UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA
FACOLTÀ
DI GIURISPRUDENZA
CATTEDRA DI DIRITTO COSTITUZIONALE
COSTITUZIONE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
MILANO
2010
(a cura di Aldo Bardusco, Giulio Enea Vigevani e
Bruno
Di Giacomo Russo)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
Vista la
deliberazione dell’Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre
Vista
Promulga
Art. 1.
L’Italia é una Repubblica democratica [139], fondata sul lavoro [4].
La
sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione [48, 50, 51, 56, 58, 71, 75, 138].
Art. 2.
Art. 3.
Tutti i
cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali
davanti alla legge [29, 48], senza distinzione di sesso [31, 37, 48, 51], di
razza, di lingua [6], di religione [7, 8, 19, 20], di opinioni politiche [21,
22, 49], di condizioni personali e sociali.
É compito
della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale [4, 24, 30, 32, 34, 36, 37, 38] che, limitando di fatto la
libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica [48, 49, 51], economica e sociale [39, 45, 46, 47]
del Paese.
Art. 4.
Ogni
cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria
scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o
spirituale della società.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Lo Stato
e
I loro
rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti
accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione
costituzionale.
(I Patti Lateranensi sono stati modificati dall’Accordo concordatario del 18 febbraio 1984, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121)
Art. 8.
Tutte le
confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge [19].
Le
confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi
secondo i propri statuti, in quanto non contrastino
con l’ordinamento giuridico italiano [20].
I loro
rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di
intese con le relative rappresentanze.
Art. 9.
Tutela il
paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Art. 10.
L’ordinamento
giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale
generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero é regolata dalla legge in
conformità delle norme e dei trattati internazionali [80].
Lo straniero,
al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà
democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel
territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non é
ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici [26].
(A norma dell’articolo unico della legge
costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, “l’ultimo
comma dell’art. 10 della Costituzione non si applica
ai delitti di genocidio”)
Art. 11.
L’Italia
ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e
come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in
condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità
necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la
giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali
rivolte a tale scopo [80].
La bandiera della Repubblica é il tricolore italiano: verde, bianco e
rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
PARTE I
TITOLO I
RAPPORTI CIVILI
Art. 13.
La
libertà personale é inviolabile [2, 25, 27, 111].
Non é
ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o
perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà
personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e
modi previsti dalla legge [111].
In casi
eccezionali di necessità ed urgenza, indicati
tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare
provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore
all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive
quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
É punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque
sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge
stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
Art. 14.
Il
domicilio é inviolabile.
Non vi si
possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi
stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della
libertà personale.
Gli
accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità [32] e di incolumità
pubblica o a fini economici e fiscali [23, 53] sono regolati da leggi speciali.
Art. 15.
La
libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di
comunicazione sono inviolabili [d.lgs. 196/2003,
recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”].
La loro
limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria
con le garanzie stabilite dalla legge.
Art. 16.
Ogni
cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del
territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via
generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere
determinata da ragioni politiche.
Ogni
cittadino é libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi,
salvo gli obblighi di legge [35].
Art. 17.
I
cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non é richiesto
preavviso.
Delle
riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che
possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
Art. 18.
I
cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per
fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale [2, 19,
39, 49, 98, 118].
Sono proibite le associazioni segrete [l. 17/1982] e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
Art. 19.
Tutti
hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi
forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato
o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume [8, 20].
Art. 20.
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività [8].
Art. 21.
Tutti
hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo
scritto e ogni altro mezzo di diffusione [1, 2, 48,
68, d.lgs. 177/2005, recante “Testo unico della
radiotelevisione”].
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può
procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel
caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi,
o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per
l’indicazione dei responsabili [l. 47/1948].
In tali
casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo
intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può
essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente,
e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se
questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro
s’intende revocato e privo d’ogni effetto.
La legge
può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di
finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
Art. 22.
Nessuno
può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della
cittadinanza [l. 91/1992], del nome.
Art. 23.
Nessuna
prestazione personale [4, 52] o patrimoniale [41, 42,
43, 53] può essere imposta se non in base alla legge.
Art. 24.
Tutti
possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi
legittimi [113].
La difesa é diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento
[111].
Sono
assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i
mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge
determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
Art. 25.
Nessuno
può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge [101-108].
Nessuno
può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima
del fatto commesso.
Nessuno
può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla
legge.
Art. 26.
L’estradizione
del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista
dalle convenzioni internazionali [10].
Non può
in alcun caso essere ammessa per reati politici.
(A norma dell’articolo unico della legge
costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 «l’ultimo
comma dell’art. 26 della Costituzione non si applica
ai delitti di genocidio».)
Art. 27.
La
responsabilità penale é personale [24, 111].
L’imputato
non é considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene
non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono
tendere alla rieducazione del condannato.
Non é
ammessa la pena di morte.
(L’art. 1 della l. cost. 2 ottobre 2007, n.
Art. 28.
I
funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente
responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti
compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si
estende allo Stato e agli enti pubblici [97, 98, 103,
113].
TITOLO II
RAPPORTI ETICO-SOCIALI
Art. 29.
Il matrimonio é ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei
coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare [3].
Art. 30.
É dovere
e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare
i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano
assolti i loro compiti.
La legge
assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale,
compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima [29].
La legge
detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
Art. 31.
Protegge
la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale
scopo [37].
Art. 32.
Nessuno
può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per
disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti
dal rispetto della persona umana.
Art. 33.
L’arte e
la scienza sono libere e libero ne é l’insegnamento
[9, 117].
Enti e
privati hanno il diritto di istituire scuole ed
istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge,
nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la
parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai
loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di
scuole statali.
É
prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole
o per la conclusione di essi e per l’abilitazione
all’esercizio professionale.
Le
istituzioni di alta cultura, università ed accademie,
hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi [8] nei limiti stabiliti dalle
leggi dello Stato.
Art. 34.
La scuola
é aperta a tutti.
L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, é obbligatoria
e gratuita.
I capaci
e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più
alti degli studi.
TITOLO III
RAPPORTI ECONOMICI
Art. 35.
Cura la
formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove
e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare
e regolare i diritti del lavoro [39].
Riconosce
la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge
nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero [16].
Art. 36.
Il
lavoratore ha diritto ad una retribuzione
proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente
ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa [4, 31].
La durata
massima della giornata lavorativa é stabilita dalla legge.
Il
lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non
può rinunziarvi.
Art. 37.
