Testo del disegno di legge rinviato alle Camere
Doc. I
N. 5
MESSAGGIO
ALLE CAMERE
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
A NORMA DELL'ARTICOLO 74 DELLA COSTITUZIONE
TRASMESSO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 2003
Roma, 15 dicembre 2003
Signori Parlamentari,
in data 5 dicembre 2003, mi è stata
inviata per la promulgazione la legge: «Norme di principio in materia di
assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo
unico della radiotelevisione», approvata dalla Camera dei deputati il 3 aprile
2003, modificata dal Senato il 22 luglio 2003, nuovamente modificata dalla
Camera dei deputati il 2 ottobre 2003 e approvata in via definitiva dal Senato
il 2 dicembre 2003.
Il relativo disegno di legge era stato presentato dal Governo alla Camera dei
deputati il 25 settembre 2002. Successivamente, il 20 novembre 2002, era
sopraggiunta la sentenza della Corte costituzionale n. 466, che dichiarava «la
illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 7, della legge 31 luglio
1997, n. 249 (Istituzione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e
norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), nella parte in
cui non prevede la fissazione di un termine finale certo, e non prorogabile,
che comunque non oltrepassi il 31 dicembre 2003, entro il quale i programmi
irradiati dalle emittenti eccedenti i limiti di cui al comma 6 dello stesso
articolo 3, devono essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo».
La data del 31 dicembre 2003 era già stata indicata, come termine per la
cessazione del regime transitorio di cui all'articolo 3, comma 7, della legge
n. 249 del 1997, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
(deliberazione n. 346 del 7 agosto 2001).
Detto articolo 3 rinvia ai limiti fissati dal comma 6 dell'articolo 2 della
stessa legge n. 249, là dove si stabilisce che ad uno stesso soggetto o a
soggetti controllati o collegati «non possono essere rilasciate concessioni né
autorizzazioni che consentano di irradiare più del venti per cento
rispettivamente delle reti televisive o radiofoniche analogiche e dei programmi
televisivi o radiofonici numerici, in ambito nazionale, trasmessi su frequenze
terrestri, sulla base del piano delle frequenze».
La sentenza della Corte n. 466 del 20 novembre 2002 muove dalla considerazione
della situazione di fatto allora esistente che, a suo giudizio, «non
garantisce... l'attuazione del principio del pluralismo informativo esterno,
che rappresenta uno degli "imperativi" ineludibili emergenti dalla
giurisprudenza costituzionale in materia».
Nell'ultima delle considerazioni in diritto, la Corte precisa che «la presente
decisione, concernente le trasmissioni televisive in ambito nazionale su
frequenze terrestri analogiche, non pregiudica il diverso futuro assetto che
potrebbe derivare dallo sviluppo della tecnica di trasmissione digitale
terrestre, con conseguente aumento delle risorse tecniche disponibili».
Dalla sentenza - i cui contenuti essenziali sono stati richiamati dai
Presidenti della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell'Autorità
garante della concorrenza e del mercato, nelle audizioni rese alle Commissioni
riunite VII e IX della Camera dei deputati il 10 settembre 2003 - discende,
pertanto, che, per poter considerare maturate le condizioni del diverso futuro
assetto derivante dall'espansione della tecnica di trasmissione digitale
terrestre e, quindi, per poter giudicare superabile il limite temporale fissato
nel dispositivo, deve necessariamente ricorrere la condizione che sia
intervenuto un effettivo arricchimento del pluralismo derivante da tale
espansione.
La legge a me inviata si fa carico di questo problema. Le norme che
disciplinano l'aspetto sopra considerato sono contenute nell'articolo 25, il
cui comma 1 stabilisce che, entro il 31 dicembre 2003, dovranno essere rese
attive reti televisive digitali terrestri, ponendo, in particolare, a carico
della società concessionaria del servizio pubblico (comma 2) l'obbligo di
predisporre impianti (blocchi di diffusione) che consentano il raggiungimento
del cinquanta per cento della popolazione entro il 1o gennaio 2004 e
del settanta per cento entro il 1o gennaio 2005. L'articolo 25,
comma 3, stabilisce inoltre che «l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, entro i dodici mesi successivi al 31 dicembre 2003, svolge un
esame della complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri
allo scopo di accertare: a) la quota di popolazione raggiunta dalle
nuove reti digitali terrestri; b) la presenza sul mercato di decoder
a prezzi accessibili; c) l'effettiva offerta al pubblico su tali reti
anche di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche».
Ciò premesso, ritengo di dover formulare alcune osservazioni in merito alla
compatibilità di talune disposizioni della legge in esame con la sentenza n.
466 del 2002 della Corte costituzionale.
Una prima osservazione riguarda il termine massimo assegnato all'Autorità per
effettuare detto esame: «entro i dodici mesi successivi al 31 dicembre 2003»
(articolo 25, comma 3). Questo lasso di tempo - molto ampio rispetto alle
presumibili occorrenze della verifica - si traduce, di fatto, in una proroga
del termine finale indicato dalla Corte costituzionale.
