volta che sia stato scrupoloso nel riportare integralmente quanto dichiarato dall’intervistato, che sia stato  neutrale e distaccato, testimone obiettivo delle dichiarazioni altrui, che abbia posto domande funzionali e non maliziose.

Questo orientamento sceglie di valorizzare l’interesse generale a conoscere una certa notizia in sé e per sé, a prescindere dalla verità del fatto riferito, perché nella vita democratica fondamentali appaiono il confronto pubblico di idee e il dibattito. Il che appare tanto più vero e coerente se l’identità del personaggio intervistato sia rilevante per la vita politica, culturale, istituzionale del paese.

Le critiche a questo orientamento evidenziano come si possa creare un facile automatismo tra intervista e assenza di responsabilità del giornalista, che mal si concilia con la rilevanza costituzionale dei diritti della persona violati con espressioni diffamatorie e offensive.

 

In posizione intermedia tra i due estremi illustrati si colloca una terza “scuola di pensiero”, espressa dalla Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza 30 maggio 2001, Galiero.

Non può esistere una generalizzata e automatica esenzione da responsabilità solo per il fatto di aver riportato opinioni altrui. L’esimente del legittimo esercizio del diritto di cronaca potrà sussistere solo in presenza di precise condizioni. Il fatto stesso dell’intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione o al contesto dell’articolo, deve avere una rilevanza pubblica indiscutibile, tale da escludere per l’intervistato la possibilità di operare censure sulle dichiarazioni ricevute.  La notizia deve consistere nelle stesse dichiarazioni dell’intervistato, senza che il giornalista abbia in alcun modo influenzato le stesse. Le dichiarazioni devono rivestire un interesse per la collettività, a causa ad esempio, della posizione sociale o pubblica ricoperta dall’intervistato. Senza questi elementi, che andranno valutati caso per caso, il giornalista risponderà per diffamazione.

 

 

ORIENTAMENTO RIGOROSO: Cass., 11.04.2000, Ferrara; Cass., 08.04.1999, Canapini; Cass. 16.12.1998, Ferrara; App. Venezia, 19.09.1997, Faraon; Trib. Venezia, 27.01.1997, Battistella; Cass., 15.01.1997, Liguori; Cass., 05.05.1995, n. 4871.

 

ORIENTAMENTO PERMISSIVO: Cass., 14.12.1999, Scalfari; Gip Trib. Bergamo, 13.12.1997, Craxi.

 

ORIENTAMENTO INTERMEDIO: Cass., 27.05.2002, n. 20607; Cass., 23.10.2001, n. 37910, Lombardini; Cass. Sez. Un., 30.05.2001, Galiero.