La donna
lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni
che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire
l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e
al bambino una speciale adeguata protezione [51].
La legge
stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
Art. 38.
Ogni
cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.
I
lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati
mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia,
invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli
inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e
all’avviamento professionale.
Ai
compiti previsti in questo articolo provvedono organi
ed istituti predisposti o integrati dallo Stato [32, 117].
L’assistenza
privata é libera [41, 118].
Art. 39.
L’organizzazione
sindacale é libera [4, 18].
Ai
sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso
uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
É
condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un
ordinamento interno a base democratica [49, 52].
I
sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati
unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi
di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie
alle quali il contratto si riferisce.
Art. 40.
Il
diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano [l.
146/1990].
Art. 41.
L’iniziativa
economica privata é libera.
Non può
svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla
sicurezza, alla libertà, alla dignità umana [2, 43-46].
La legge
determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica
pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali [43].
Art. 42.
La
proprietà é pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà
privata é riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di
acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale
e di renderla accessibile a tutti.
La
proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo
indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale.
La legge
stabilisce le norme ed i limiti della successione
legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
Art. 43.
A fini di
utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante
espropriazione [42] e salvo indennizzo, allo Stato, ad
enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o
categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a
fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente
interesse generale.
Art. 44.
Al fine
di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti
sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata [42],
fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove
ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione
del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la
media proprietà.
La legge
dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
Art. 45.
La legge
provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato.
Art. 46.
Ai fini della elevazione
economica e sociale del lavoro [35] e in armonia con le esigenze della
produzione,
Art. 47.
Favorisce
l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto
investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.
TITOLO IV
RAPPORTI POLITICI
Art. 48.
Sono elettori
tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età [1, 3, 56, 58].
Il voto é
personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio é dovere civico [3, 23].
La legge
stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del
diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività.
A tale fine é istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere,
alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.
Il
diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per
effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità
morale indicati dalla legge.
(Comma terzo inserito con l’art. 1
della l. cost. 17 gennaio 2000, n. 1)
Art. 49.
Tutti i
cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con
metodo democratico [39, 52] a determinare la politica nazionale [3, 18, 98, XII disp. fin.].
Art. 50.
Tutti i
cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti
legislativi o esporre comuni necessità.
Art. 51.
Tutti i
cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e
alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti
stabiliti dalla legge [3, 48, 56, 58, 65, 66, 117,
122, XIII disp. fin.]. A tale fine
La legge
può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai
cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi é chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro [3, 4].
(L’art. 1 della l. cost. 30 maggio 2003, n.
Art. 52.
La difesa
della Patria é sacro dovere del cittadino [2].
Il servizio militare é obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla
legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro
[4] del cittadino, né l’esercizio dei diritti politici [48,51].
L’ordinamento
delle Forze armate [98], si informa allo spirito
democratico [39, 49] della Repubblica.
Art. 53.
Tutti
sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche [81] in ragione della loro
capacità contributiva.
Il
sistema tributario é informato a criteri di progressività [2, 23, 119].
Art. 54.
Tutti i
cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne
I
cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle
con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi
stabiliti dalla legge [91, 93, 135].
PARTE II
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO I
IL PARLAMENTO
Sezione I
Le Camere.
Art. 55.
Il
Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
[56 ss.].
Il
Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli
casi stabiliti dalla Costituzione [63, 83, 90, 91,
104, 135].
Art. 56.
Il numero dei deputati é di seicentotrenta, dodici dei quali eletti
nella circoscrizione Estero.
Sono
eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della
elezione hanno compiuto i venticinque anni di età [51].
La
ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi
assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua
dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo
censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i
seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei
quozienti interi e dei più alti resti.
(Articolo così sostituito con la l. cost. 9 febbraio 1963, n. 2, e poi modificato dalla l. cost.
23 gennaio 2001, n. 1)
Art. 57.
Il Senato della Repubblica é eletto a base regionale [48, 58, 59, 60, 61].
Il numero
dei senatori elettivi é di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella
circoscrizione Estero.
Nessuna
Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due,
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti (v. nota ad art. 56).
Art. 58.
I
senatori sono eletti a suffragio universale e diretto
dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età [48].
Sono
eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno
[51].
Art. 59.
É
senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi é
stato Presidente della Repubblica[83 ss.].
Il
Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che
hanno illustrato
Art. 60.
La durata
di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso
di guerra [11, 78, 87].
(Articolo così sostituito con la l. cost. 9 febbraio 1963, n. 2)
Art. 61.
Le
elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle
precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle
elezioni [62].
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
Art. 62.
Le Camere
si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna
Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo
Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Quando si
riunisce in via straordinaria una Camera, é convocata
di diritto anche l’altra.
Art. 63.
Ciascuna
Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e
l’Ufficio di presidenza [62].
Quando il
Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l’Ufficio di
presidenza sono quelli della Camera dei deputati [55].
Art. 64.
Ciascuna
Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti [72].
Le sedute
sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere
riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le
deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non é
presente la maggioranza dei loro componenti, e se non
sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che
I membri
del Governo [92], anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se
richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta
che lo richiedono.
Art. 65.
La legge
determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità
con l’ufficio di deputato o di senatore [51, 66, 84, 104, 122, 135].
Nessuno
può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
Art. 66.
Ciascuna
Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti
e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità [51, 65].
Art. 67.
Ogni
membro del Parlamento rappresenta
Art. 68.
I membri del Parlamento non possono
essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati
nell’esercizio delle loro funzioni [21, 122].
Senza autorizzazione della Camera
alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a
perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti
privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in
esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero
se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale é previsto
l’arresto obbligatorio in flagranza [13, 14].
Analoga autorizzazione é richiesta
per sottoporre i membri del Parlamento ad
intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a
sequestro di corrispondenza [15, l. 140/2003].
(Articolo così sostituito con la l. cost. 29
ottobre 1993, n. 3)
Art. 69.
I membri
del Parlamento ricevono un’indennità stabilita dalla legge [67].
Sezione II
La formazione delle leggi.
Art. 70.
La
funzione legislativa é esercitata collettivamente dalle due Camere [55, 64, 71 ss.].
Art. 71.
L’iniziativa
delle leggi appartiene al Governo [87, 92], a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge
costituzionale [99, 121, 132, 133].
Il popolo
esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno
cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
Art. 72.
Ogni
disegno di legge, presentato ad una Camera é, secondo
le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera
stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale [64].
Il regolamento
stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali é
dichiarata l’urgenza.