Una seconda osservazione concerne i poteri riconosciuti alla Autorità: questa,
entro i trenta giorni successivi al completamento dell'accertamento, invia una
relazione al Governo e alle competenti Commissioni parlamentari, «nella quale
verifica se sia intervenuto un effettivo ampliamento delle offerte disponibili
e del pluralismo nel settore televisivo ed eventualmente formula proposte di
interventi diretti a favorire l'ulteriore incremento dell'offerta di programmi
televisivi digitali terrestri e dell'accesso ai medesimi» (articolo 25, comma
3). Ne deriva che, se l'Autorità dovesse accertare, entro il termine
assegnatole, che le suesposte condizioni (raggiungimento della prestabilita
quota di popolazione da parte delle nuove reti digitali terrestri; presenza sul
mercato di decoder a prezzi accessibili; effettiva offerta al pubblico
su tali reti anche di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti
analogiche) non si sono verificate, non si avrebbe alcuna conseguenza certa. La
legge, infatti, non fornisce indicazioni in ordine al tipo e agli effetti dei
provvedimenti che dovrebbero seguire all'eventuale esito negativo
dell'accertamento.
Si consideri, inoltre, che il paragrafo 11, penultimo capoverso, delle
considerazioni in diritto della sentenza n. 466, recita: «D'altro canto, la
data del 31 dicembre 2003 offre margini temporali all'intervento del
legislatore per determinare le modalità della definitiva cessazione del regime
transitorio di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge n. 249 del 1997». Ne
consegue che il 1o gennaio 2004 può essere considerato come il dies a quo non di un nuovo regime
transitorio, ma dell'attuazione delle predette modalità di cessazione del
regime medesimo, che devono essere determinate dal Parlamento entro il 31
dicembre 2003. Si rende, inoltre, necessario indicare il dies
ad quem e, cioè, il termine di tale fase di
attuazione.
Tutto ciò detto in relazione alla compatibilità delle succitate disposizioni
della legge in esame con la sentenza n. 466 del 20 novembre 2002, non posso
esimermi dal richiamare l'attenzione del Parlamento su altre parti della legge
che - per quanto attiene al rispetto del pluralismo dell'informazione -
appaiono non in linea con la giurisprudenza della Corte costituzionale.
Si consideri, a tale proposito, che la sentenza della Corte costituzionale n.
826 del 1988 poneva come un imperativo la necessità di garantire «il massimo di
pluralismo esterno, onde soddisfare, attraverso una pluralità di voci
concorrenti, il diritto del cittadino all'informazione». E ancora, nella
sentenza n. 420 del 1994, la stessa Corte sottolineava l'indispensabilità di
«un'idonea disciplina che prevenga la formazione di posizioni dominanti».
Nell'ambito dei princìpi fissati dalla richiamata
giurisprudenza della Corte costituzionale si è mosso il messaggio da me inviato
alle Camere il 23 luglio 2002.
Per quanto riguarda la concentrazione dei mezzi finanziari, il sistema
integrato delle comunicazioni (SIC) - assunto dalla legge in esame come base di
riferimento per il calcolo dei ricavi dei singoli operatori di comunicazione -
potrebbe consentire, a causa della sua dimensione, a chi ne detenga il 20 per
cento (articolo 15, comma 2, della legge) di disporre di strumenti di
comunicazione in misura tale da dar luogo alla formazione di posizioni
dominanti.
Quanto al problema della raccolta pubblicitaria, si richiama la sentenza della
Corte costituzionale n. 231 del 1985 che, riprendendo princìpi
affermati in precedenti decisioni, richiede che sia evitato il pericolo «che la
radiotelevisione, inaridendo una tradizionale fonte di finanziamento della
libera stampa, rechi grave pregiudizio ad una libertà che la Costituzione fa
oggetto di energica tutela».
Si rende, infine, indispensabile espungere dal testo della legge il comma 14
dell'articolo 23, che rende applicabili alla realizzazione di reti digitali
terrestri le disposizioni del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, del
quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale con
la sentenza n. 303 del 25 settembre-1o ottobre 2003. Per la stessa
ragione, va soppresso il riferimento al predetto decreto legislativo dichiarato
incostituzionale, contenuto nell'articolo 5, comma 1, lettera l), e
nell'articolo 24, comma 3.
Per i motivi innanzi illustrati, chiedo, alle Camere - a norma dell'articolo
74, primo comma, della Costituzione - una nuova deliberazione in ordine alla
legge a me trasmessa il 5 dicembre 2003.