Può
altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di
legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti,
composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche
in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di
legge é rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti
della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato
dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con
sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei
lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della
Camera é sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale
[138] ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa [76], di
autorizzazione a ratificare trattati internazionali [80], di approvazione di
bilanci e consuntivi [81].
Art. 73.
Le leggi
sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione
[87].
Se le
Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti,
ne dichiarano l’urgenza, la legge é promulgata nel termine da essa stabilito
[64].
Le leggi
sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano
in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che
le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
Art. 74.
Il
Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio
motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione [87].
Se le
Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
Art. 75.
É indetto
referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una
legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila
elettori o cinque Consigli regionali [1].
Non é
ammesso il referendum [134, l. cost. 1/1953] per le
leggi tributarie e di bilancio [81], di amnistia e di indulto [79], di
autorizzazione a ratificare trattati internazionali [80].
Hanno
diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere
La
proposta soggetta a referendum é approvata se ha partecipato alla votazione la
maggioranza degli aventi diritto, e se é raggiunta la maggioranza dei voti
validamente espressi.
La legge
determina le modalità di attuazione del referendum [l.
352/1970].
Art. 76.
L’esercizio
della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e
per oggetti definiti [70, 72, 87].
Art. 77.
Il
Governo non può, senza delegazione delle Camere [76], emanare decreti che
abbiano valore di legge ordinaria.
Quando,
in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua
responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno
stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti
perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro
sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare
con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti [70,
72, 73, 87, 89].
Art. 78.
Le Camere
deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari [11,
27, 60, 87, 111].
Art. 79.
L’amnistia
e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella
votazione finale [64, 75].
La legge
che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro
applicazione.
In ogni
caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge
[25].
Art. 80.
Le Camere
autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di
natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano
variazioni del territorio od oneri alle finanze o
modificazioni di leggi [10, 11, 87].
Art. 81.
Le Camere
approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo
[72, 75].
L’esercizio
provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi
non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la
legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese [119].
Ogni
altra legge che importi nuove o maggiori spese deve
indicare i mezzi per farvi fronte.
Art. 82.
Ciascuna
Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale
scopo nomina fra i propri componenti una commissione
formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli
stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.
TITOLO II
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art. 83.
Il Presidente della Repubblica é eletto dal Parlamento in seduta
comune dei suoi membri [55].
All’elezione
partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in
modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze.
L’elezione
del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di
due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio é sufficiente
la maggioranza assoluta [64].
Art. 84.
Può
essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto
cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e
politici [51].
L’ufficio di Presidente della Repubblica é incompatibile con qualsiasi
altra carica.
L’assegno
e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
Art. 85.
Il
Presidente della Repubblica é eletto per sette anni.
Trenta
giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati
convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il
nuovo Presidente della Repubblica [55, 63, 83].
Se le
Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione [60], la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione
delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in
carica [59, 86].
Art. 86.
Le
funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa
adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del
Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la
elezione [63] del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni,
salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre
mesi alla loro cessazione [85].
Art. 87.
Il
Presidente della Repubblica [59, 62, 74, 88,92, 135] é
il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.
Può
inviare messaggi alle Camere [74].
Indice le
elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione [61].
Autorizza
la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa
del Governo [71].
Promulga
le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti [73, 76, 77].
Indice il
referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione [75, 138].
Nomina,
nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato [98].
Accredita
e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali,
previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere [10, 11,
80].
Ha il
comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito
secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere [11, 78].
Presiede
il Consiglio superiore della magistratura [104].
Può
concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce
le onorificenze della Repubblica.
Art. 88.
Il
Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le
Camere o anche una sola di esse.
Non può
esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi
coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura [60, 85, 86].
(Comma così sostituito con la legge cost. 4 novembre 1991, n. 1)
Art. 89.
Nessun
atto del Presidente della Repubblica é valido se non é controfirmato dai
ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti
che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono
controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri [95].
Art. 90.
Il Presidente della Repubblica non é responsabile degli atti compiuti
nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per
attentato alla Costituzione [134].
In tali
casi é messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza
assoluta dei suoi membri [55, 63].
Art. 91.
Il
Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta
giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione
dinanzi al Parlamento in seduta comune [54, 55].
TITOLO III
Sezione I
Il Consiglio dei ministri.
Art. 92.
Il
Governo della Repubblica é composto del Presidente del Consiglio e dei ministri
[95, 110], che costituiscono insieme il Consiglio dei
ministri.
Il
Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e,
su proposta di questo, i ministri.
Art. 93.
Il
Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le
funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica [54, 96].
Art. 94.
Il
Governo deve avere la fiducia delle due Camere [55].
Ciascuna
Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per
appello nominale [64].
Entro
dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per
ottenerne la fiducia.
Il voto
contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non
importa obbligo di dimissioni.
La
mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in
discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Art. 95.
Il
Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e
ne é responsabile. Mantiene la unità
di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l’attività
dei ministri.
I
ministri sono responsabili collegialmente degli atti
del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge
provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero,
le attribuzioni e l’organizzazione dei ministeri [l. 400/1988, d. lgs.
300/1999, d. lgs. 303/1999].
Art. 96.
Il
Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri,
anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi
nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa
autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo
le norme stabilite con legge costituzionale.
(Articolo così sostituito con l’art. 1 della l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1.).
Sezione II
Art. 97.
I
pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che
siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione [l. 241/1990, d.lgs. 165/2001].
Nell’ordinamento
degli uffici sono determinate le sfere di competenza,
le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari [28].
Agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso [51],
salvo i casi stabiliti dalla legge.
Art. 98.
I
pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione [67].
Se sono
membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.
Si
possono con legge stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi ai partiti
politici [49] per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i
funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti
diplomatici e consolari all’estero.
Sezione III
Gli organi ausiliari.
Art. 99.
Il
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro é composto, nei modi stabiliti
dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in
misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.
É organo
di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni
che gli sono attribuite dalla legge.
Ha l’iniziativa
legislativa [71] e può contribuire alla elaborazione
della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti
stabiliti dalla legge.
Art. 100.
Il Consiglio di Stato é organo di consulenza giuridico-amministrativa
e di tutela della giustizia nell’amministrazione [103, 125].
La legge
assicura l’indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti
di fronte al Governo.
TITOLO IV
Sezione I
Ordinamento giurisdizionale.
Art. 101.
La
giustizia é amministrata in nome del popolo [1].
I giudici
sono soggetti soltanto alla legge [104 ss.].
Art. 102.