CIAMPI
n. 3184
presentato dal ministro delle comunicazioni
(GASPARRI)
di concerto con il ministro
dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)
con il ministro per gli affari
regionali
(LA LOGGIA)
e con il ministro per le politiche
comunitarie
(BUTTIGLIONE)
e sulle
PROPOSTE DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
CARRA, COLASIO, PASETTO (3274); MACCANICO (3286); SODA, GRIGNAFFINI (3303); PEZZELLA, BRIGUGLIO, CARUSO, CIRIELLI, GIULIO CONTI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FRAGALÀ, GHIGLIA, LA STARZA, LOSURDO, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MEROI, MIGLIORI, PATARINO, SCALIA, SERENA, VILLANI MIGLIETTA (3447); RIZZO, ARMANDO COSSUTTA, DILIBERTO, BELLILLO, MAURA COSSUTTA, NESI, PISTONE, SGOBIO, VERTONE (3454); GRIGNAFFINI, AMICI, BATTAGLIA, BELLILLO, BELLINI, BENVENUTO, BIMBI, BOATO, BOGI, BONITO, BORRELLI, BOVA, BUFFO, BULGARELLI, BURLANDO, CALZOLAIO, CAPITELLI, CARBONELLA, CARBONI, CARLI, CARRA, CENNAMO, CENTO, CHIAROMONTE, CHITI, CIALENTE, CIMA, COLASIO, MAURA COSSUTTA, CRISCI, DAMERI, DE BRASI, DE LUCA, TITTI DE SIMONE, DEIANA, DELBONO, DUCA, FOLENA, FUMAGALLI, GASPERONI, GENTILONI SILVERI, GIACCO, GIACHETTI, ALFONSO GIANNI, GIULIETTI, GRANDI, GRILLINI, GUERZONI, LION, TONINO LODDO, LOLLI, MARAN, MARIOTTI, MASCIA, MAZZUCA, MELANDRI, MERLO, MINNITI, MONTECCHI, MUSSI, NANNICINI, PANATTONI, PASETTO, PENNACCHI, PETRELLA, PINOTTI, PISA, PISTONE, RIZZO, ROCCHI, ROGNONI, ROTUNDO, RUSSO SPENA, RUTA, RUZZANTE, SABATTINI, SANDI, SANTAGATA, SASSO, SCIACCA, SODA, SPINI, STRADIOTTO, SUSINI, TUCCILLO, VALPIANA, VERNETTI, VERTONE, VIANELLO, VIGNI, VILLETTI, VIOLANTE, VOLPINI, ZANELLA, ZANI, ZANOTTI, ZUNINO (3567); BURANI PROCACCINI (3588); FASSINO, BOGI, VIOLANTE, INNOCENTI, CALZOLAIO, MAGNOLFI, RUZZANTE, DUCA, GRIGNAFFINI, LEONI, ALBONETTI, GIULIETTI, PANATTONI, ROGNONI, BUFFO, MELANDRI, CAPITELLI, CARLI, CHIAROMONTE, LOLLI, MARTELLA, SASSO, TOCCI, ADDUCE, DE LUCA, MAZZARELLO, RAFFALDINI, SUSINI, TIDEI, ABBONDANZIERI, AMICI, ANGIONI, BENVENUTO, BIELLI, BOLOGNESI, BORRELLI, BOVA, BUGLIO, BURLANDO, CHIANALE, CRUCIANELLI, DIANA, FOLENA, GALEAZZI, GAMBINI, GASPERONI, GIACCO, GRANDI, LABATE, LUCÀ, LULLI, LUONGO, MANZINI, RAFFAELLA MARIANI, MINNITI, MOTTA, NIGRA, OLIVERIO, OTTONE, PREDA, QUARTIANI, RAVA, ROSSIELLO, ROTUNDO, RUGGHIA, SANDI, SEDIOLI, SINISCALCHI, SPINI, STRAMACCIONI, TOLOTTI, VIGNI, BATTAGLIA, BELLINI, BONITO, CARBONI, CAZZARO, CHITI, CRISCI, DE BRASI, ALBERTA DE SIMONE, FILIPPESCHI, GRILLINI, LUCIDI, MANCINI, OLIVIERI, POLLASTRINI, RANIERI, SERENI, ZANOTTI (3689)
APPROVATI, IN UN TESTO UNIFICATO,
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
il 3 aprile 2003 (v. stampato Senato n. 2175)
MODIFICATO DAL SENATO DELLA
REPUBBLICA
il 22 luglio 2003 (v. stampato Camera n.
310-434-436-1343-1372-2486-2913-2919-2965-3035-3043-3098-3106-3184-3274-3286-3303-3447-3454-3567-3588-3689-B)
NUOVAMENTE MODIFICATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI
il 2 ottobre 2003 (v. stampato Senato n. 2175-B)
APPROVATO DAL SENATO DELLA
REPUBBLICA
il 2 dicembre 2003
Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione
Capo I
PRINCÌPI GENERALI
Art. 1.
(Ambito di applicazione e finalità).
1. La presente legge individua i princìpi generali
che informano l'assetto del sistema radiotelevisivo nazionale, regionale e
locale, e lo adegua all'avvento della tecnologia digitale e al processo di
convergenza tra la radiotelevisione e altri settori delle comunicazioni
interpersonali e di massa, quali le telecomunicazioni, l'editoria, anche
elettronica, ed INTERNET in tutte le sue applicazioni.
2. Sono comprese nell'ambito di applicazione della presente legge le trasmissioni
di programmi televisivi, di programmi radiofonici e di programmi-dati, anche ad
accesso condizionato, nonché la fornitura di servizi interattivi associati e di
servizi di accesso condizionato, su frequenze terrestri, via cavo e via
satellite.
Art. 2.
(Definizioni).
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) «programmi televisivi» e «programmi radiofonici» l'insieme,
predisposto da un fornitore, dei contenuti unificati da un medesimo marchio
editoriale e destinati alla fruizione del pubblico, rispettivamente, mediante
la trasmissione televisiva o radiofonica con ogni mezzo; l'espressione
«programmi» riportata senza specificazioni si intende riferita a programmi sia
televisivi che radiofonici;
b) «programmi-dati» i servizi di informazione costituiti da prodotti
editoriali elettronici, trasmessi da reti radiotelevisive e diversi dai
programmi radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale, incluse le
pagine informative teletext e le pagine di dati;
c) «operatore di rete» il soggetto titolare del diritto di
installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica
su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di
impianti di messa in onda, multiplazione,
distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali
che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti;
d) «fornitore di contenuti» il soggetto che ha la responsabilità
editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici e dei
relativi programmi-dati destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato
su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni
altro mezzo di comunicazione elettronica e che è legittimato a svolgere le
attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o
dei suoni e dei relativi dati;
e) «fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso
condizionato» il soggetto che fornisce, attraverso l'operatore di rete, servizi
al pubblico di accesso condizionato mediante distribuzione agli utenti di
chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla
fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero
che fornisce servizi della società dell'informazione ai sensi dell'articolo 1,
numero 2), della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 giugno 1998, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 20 luglio 1998, ovvero fornisce una guida elettronica ai
programmi;
f) «accesso condizionato» ogni misura e sistema tecnico in base ai quali
l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a
preventiva ed individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio;
g) «sistema integrato delle comunicazioni» il settore economico che
comprende le imprese radiotelevisive e quelle di produzione e distribuzione,
qualunque ne sia la forma tecnica, di contenuti per programmi televisivi o
radiofonici; le imprese dell'editoria quotidiana, periodica, libraria, elettronica,
anche per il tramite di INTERNET; le imprese di produzione e distribuzione,
anche al pubblico finale, delle opere cinematografiche; le imprese
fonografiche; le imprese di pubblicità, quali che siano il mezzo o le modalità
di diffusione;
h) «servizio pubblico generale radiotelevisivo» il pubblico servizio
esercitato su concessione nel settore radiotelevisivo mediante la complessiva
programmazione, anche non informativa, della società concessionaria, secondo le
modalità e nei limiti indicati dalla presente legge e dalle altre norme di
riferimento;
i) «ambito nazionale» l'esercizio dell'attività di radiodiffusione
televisiva o radiofonica non limitata all'ambito locale;
l) «ambito locale» l'esercizio dell'attività di radiodiffusione
televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori a sei, anche non
limitrofi, purché con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione
nazionale; l'ambito è denominato «regionale» o «provinciale» quando il bacino
di esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva è unico e ricade nel
territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l'emittente non
trasmette in altri bacini; l'espressione «ambito locale» riportata senza
specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale
o provinciale;
m) «opere europee» le opere originarie:
1) di Stati membri dell'Unione europea;
2) di Stati terzi europei che siano parti della Convenzione europea sulla
televisione transfrontaliera, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989 e resa
esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, purché le opere siano realizzate
da uno o più produttori stabiliti in uno di questi Stati o siano prodotte sotto
la supervisione e il controllo effettivo di uno o più produttori stabiliti in
uno di questi Stati oppure il contributo dei co-produttori
di tali Stati sia prevalente nel costo totale della co-produzione e questa non
sia controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali Stati;
3) di altri Stati terzi europei, realizzate in via esclusiva, o in co-produzione
con produttori stabiliti in uno o più Stati membri dell'Unione europea, da
produttori stabiliti in uno o più Stati terzi europei con i quali la Comunità
europea abbia concluso accordi nel settore dell'audiovisivo, qualora queste
opere siano realizzate principalmente con il contributo di autori o lavoratori
residenti in uno o più Stati europei.
Art. 3.
(Princìpi fondamentali).
1. Sono princìpi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali.
Art. 4.
(Princìpi a garanzia degli utenti).