La funzione giurisdizionale é esercitata da magistrati ordinari
istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario [24, 106].
Non
possono essere istituiti giudici straordinari [25] o giudici
speciali [103, 125]. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari
ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la
partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge
regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo
all’amministrazione della giustizia.
Art. 103.
Il
Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno
giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli
interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei
diritti soggettivi [24, 100, 102].
I
tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla
legge [78]. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari
commessi da appartenenti alle Forze armate.
Art. 104.
La
magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere
[101].
Il Consiglio superiore della magistratura é presieduto dal
Presidente della Repubblica [87].
Ne fanno
parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri
componenti sono eletti [l. 44/2002] per due terzi da
tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un
terzo dal Parlamento in seduta comune [55] tra professori ordinari di
università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il
Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti
designati dal Parlamento.
I membri
elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente
rieleggibili.
Non
possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né
far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale [65, 101 122].
Art. 105.
Spettano
al Consiglio superiore della magistratura, secondo le
norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i
trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei
magistrati [106-108].
Art. 106.
Le nomine
dei magistrati hanno luogo per concorso [51, 97].
La legge sull’ordinamento giudiziario [108] può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su
designazione del Consiglio superiore della magistratura
possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti
insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che
abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le
giurisdizioni superiori.
Art. 107.
I
magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal
servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione
del Consiglio superiore della magistratura, adottata o
per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario
o con il loro consenso [105].
Il
Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare [110].
I
magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il
pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi
riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario [108-112].
Art. 108.
Le norme
sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge [r.d. 12/1941; l. n.
150/2005].
La legge
assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali [103], del
pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano
all’amministrazione della giustizia [102].
Art. 109.
L’autorità
giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
Art. 110.
Ferme le
competenze del Consiglio superiore della magistratura
[104-105], spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il
funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
Sezione II
Norme sulla giurisdizione.
Art. 111.
La
giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge [24,
101].
Ogni
processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità,
davanti a giudice terzo e imparziale [25]. La legge ne assicura la ragionevole
durata.
Nel
processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel
più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi
dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e
delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà,
davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono
dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di
persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di
ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non
comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale é regolato dal principio del contraddittorio nella
formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere
provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per
libera scelta, si é sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da
parte dell’imputato o del suo difensore [24].
La legge
regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio
per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o
per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale
[13], pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, é sempre
ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale
norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il
ricorso in Cassazione é ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione
[103].
(I primi cinque commi sono stati introdotti con
l’art. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999,
n. 2).
Art. 112.
Il
pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale [107, d.lgs. n. 106/2006].
Art. 113.
Contro gli atti della pubblica amministrazione é sempre ammessa la
tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi [24] dinanzi agli
organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa [102, 103].
Tale
tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge
determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della
pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa
[l. 2248/1865, All. E; d. lgs. n. 80/1998; l. n. 205/2000].
TITOLO V
LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI
Art. 114.
I Comuni,
le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri
statuti [123], poteri e funzioni secondo i princìpi
fissati dalla Costituzione [117-120].
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.
(Articolo così sostituito con l’art.
Art. 115.
(Articolo abrogato con l’art.
Art. 116.
Il Friuli
Venezia Giulia,
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia,
concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie
indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione
della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre
Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata,
sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di
cui all’articolo 119.
La legge
è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti,
sulla base di intesa fra lo Stato e
(Articolo così sostituito con l’art.
Art. 117.
La
potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonché dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali [80; l. 11/2005, in
materia di adeguamento all’ordinamento comunitario].
Lo Stato
ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti
internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con
l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di
Stati non appartenenti all’Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra
d) difesa e Forze armate;
sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e
mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema
valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative
leggi elettorali; referendum
statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione
amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali [97];
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e
anagrafi;
l) giurisdizione e norme
processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale [2, 119-120];
n) norme generali sull’istruzione
[33-34];
o) previdenza sociale[38];
p) legislazione elettorale, organi
di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane [d.lgs 267/2000, recante “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”];
q) dogane, protezione dei confini
nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione
del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;
s) tutela dell’ambiente,
dell’ecosistema e dei beni culturali [9].
Sono
materie di legislazione concorrente quelle relative a:
rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con
l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle
istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione
professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica [9] e sostegno
all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione;
ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e
aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della
comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario [53];
valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di
attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a
carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà
legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta
alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad
ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie
di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione
degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione
degli accordi internazionali [80] e degli atti dell’Unione europea, nel
rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che
disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo [120] in caso di
inadempienza.
La
potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione
esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle
Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane
hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina
dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite [114, 118].
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive [3, 51].
La legge
regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore
esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni
[116].
Nelle
materie di sua competenza
(Articolo così sostituito con l’art.
Art. 118.
Le
funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne
l’esercizio unitario, siano conferite a Province,
Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi
di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza [114].
I Comuni,
le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative
proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge
statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di
cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117,
e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento
nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato,
Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale [35, 42, 43], sulla base del principio di sussidiarietà.
(Articolo così sostituito con l’art.
Art. 119.
I Comuni,
le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa.
I Comuni,
le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome.
Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con
La legge
dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per
i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le
risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni,
alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare
integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per
promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per
rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio
dei diritti della persona, o per provvedere a scopi
diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni,
Province, Città metropolitane e Regioni [117].
I Comuni,
le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio,
attribuito secondo i princìpi generali determinati
dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per
finanziare spese di investimento. È esclusa ogni
garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti. [l.
42/2009, recante “Delega al Governo
in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione” ].
(Articolo così sostituito con l’art.
Art. 120.
Il
Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane,
delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati
internazionali [80] o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per
l’incolumità e la sicurezza pubblica [14, 16, 17],
ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità
economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali [117] delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini
territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte [116] a
garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio
di sussidiarietà [118] e del principio di leale
collaborazione.
(Articolo così sostituito con l’art.
Art. 121.
Sono
organi della Regione: il Consiglio regionale,
Il
Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione
[117] e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può
fare proposte di legge alle Camere [71].
Il
Presidente della Giunta rappresenta
(Articolo così modificato, nel secondo e
quarto comma, con l. cost. 22 novembre
1999, n. 1)
Art. 122.
Il
sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale
nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione
[117] nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti
con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi
elettivi.
Nessuno
può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o
ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo [65].
Il
Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e
un ufficio di presidenza.
I
consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni
espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni [68].
Il
Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale
disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente
eletto nomina e revoca i componenti della Giunta
[121].
(Articolo così sostituito con l’art. 2 della l. cost. 22 novembre 1999, n. 1. All’art. 5, recante «disposizioni transitorie», la stessa l. cost. ha così disposto:
«1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell’articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall’articolo 2 della presente legge costituzionale, l’elezione del Presidente della Giunta regionale é contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. É proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. É eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L’Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l’ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell’ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell’articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell’articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l’Ufficio centrale regionale procede all’attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.
2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi
statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni:
a) entro dieci
giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e
può successivamente revocarli;
b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di
sfiducia [94] nei
confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto
dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla
presentazione, entro tre mesi si procede all’indizione di nuove elezioni del
Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni
del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di
dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente» [86].
Art. 123.
Ciascuna Regione ha uno statuto [114] che, in armonia con
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l’apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale [134] entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare [138] qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle
autonomie locali, quale organo di consultazione fra
(Articolo così
sostituito con l’art. 3 della l. cost. 22 novembre
1999, n. 1)
Art. 124.
(Articolo abrogato con l’art.
Art. 125.
Nella
Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado,
secondo l’ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi
sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione [103, 113].
Art. 126.
Con
decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento
[88] del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi
violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere
disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una
Commissione di deputati e senatori costituita, per le
questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Il
Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente
della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei
suoi componenti e approvata per appello nominale a
maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in
discussione prima di tre giorni dalla presentazione [94].
L’approvazione
della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a
suffragio universale e diretto [122], nonché la
rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello
stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della
maggioranza dei componenti il Consiglio.
(Articolo così sostituito con l’art. 4 della l. cost. 22 novembre 1999, n. 1)
Art. 127.
Il
Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della
Regione [117], può promuovere la questione di legittimità costituzionale
dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta
giorni dalla sua pubblicazione [134].
(Articolo così sostituito con l’art.
Art. 128.
(Articolo abrogato con l’art.
Art. 129.
(Articolo abrogato con l’art.
Art. 130.
(Articolo abrogato con l’art.
Art. 131.
Sono costituite le seguenti Regioni: Piemonte; Valle d’Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna [116].
Art. 132.
Si può, con legge costituzionale [138], sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può, con l’approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali [121], consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un’altra.
(Articolo così modificato con l’art.
Art. 133.
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie [114] nell’ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.
(L’art. 10
della l. cost. 18 ottobre 2001, n.
L’art.
TITOLO VI
GARANZIE COSTITUZIONALI
Sezione I
Art. 134.
sulle controversie relative alla legittimità
costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e
delle Regioni [70, 76, 77, 117, 127];
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su
quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della
Repubblica, a norma della Costituzione [90].
(L’ultimo capoverso é stato così modificato
con l’art. 2 della l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1)
Art. 135.
I giudici
della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i
professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo
venti anni d’esercizio.
I giudici
della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno
di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla
scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e
dall’esercizio delle funzioni [54].
L’ufficio
di giudice della Corte é incompatibile con quello di membro del Parlamento, di
un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con
ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei
giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica [90], intervengono,
oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco
di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, [58] che il
Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.
(Articolo così sostituito con l’art. 1 della legge cost. 22 novembre 1967, n. 2, e
successivamente modificato, nell’ultimo cpv., dalla legge costituzionale 16
gennaio 1989, n. 1.)
Art. 136.
Quando
La
decisione della Corte é pubblicata e comunicata alle Camere ed
ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario,
provvedano nelle forme costituzionali.
Art. 137.
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d’indipendenza dei giudici della Corte [l. cost. 1/1948 e l. cost. 1/1953].
Con legge
ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il
funzionamento della Corte [l. 87/1953].
Contro le
decisioni della Corte costituzionale non é ammessa alcuna impugnazione.
Sezione II
Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.
Art. 138.
Le leggi
di revisione della Costituzione e le altre leggi
costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive
deliberazioni [72] ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a
maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi
stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro
pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei
membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali
[75]. La legge sottoposta a referendum non é promulgata [87],
se non é approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa
luogo a referendum se la legge é stata approvata nella seconda votazione da
ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Art. 139.
La forma
repubblicana [1] non può essere oggetto di revisione
costituzionale.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
I
Con
l’entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita
le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.
Se alla
data della elezione del Presidente della Repubblica
non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione
soltanto i componenti delle due Camere.
Per la
prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con
decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell’Assemblea Costituente
che posseggono i requisiti di legge per essere
senatori e che:
sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di
Assemblee legislative;
hanno fatto parte del disciolto Senato;
hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella
all’Assemblea Costituente;
sono stati dichiarati decaduti nella seduta della
Camera dei deputati del 9 novembre 1926;
hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a
cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa
dello Stato.
Sono
nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i
membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.
Al
diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del
decreto di nomina. L’accettazione della candidatura
alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.
Per la
prima elezione del Senato il Molise é considerato come Regione a sé stante, con
il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.
La
disposizione dell’art. 80 della Costituzione, per
quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o
modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.
Entro
cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente
esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti
e dei tribunali militari.
Entro un
anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale
supremo militare in relazione all’articolo 111.
Fino a
quando non sia emanata la nuova legge sull’ordinamento giudiziario in
conformità con
Fino a
quando non entri in funzione
Le elezioni
dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni
provinciali sono indette entro un anno dall’entrata in vigore della
Costituzione.
Leggi
della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il
passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia
provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative
fra gli enti locali restano alle Provincie ed ai
Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni
deleghino loro l’esercizio.
Leggi
della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti
dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso
necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le
Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da
quello dello Stato e degli enti locali.
Alla
Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all’art. 116, si applicano
provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma
restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l’art. 6.
Fino a
cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi
costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell’elenco di cui
all’art. 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo
comma dell’articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l’obbligo di sentire le
popolazioni interessate.
É vietata
la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista [18,
49].
In deroga
all’articolo 48, sono stabilite con legge, per non
oltre un quinquennio dall’entrata in vigore della Costituzione, limitazioni
temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del
regime fascista.
I membri
e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici
pubblici né cariche elettive.
Agli ex
re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati
l’ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.
I beni,
esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro
consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I
trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano
avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.
(L’art. 1 della legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1, dispone
che “i commi primo e secondo della XIII disposizione
transitoria e finale della Costituzione esauriscano i loro effetti a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale”)
I titoli
nobiliari non sono riconosciuti.
I
predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del
nome.
L’Ordine
mauriziano é conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti
dalla legge.