1. La disciplina del sistema radiotelevisivo, a tutela degli utenti,
garantisce:
a) l'accesso dell'utente, secondo criteri di non discriminazione, ad
un'ampia varietà di informazioni e di contenuti offerti da una pluralità di
operatori nazionali e locali, favorendo a tale fine la fruizione e lo sviluppo,
in condizioni di pluralismo e di libertà di concorrenza, delle opportunità
offerte dall'evoluzione tecnologica da parte dei soggetti che svolgono o
intendono svolgere attività nel sistema delle comunicazioni;
b) la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali
della persona, essendo, comunque, vietate le trasmissioni che contengono
messaggi cifrati o di carattere subliminale, o che contengono incitamenti
all'odio comunque motivato o che, anche in relazione all'orario di
trasmissione, possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei
minori, o che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata o
pornografiche, salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso
condizionato che comunque impongano l'adozione di un sistema di controllo
specifico e selettivo;
c) la diffusione di trasmissioni pubblicitarie e di televendite leali ed
oneste, che rispettino la dignità della persona, non evochino discriminazioni
di razza, sesso e nazionalità, non offendano convinzioni religiose o ideali,
non inducano a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e
l'ambiente, non possano arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, non
siano inserite nei cartoni animati destinati ai bambini o durante la
trasmissione di funzioni religiose e siano riconoscibili come tali e distinte
dal resto dei programmi con mezzi di evidente percezione con esclusione di
quelli che si avvalgono di una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei
programmi, fermi gli ulteriori limiti e divieti previsti dalle leggi vigenti;
d) la diffusione di trasmissioni sponsorizzate che rispettino la
responsabilità e l'autonomia editoriale del fornitore di contenuti nei
confronti della trasmissione, siano riconoscibili come tali e non stimolino
all'acquisto o al noleggio dei prodotti o dei servizi dello sponsor, salvi
gli ulteriori limiti e divieti stabiliti dalle leggi vigenti in relazione alla
natura dell'attività dello sponsor o all'oggetto della trasmissione;
e) la trasmissione di apposita rettifica, quando l'interessato si
ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni o notizie
contrarie a verità, purché tale rettifica non abbia contenuto che possa dare
luogo a responsabilità penali o civili e non sia contraria al buon costume;
f) la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi
nazionali e locali in chiaro, ponendo limiti alla capacità trasmissiva
destinata ai programmi criptati e garantendo
l'adeguata copertura del territorio nazionale o locale; la presente
disposizione non si applica per la diffusione via satellite;
g) la diffusione su programmi in chiaro, in diretta o in differita,
delle trasmissioni televisive che abbiano ad oggetto eventi, nazionali e non,
indicati in un'apposita lista approvata con deliberazione dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni in quanto aventi particolare rilevanza per la
società.
2. È favorita la ricezione da parte dei cittadini con disabilità
sensoriali dei programmi radiotelevisivi, prevedendo a tale fine l'adozione di
idonee misure, sentite le associazioni di categoria.
3. Il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e degli enti nel
settore radiotelevisivo è effettuato nel rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali, nonché della dignità umana, con particolare riferimento alla
riservatezza e all'identità personale, in conformità alla legislazione vigente
in materia.
Art. 5.
(Princìpi a salvaguardia del pluralismo e della
concorrenza del sistema radiotelevisivo).
1. Il sistema radiotelevisivo, a garanzia del pluralismo dei mezzi di
comunicazione radiotelevisiva, si conforma ai seguenti princìpi:
a) tutela della concorrenza nel mercato radiotelevisivo e dei mezzi di
comunicazione di massa e nel mercato della pubblicità e tutela del pluralismo
dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, vietando a tale fine la
costituzione o il mantenimento di posizioni lesive del pluralismo, secondo i
criteri fissati nella presente legge, anche attraverso soggetti controllati o
collegati, ed assicurando la massima trasparenza degli assetti societari;
b) previsione di differenti titoli abilitativi per lo svolgimento delle
attività di operatore di rete o di fornitore di contenuti televisivi o di
fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi
associati o di servizi di accesso condizionato, con la previsione del regime dell'autorizzazione
per l'attività di operatore di rete, per le attività di fornitore di contenuti
televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di
servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato;
l'autorizzazione non comporta l'assegnazione delle radiofrequenze, che è
effettuata con distinto provvedimento in applicazione della deliberazione
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001, n.
435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni;
c) previsione di titoli abilitativi distinti per lo svolgimento,
rispettivamente, su frequenze terrestri o via cavo o via satellite, anche da
parte dello stesso soggetto, delle attività di cui alla lettera b) e
previsione di una sufficiente durata dei relativi titoli abilitativi, comunque
non inferiore a dodici anni per le attività su frequenze terrestri in tecnica
digitale, con possibilità di rinnovo per eguali periodi;
d) previsione di titoli distinti per lo svolgimento delle attività di
fornitura di cui alla lettera b), rispettivamente, in ambito nazionale o
in ambito locale, quando le stesse siano esercitate su frequenze terrestri,
stabilendo, comunque, che uno stesso soggetto o soggetti tra di loro in
rapporto di controllo o di collegamento non possono essere, contemporaneamente,
titolari di autorizzazione per la fornitura di contenuti in ambito nazionale e
in ambito locale e che non possono essere rilasciate autorizzazioni che
consentano ad ogni fornitore di contenuti in ambito locale di irradiare nello
stesso bacino più del 20 per cento di programmi televisivi numerici in ambito
locale;
e) obbligo per gli operatori di rete:
1) di garantire parità di trattamento ai fornitori di contenuti non