La legge
regola la soppressione della Consulta araldica.
Con
l’entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto
legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull’ordinamento
provvisorio dello Stato.
Entro un
anno dall’entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi
costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente
abrogate.
L’Assemblea
Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31
gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato
della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.
Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l’Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
In tale
periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative
rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse
trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.
I
deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta
scritta.
L’Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del
presente articolo, é convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo
o di almeno duecento deputati.
La
presente Costituzione é promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro
cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell’Assemblea Costituente, ed
entra in vigore il 1° gennaio 1948.
Il testo
della Costituzione é depositato nella sala comunale di ciascun Comune della
Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l’anno 1948, affinché ogni
cittadino possa prenderne cognizione.
Data a
Roma, addì 27 dicembre 1947.
ENRICO DE
NICOLA
Controfirmano:
Il
Presidente dell’Assemblea Costituente :
UMBERTO
TERRACINI
Il
Presidente del Consiglio dei Ministri:
ALCIDE DE
GASPERI
Visto: il
Guardasigilli GRASSI
INDICE
ANALITICO
Accuse contro il Presidente della
Repubblica, 134
Alto tradimento, 90
Ambiente, 117
Amnistia, 75, 79
Arresto 13, 68
Assistenza, 2,
32, 38, 117
Associazione, 18,
19, 39, 49
Attentato alla Costituzione, 90
Atti aventi forza di legge, 75, 87, 127, 134
Autonomia, 5,
33, 114, 116, 117, 119, 123
Autorità giudiziaria, 13,
15, 21, 82, 109
Autorizzazione, 18,
21, 68, 72, 75, 87, 96
Bicameralismo, 55
Bilancio dello Stato, 81
Buon costume, 19,
21
Circolazione, 16
Cittadinanza, 22,
117
Comuni, 5, 114,
117, 118, 119, 132, 133
Confessioni religiose, 8,
117
Conflitti di attribuzione, 134
Consiglio di Stato, 100, 103, 111
Consuetudini internazionali, 10, 117
Convenzioni internazionali, 26, 117
Conversione, 77
Corrispondenza, 15
Corte Costituzionale, 123, 127, 134, 135,
136, 137
Corte dei Conti, 100, 103, 111
Corte di Cassazione, 104, 106, 111
Cultura, 9, 33,
117
Decentramento amministrativo, 5
Decreti-legge, 77, 87, 127, 134
Decreti legislativi, 72,
76, 127, 134
Delega, 72, 76
Democrazia diretta, 1,
50, 72, 75
Difesa, 24, 52,
87, 107, 111, 117
Dimissioni, 86,
94, 122, 126
Diritti inviolabili, 13,
14, 15, 24
Disegno di legge, 72,
87
Domicilio, 14
Doveri, 2, 30,
48, 52, 53, 54
Elezione, 48,
56, 61, 83, 85, 86, 87, 117, 122, 135
Emanazione, 87
Emendamenti, 72
Enti territoriali e autonomi, 5, 114, 117, 118, 119
Entrata in vigore, 73
Espropriazione, 42,
43
Estradizione, 10,
26
Fedeltà alla Repubblica, 54, 91
Fondo
perequativo, 119
Forma di governo, 123
Forma repubblicana, 139
Giuramento, 54,
91, 93, 135
Giusto processo, 111
Grazia, 87
Gruppi parlamentari, 72,
82
Immunità, 68, 90
Impedimento, 86,
122, 126
Incompatibilità, 65,
66, 84, 122, 135
Indulto, 79
Ineleggibilità, 65,
66, 122
Insindacabilità, 68
Interessi legittimi, 24,
103, 113
Intesa, 8, 117
Lavoro, 1, 4,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 46, 51, 52, 99, 117, 120
Legislazione esclusiva dello Stato, 117
Legislazione esclusiva delle Regioni, 117
Legislazione concorrente, 117
Legittimità costituzionale, 127, 134
Libertà personale, 13
Maggioranza, 64,
73, 75, 79, 83, 90, 116, 123, 126, 132, 133, 138
Messaggio, 74,
87
Ministeri, 95
Ministro della Giustizia, 107, 110
Moneta, 117
Mozione, 94
Nazione, 9, 67,
98
Nazioni Unite, 11
Ordine pubblico, 117
Ordinamento comunitario, 117
Paesaggio, 9
Parlamento in seduta comune, 83, 90, 91, 104, 135
Pena di morte, 27
Politica, 49, 95
Popolo, 1
Presidente del Consiglio dei Ministri, 89, 92, 93, 95, 96
Presidente della Repubblica, 62, 64, 66, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 104,
134, 135
Promulgazione delle leggi, 73
Proposte di legge, 71,
121
Proprietà, 42,
44, 47
Proroga, 60,
Prorogatio, 61, 85
Pubblica amministrazione, 97, 98, 100, 113
Pubblicazione, 73,
77, 123, 127, 136, 138
Questione di legittimità costituzionale,
123, 127
Ratifica, 72,
75, 80, 87, 117
Referendum, 1,
75, 87, 117, 123, 132, 133, 138
Regioni, 44, 57,
114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 131, 132, 133, 134
Regolamenti, 64,
72, 80, 87, 117, 121, 123, 137
Repubblica, 1,
2, 5, 114
Responsabilità, 27,
28, 77, 89, 95, 96, 97
Revisione, 138, 139
Riunione, 17
Roma, 114
Salute, 32, 117
Scioglimento delle Camere, 88
Scioglimento dei Consigli regionali, 126
Sciopero, 40
Semestre bianco, 88
Senato, 55, 57,
60, 96
Sequestro, 14,
21
Sovranità, 1, 11
Stampa, 21
Stato di guerra, 78
Stranieri, 10,
26, 117
Suffragio,55,
58, 122, 126
Sussidiarietà, 118, 120
Territorio, 10,
16, 80, 117, 119, 120, 133
Trattati internazionali, 10, 80, 117, 120
Tribunali, 103, 111, 125
Tributi (sistema tributario), 52, 81, 119
Tricolore, 12
Uguaglianza, 3,
8, 29, 51, 117
Unione europea, 11,
117
Università, 33
Vacatio legis, 73
Verifica dei poteri, 66
Vincoli
derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, 117
Voto, 48, 75
CRONOLOGIA
DI TESTI NORMATIVI ED EVENTI RILEVANTI PER LO STUDIO
DEL DIRITTO COSTITUZIONALE
1944
25 giugno 1944, n. 151. Decreto Legislativo
Luogotenenziale sull’ordinamento provvisorio dello Stato, c.d. “Costituzione provvisoria”, concernenti l’Assemblea per la nuova
Costituzione della Stato, giuramento dei membri del Governo e facoltà del
Governo di emanare norme giuridiche.