riconducibili a società collegate e controllate, rendendo disponibili a questi
ultimi le stesse informazioni tecniche messe a disposizione dei fornitori di
contenuti riconducibili a società collegate e controllate;
2) di non effettuare discriminazioni nello stabilire gli opportuni accordi
tecnici in materia di qualità trasmissiva e
condizioni di accesso alla rete fra soggetti autorizzati a fornire contenuti
appartenenti a società controllanti, controllate o collegate e fornitori
indipendenti di contenuti e servizi, prevedendo, comunque, che gli operatori di
rete cedano la propria capacità trasmissiva a
condizioni di mercato nel rispetto dei princìpi e dei
criteri fissati dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in
tecnica digitale, di cui alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS;
3) di utilizzare, sotto la propria responsabilità, le informazioni ottenute dai
fornitori di contenuti non riconducibili a società collegate e controllate,
esclusivamente per il fine di concludere accordi tecnici e commerciali di
accesso alla rete, con divieto di trasmettere a società controllate o collegate
o a terzi le informazioni ottenute;
f) i fornitori di contenuti, in caso di cessione dei diritti di
sfruttamento degli stessi, sono tenuti a farlo senza pratiche discriminatorie
tra le diverse piattaforme distributive, alle condizioni di mercato, fermi
restando il rispetto dei diritti di esclusiva, le norme in tema di diritto
d'autore e la libera negoziazione tra le parti;
g) obbligo di separazione contabile per le imprese operanti nel settore
delle comunicazioni radiotelevisive in tecnica digitale, al fine di consentire
l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione alle
infrastrutture di comunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al
servizio pubblico generale, la valutazione dell'attività di installazione e
gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura dei contenuti o
dei servizi, ove svolte dallo stesso soggetto, e la verifica dell'insussistenza
di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie, prevedendo, comunque, che:
1) il fornitore di contenuti in ambito nazionale che sia anche fornitore di
servizi adotti un sistema di contabilità separata per ciascuna autorizzazione;
2) l'operatore di rete in ambito televisivo nazionale che sia anche fornitore
di contenuti e fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di
accesso condizionato sia tenuto alla separazione societaria; la presente
disposizione non si applica alle emittenti televisive che diffondono
esclusivamente via cavo o via satellite nonché ai fornitori di contenuti in
ambito locale e agli operatori di rete in ambito locale;
h) diritto di tutti i fornitori di contenuti radiotelevisivi di
effettuare collegamenti in diretta e di trasmettere dati e informazioni
all'utenza sulle stesse frequenze assegnate;
i) previsione di specifiche forme di tutela dell'emittenza
in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge;
l) la titolarità di concessione o di autorizzazione per la
radiodiffusione sonora o televisiva dà diritto di ottenere dal comune
competente il rilascio di concessione edilizia per gli impianti di diffusione e
di collegamento eserciti e per le relative infrastrutture compatibilmente con
la disciplina del decreto legislativo 4 settembre 2002, n.198.
2. All'articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole: «il 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 10 per cento».
Art. 6.
(Princìpi generali in materia di informazione e di
ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore radiotelevisivo).
1. L'attività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente
esercitata, costituisce un servizio di interesse generale ed è svolta nel
rispetto dei princìpi di cui al presente capo.
2. La disciplina dell'informazione radiotelevisiva, comunque, garantisce:
a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo
tale da favorire la libera formazione delle opinioni, comunque non consentendo
la sponsorizzazione dei notiziari;
b) la trasmissione quotidiana di telegiornali o giornali radio da parte
dei soggetti abilitati a fornire contenuti in ambito nazionale o locale su
frequenze terrestri;
c) l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di
informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parità di
trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla
legge;
d) la trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali degli
organi costituzionali indicati dalla legge;
e) l'assoluto divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di
manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle
informazioni.
3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce ulteriori
regole per le emittenti radiotelevisive in ambito nazionale per rendere
effettiva l'osservanza dei princìpi di cui al
presente capo nei programmi di informazione e di propaganda.
4. La presente legge individua gli ulteriori e specifici compiti e obblighi di
pubblico servizio che la società concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo è tenuta ad adempiere nell'ambito della sua complessiva
programmazione, anche non informativa, ivi inclusa la produzione di opere
audiovisive europee realizzate da produttori indipendenti, al fine di favorire
l'istruzione, la crescita civile e il progresso sociale, di promuovere la
lingua italiana e la cultura, di salvaguardare l'identità nazionale e di
assicurare prestazioni di utilità sociale.
5. Il contributo pubblico percepito dalla società concessionaria del servizio
pubblico generale radiotelevisivo, risultante dal canone di abbonamento alla
radiotelevisione, è utilizzabile esclusivamente ai fini dell'adempimento dei
compiti di servizio pubblico generale affidati alla stessa, con periodiche
verifiche di risultato e senza turbare le condizioni degli scambi e della
concorrenza nella Comunità europea. Ferma la possibilità per la società
concessionaria di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive
con pubbliche amministrazioni, sono escluse altre forme di finanziamento
pubblico in suo favore.
Art. 7.
(Principi generali in materia di emittenza
radiotelevisiva di ambito locale).
1. L'emittenza radiotelevisiva di ambito locale
valorizza e promuove le culture regionali o locali, nel quadro dell'unità
politica, culturale e linguistica del Paese. Restano ferme le norme a tutela
delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.
2. La disciplina del sistema di radiodiffusione televisiva tutela l'emittenza in ambito locale e riserva, comunque, un terzo
della capacità trasmissiva, determinata con
l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione
televisiva su frequenze terrestri, ai soggetti titolari di autorizzazione alla
fornitura di contenuti destinati alla diffusione in tale ambito.
3. Un medesimo soggetto non può detenere più di tre concessioni o
autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva all'interno di ciascun bacino
di utenza in ambito locale e più di sei per bacini regionali anche non
limitrofi. Alle emittenti che trasmettono in ambito provinciale, fermi restando
i limiti fissati all'articolo 2, comma 1, lettera l), è consentito di
trasmettere, indipendentemente dal numero delle concessioni o delle
autorizzazioni, in un'area di servizio complessiva non superiore ai sei bacini
regionali sopra indicati. È consentita la programmazione anche unificata sino
all'intero arco della giornata. Nel limite massimo di sei concessioni o
autorizzazioni sono considerate anche quelle detenute all'interno di ciascun
bacino di utenza. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale è consentito ai
soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in
vigore della presente legge di proseguire nell'esercizio anche nei bacini
eccedenti i predetti limiti. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano anche alle emissioni televisive provenienti da Campione d'Italia.
4. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle
frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale le emittenti
radiotelevisive locali possono trasmettere programmi ovvero messaggi
pubblicitari differenziati per non oltre un quarto delle ore di trasmissione
giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di
utenza per il quale è rilasciata la concessione o l'autorizzazione.
Successivamente all'attuazione dei predetti piani, tale facoltà è consentita ai
titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti in ambito locale. Alle
emittenti radiotelevisive locali è consentito, anche ai predetti fini di
trasmissione di programmi e messaggi pubblicitari differenziati, di diffondere
i propri programmi attraverso più impianti di messa in onda, nonché di
utilizzare, su base di non interferenza, i collegamenti di telecomunicazioni a
tale fine necessari. Alle medesime è, altresì, consentito di utilizzare i collegamenti
di telecomunicazioni necessari per le comunicazioni e i transiti di servizio,
per la trasmissione dati indipendentemente dall'ambito di copertura e dal mezzo
trasmissivo, per i tele allarmi direzionali e per i
collegamenti fissi e temporanei tra emittenti. L'utilizzazione di tutti i
predetti collegamenti di telecomunicazioni non comporta il pagamento di
ulteriori canoni o contributi oltre quello stabilito per l'attività di
radiodiffusione sonora e televisiva locale.
5. Le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegnano
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge a
trasmettere televendite per oltre l'80 per cento della propria programmazione
non sono soggette al limite di affollamento del 40 per cento previsto
dall'articolo 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990, n. 223, come
modificato dal comma 6 del presente articolo, nonché agli obblighi informativi
previsti per le emittenti televisive locali. Tali emittenti non possono
beneficiare di contributi, provvidenze o incentivi previsti in favore delle
emittenti radiotelevisive locali dalla legislazione vigente. Entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le
competenti Commissioni parlamentari, è adottato un apposito regolamento dal
Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, in cui vengono definiti i criteri, secondo il principio di proporzionalità,
per la revoca di contributi, provvidenze o incentivi previsti in favore delle
emittenti radiofoniche e televisive che diffondano messaggi pubblicitari
ingannevoli, con particolare attenzione alla diffusione reiterata di messaggi
volti all'abuso della credulità popolare anche in considerazione dell'attività
del Comitato di controllo di cui all'articolo 3 del «Codice di
autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di
beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi
relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto,
superenalotto, totocalcio, totogol,
totip, lotterie e giochi similari», costituito in data 24 luglio 2002, e delle
eventuali violazioni riscontrate dal medesimo Comitato.
6. All'articolo 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le
parole: «35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento».
7. Alle emittenti televisive in ambito locale le cui trasmissioni siano
destinate unicamente al territorio nazionale, ad eccezione delle trasmissioni
effettuate in interconnessione, in deroga alle disposizioni di cui alla
direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, e successive
modificazioni, in tema di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di
opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali, sono consentite, oltre a
quelle inserite nelle pause naturali delle opere medesime, due interruzioni
pubblicitarie per ogni atto o tempo indipendentemente dalla durata delle opere
stesse; per le opere di durata programmata compresa tra novanta e centonove
minuti sono consentite analogamente due interruzioni pubblicitarie per ogni
atto o tempo; per le opere di durata programmata uguale o superiore a
centodieci minuti sono consentite tre interruzioni pubblicitarie più una
interruzione supplementare ogni quarantacinque minuti di durata programmata
ulteriore ai centodieci minuti. Si intende per durata programmata il tempo di
trasmissione compreso tra l'inizio della sigla di apertura e la fine della
sigla di chiusura del programma oltre alla pubblicità inserita, come previsto
nella programmazione del palinsesto.