1946
16 marzo 1946, n. 98. Decreto Legislativo
Luogotenenziale che integra e modifica D.L.vo 25 giugno 1944, n. 151, c.d.
“Costituzione provvisoria”, concernenti il referendum
sulla forma istituzionale dello Stato (Repubblica o Monarchia) ed elezione
dell’Assemblea costituente.
9 maggio. Vittorio Emanuele III abdica; diviene Re
d’Italia il figlio Umberto II.
2 giugno. Si vota nel referendum
istituzionale per la scelta della forma di Stato tra Monarchia e Repubblica.
Votano per la rima volta anche le donne. Contemporaneamente gli elettori votano
per l’elezione dell’Assemblea costituente: 556 deputati. Nel referendum
istituzionale
1947
10 febbraio. A Parigi viene
firmato il Trattato di pace tra le potenze alleate vincitrici e l’Italia. Viene così posta definitivamente fine alla seconda guerra
mondiale. Nuovi confini per l’Italia con rinunce territoriali. Il Trattato viene approvato ed eseguito all’interno con d.lgs. del Capo
provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430.
22 dicembre. L’Assemblea costituente (dopo 173
sedute in aula) vota il testo definitivo della Carta costituzionale
repubblicana. Votazione: favorevoli all’approvazione 453; contrari 62.
27 dicembre.
1948
1 gennaio.
Gennaio. L’Assemblea costituente approva gli
statuti di quattro Regioni a statuto speciale,
Sardegna, Sicilia, Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige.
31 gennaio. L’Assemblea costituente conclude i suoi lavori e si scioglie.
|
Legge cost. n. 1/1948,
in materia di giudizi di legittimità costituzionale e garanzie di
indipendenza della Corte costituzionale. |
L’Assemblea costituente approva la l. 8 febbraio
1948, n. 29, (legge elettorale per il Senato) e la l. 8 febbraio 1948, n. 47
(legge sulla stampa).
18 aprile. Elezione del primo
Parlamento (Camera e Senato) repubblicano.
11 maggio. Luigi Einaudi viene
eletto Presidente della Repubblica italiana, dopo le dimissioni di Enrico De
Nicola.
1950
Legge 28 luglio 1950, n. 624. Viene
istituito il Consiglio supremo di difesa presieduto dal Presidente della
Repubblica.
1953
|
Legge cost. n. 1/1953.
Norme integrative della Costituzione concernenti |
Legge 31 marzo 1953, n. 148. Modifica legge
elettorale Camera con introduzione premio di maggioranza (c.d. “legge truffa”).
Legge 11 maggio 1953, n. 87. Norme sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.
1955.
Legge 3 agosto 1955, n. 848. Ratifica ed esecuzione
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del
Protocollo addizionale alla Convezione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo
1952.
1956
Viene
costituita ed inizia a svolgere le sue funzioni
1957
A Roma i rappresentanti dei sei Paesi fondatori
sottoscrivono il Trattato che istituisce
1958
Legge 24 marzo 1958, n. 195. Norme sulla costituzione
e sul funzionamento del Consiglio superiore della
Magistratura.
1963
|
Legge cost. n. 1/1963. Viene costituita Legge cost. n. 2/1963.
La durata della legislatura del Senato (art. 60 Cost.) viene
ridotta da sei a cinque anni. |
1967
|
Legge cost. n. 2/1967.
Modificazione dell’art. 135 Cost. e disposizioni sulla Corte costituzionale. |
D.p.r. 20 marzo 1967, n. 223. Testo unico delle leggi per
la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione
delle liste elettorali.
1968
Legge 17 febbraio 1968, n. 108. Norme
per l’elezione dei Consigli regionali delle Regioni a Statuto ordinario.
1970
Legge 25 maggio 1970, n. 352. Norme sui referendum
previsti dalla Costituzione (artt. 75 e 138) e sulla iniziativa
legislativa del popolo (art. 71).
Legge 20 maggio 1970, n. 300. Statuto
dei lavoratori, norme sulla tutela della dignità dei lavoratori; della libertà
sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento.
Legge
1 dicembre 1970, n. 898. Disciplina dei casi di scioglimento
del matrimonio.
1971
Approvazione dei regolamenti del Senato (17
febbraio 1971) e della
Camera (18 febbraio 1971).
Legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Istituzione
dei Tribunali amministrativi Regionali, previsti dall’art. 125 Cost.
1974
Legge 2 maggio 1974, n. 195. Contributo
dello Stato al finanziamento dei partiti politici.
1975
Legge 14 aprile 1975, n. 103. Nuove
norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva.
Legge 19 maggio 1975, n. 151. Riforma del diritto
di famiglia.
1978
Legge 13 maggio 1978, n. 180. Accertamenti e
trattamenti sanitari volontari e obbligatori.
Legge 22 maggio 1978, n. 194. Norme
per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della
gravidanza.
Legge 23 dicembre 1978, n. 833. Istituzione del
Servizio sanitario nazionale.
1982
Legge 25 gennaio 1982, n. 17. Norme di attuazione
dell’art. 18 Cost. in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata loggia P2.
1983
Nell’ottobre del
1983 viene istituita la commissione parlamentare per le
riforme istituzionali,
1984
Legge 11 agosto 1984, n. 449. Norme
di regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Chiese rappresentate dalla Tavola
valdese.
1985
Legge 25 marzo 1985 n. 121. Ratifica
del nuovo Concordato tra lo Stato e
D.p.r. 28
dicembre 1985, n. 1092. Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sulla emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulla pubblicazione ufficiali delle Repubblica
italiana.
1988
Legge 23 agosto 1988, n. 400. Ordinamento
della Presidenza del Consiglio e del Consiglio dei ministri in attuazione
dell’art. 95 Cost.
Ottobre 1988, riforma dei regolamenti parlamentari.
Drastica
riduzione del voto segreto.
1989
|
Legge cost. n. 1/1989.
Modifiche degli artt. 96, 134 e 135 Cost. e della
legge cost. n. 11/1953, e norme in materia di procedimenti per i reati
ministeriali ex art. 96 Cost. Legge cost. n 2/1989. Indizione
di un referendum di indirizzo di un mandato
costituente al Parlamento europeo che sarà eletto nel 1989. |
1990
Legge 6 giugno 1990, n. 142. Nuovo ordinamento
delle autonomie locali.
Legge 12 giugno 1990, n. 146. Norme sull’esercizio
del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente
tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia sull’attuazione della legge.
Legge 6 agosto 1990, n. 223. Disciplina
del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.
Legge 7 agosto 1990, n. 241. Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi.
Legge 10 ottobre 1990, n. 287. Norme
per la tutela della concorrenza e del mercato.
1992
Legge 5 febbraio 1992, n. 91. Nuove norme sulla
cittadinanza.
Legge 3 novembre 1992, n. 454. Ratifica del
Trattato di Maastricht.
1993
|
Legge cost. n. 3/1993.
Riforma dell’art. 68 Cost. in materia di immunità
parlamentari. Legge cost. n. 1/1993. Istituzione della Commissione bicamerale per le riforme
istituzionali, presieduta dall’on. Ciriaco de Mita, prima, e da Nilde Iotti poi. I lavori si chiudono alla fine della
legislatura nel 1996 senza esito. |
Legge 25 marzo 1993, n. 81. Elezione
diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e
del Consiglio provinciale.
Legge 4 agosto 1993, n. 276 e 277. Nuove norme per l’elezione della Camera e del Senato.
1995
Legge 23 febbraio 1995, n. 43. Norme
per l’elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario.
1997
Legge 15 marzo 1997, n. 59. Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed
agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa.
Legge 15 maggio 1997, n. 127. Misure urgenti per lo
snellimento dell’attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo.
Legge 1 luglio 1997, n. 249. Istituzione
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo.
|
Legge cost. n. 1/1997,
che istituisce, derogando alla procedura di revisione costituzionale ex art.
138 Cost., una Commissione parlamentare bicamerale per le riforme
istituzionali, composta da 35 deputati e 5 senatori, con il compito di
elaborare uno o più progetti di revisione della Parte II Cost. ed in particolare
della forma di stato, della forma di governo e del sistema delle autonomie. |
1998
D.lgs. 31 marzo 1998. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi della Stato alle
Regioni e agli enti locali.
D.lgs. 25 luglio 1998, n.
286. Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero.
1999
|
Legge cost. n. 1/1999. Riforma degli artt. 121, 122, 123 e 126 del Titolo V, Parte II,
Cost. Disposizioni sull’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale
e l’autonomia statutaria delle Regioni. Legge cost. n. 2/1999. Riforma dell’art. 111 Cost., in tema di giusto processo e di
parità tra accusa e difesa. |
D.lgs. 30 luglio 1999, n.
300. Riforma dell’organizzazione del Governo.
D.lgs. 30 luglio 1999, n. 303. Ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2000
|
Legge
cost. n. 1/2000. Modifica dell’art. 48 Cost. concernente
l’istituzione della circoscrizione Estero per l’esercizio del diritto di voto
dei cittadini italiani residenti all’estero. |
2001
|
Legge cost. n. 1/2001.
Voto dei cittadini italiani residenti all’estero. Legge cost. n. 2/2001.
Riforma degli statuti speciali delle Regioni. 7 ottobre 2001. Referendum costituzionale.
La riforma costituzionale del Titolo V viene
approvata dagli elettori. Legge cost. n. 3/2001.
Riforma del Titolo V Cost. |
D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche.
2002
Legge 30 luglio 2002, n.
189. Modifica alla normativa in materia di immigrazione
e di asilo.
2003
|
Legge
cost. n. 1/2003. Modifica dell’art. 51 Cost. concernente
le pari opportunità tra donne e uomini. |
Legge 7 giugno 2003, n. 131. Disposizioni per
adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge cost.
18 ottobre 2001, n. 3.
Legge 21 giugno 2003, n. 140. Disposizione per
l’attuazione dell’art. 68 Cost., nonché in materia di
processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato.
D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Codice
in materia di protezione dei dati personali.
D.lgs. 9 luglio 2003, n. 216. Attuazione
della direttiva CEE 2000/43 per la parità di trattamento tra le persone
indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica.
2004
Legge 19 febbraio 2004, n. 40. Norme
in materia di procreazione medicalmente assistita.
Legge 2 luglio 2004, n. 165. Disposizioni
di attuazione dell’art. 122, co. 1, Cost.
Legge 20 luglio 2004, n. 215. Norme in materia di
risoluzione dei conflitti di interesse.
2005
Legge 4 febbraio 2005, n. 11. Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo
normativo dell’Unione europea, e sulle procedure di esecuzione degli obblighi
comunitari.
Legge 7 aprile 2005, n. 57.
Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa e
alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma
il 29 ottobre 2004.
Legge 25 luglio 2005, n. 150.
Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario, per il
decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina
concernente il Consiglio di presidenza, della Corte
dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché
per l’emanazione di un testo unico.
D. lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Testo unico della
radiotelevisione.
|
Disegno di legge
costituzionale (Atti Camera 4862-B) - Modifiche alla Parte II Cost. (testo
approvato, senza modificazioni, in seconda deliberazione
dalla Camera dei deputati il 20 ottobre 2005). |
Legge 21 dicembre 2005, n. 270. Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica.
2006
|
25-26
giugno 2006. Il disegno di legge costituzionale (Atti Camera 4862-B) non
supera la prova del referendum costituzionale. |
D.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106. Disposizioni in materia di
riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 25 luglio 2005, n. 150.
D.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109. Disciplina degli illeciti
disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la
loro applicabilità, nonché modifica della disciplina
in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio
dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25
luglio 2005, n. 150.
D.lgs. 5 aprile 2006, n. 160. Nuova disciplina
dell'accesso in magistratura, nonché in materia di
progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1,
comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150.
Legge 24 ottobre 2006, n. 269. Sospensione dell'efficacia nonché modifiche di disposizioni in tema di ordinamento
giudiziario.
2007
Legge 3 agosto 2007, n. 124. Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del
segreto.
2008
Legge 23 luglio 2008, n. 124. Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei
confronti delle alte cariche dello Stato, dichiarata incostituzionale con la sent.
n. 262 del 2009.
2009
Legge 5
maggio 2009, n. 42. Delega al Governo in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione
1 dicembre: entra in vigore il Trattato di Lisbona, che riforma
l’architettura istituzionale dell’Unione europea.
DELLA REPUBBLICA
ITALIANA
Enrico De Nicola 1946 - 1948
Luigi Einaudi
1948 - 1955
Giovanni Gronchi 1955
- 1962
Antonio Segni
1962 - 1964
Giuseppe Saragat 1964
- 1971
Giovanni Leone 1971
- 1978
Sandro Pertini 1978
- 1985
Francesco Cossiga 1985 - 1992
Oscar Luigi Scalfaro 1992
- 1999
Carlo Azeglio Ciampi 1999
– 2006
Giorgio Napolitano 2006
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