8. All'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, come
modificato dall'articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dall'articolo
12, comma 1, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, le parole: «e attraverso
giornali quotidiani e periodici di informazione» sono sostituite dalle
seguenti: «, attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e le
emittenti radiotelevisive locali». All'articolo 4, comma 1, della legge 5
febbraio 1992, n. 175, come modificato dall'articolo 3 della legge 26 febbraio
1999, n. 42, e dall'articolo 12, comma 4, della legge 14 ottobre 1999, n. 362,
le parole: «e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione» sono
sostituite dalle seguenti: «, attraverso giornali quotidiani e periodici di
informazione e le emittenti radiotelevisive locali».
9. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n.430,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «;per le emittenti radiofoniche si
considerano presenti alle manifestazioni anche gli ascoltatori che intervengono
alle stesse attraverso collegamento radiofonico, ovvero qualsivoglia altro
collegamento a distanza».
10. Le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche
economici destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di
spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente
impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15
per cento a favore dell'emittenza privata televisiva
locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione
europea e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e
periodici.
11. Le somme di cui al comma 10 sono quelle destinate alle spese per acquisto
di spazi pubblicitari, esclusi gli oneri relativi alla loro realizzazione.
12. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche economici sono tenuti
a dare comunicazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle
somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi
sui mezzi di comunicazione di massa. L'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni,
vigila sulla diffusione della comunicazione pubblica a carattere pubblicitario
sui diversi mezzi di comunicazione di massa. I pubblici ufficiali e gli
amministratori degli enti pubblici che non adempiono agli obblighi di cui al
comma 10 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da un minimo di 1.040 euro a un massimo di 5.200 euro. Competente
all'accertamento, alla contestazione e all'applicazione della sanzione è
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Si applicano le disposizioni
contenute nel Capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
13. L'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio
1987, n. 67, e successive modificazioni, agli articoli 4 e 8 della legge 7
agosto 1990, n. 250, e all'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è altresì
previsto anche per i canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite,
con esclusione di quelli ad accesso condizionato, come definiti dall'articolo
1, lettera c), del regolamento concernente la promozione della
distribuzione e della produzione di opere europee, di cui alla deliberazione
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 16 marzo 1999, n. 9/1999,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, che si
impegnano a trasmettere programmi di informazione alle condizioni previste
dall'articolo 7 del citato decreto-legge n. 323 del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 422 del 1993.
14. All'articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive
modificazioni, le parole: «il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in
ambito locale» sono sostituite dalle seguenti: «il 25 per cento per la
radiodiffusione sonora in ambito locale».
15. All'articolo 8, comma 9, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive
modificazioni, le parole: «il 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il
25 per cento».
16. La trasmissione di dati e di informazioni all'utenza di cui all'articolo 3,
comma 17, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, può
comprendere anche la diffusione di inserzioni pubblicitarie.
17. Le sanzioni amministrative irrogate a imprese radiofoniche o televisive
locali ai sensi dell'articolo 174-bis della legge 22 aprile 1941, n.
633, come modificato dall'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.
68, vengono ridotte come segue, qualora l'impresa radiofonica o televisiva locale
abbia provveduto a regolarizzare entro la data di entrata in vigore della
presente legge la propria posizione relativamente alla violazione contestata:
riduzione a un decimo dell'importo minimo qualora le sanzioni amministrative
contestate siano di importo inferiore o pari a 50.000 euro; riduzione a un
ventesimo dell'importo minimo qualora le sanzioni amministrative contestate
siano di importo eccedente 50.000 euro. Il pagamento delle sanzioni
amministrative così ridotte dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2003. Qualora
l'importo dovuto sia superiore a 5.000 euro potrà essere corrisposto in tre
rate con scadenza 31 dicembre 2003, 28 febbraio 2004 e 30 aprile 2004.
Art. 8.
(Diffusioni interconnesse).
1. All'articolo 21, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo le
parole: «sei ore» sono inserite le seguenti: «per le emittenti radiofoniche e
le dodici ore per le emittenti televisive. La variazione dell'orario di
trasmissione in contemporanea da parte dei soggetti autorizzati è consentita
previa comunicazione al Ministero delle comunicazioni, da inoltrare con un
anticipo di almeno quindici giorni».
2. Le diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse, comunque
realizzate, devono evidenziare, durante i predetti programmi, l'autonoma e
originale identità locale e le relative denominazioni identificative di
ciascuna emittente.
3. All'articolo 39, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, dopo le parole: «sei ore di durata
giornaliera» sono inserite le seguenti: «per le emittenti radiofoniche e di
dodici ore di durata giornaliera per le emittenti televisive».
4. Le imprese di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale che intendono
interconnettere sulla base di preventive intese,
ovvero previa costituzione di un consorzio, i propri impianti al fine di
diffondere contemporaneamente le medesime produzioni presentano richiesta di
autorizzazione al Ministero delle comunicazioni, che provvede entro un mese;
trascorso tale termine senza che il Ministero medesimo si sia espresso,
l'autorizzazione si intende rilasciata.
5. L'autorizzazione rilasciata ai consorzi di emittenti locali o alle emittenti
di intesa tra loro, che ne abbiano presentato richiesta, a trasmettere in
contemporanea per un tempo massimo di dodici ore al giorno sul territorio
nazionale comporta la possibilità per detti soggetti di emettere nel tempo di
interconnessione programmi di acquisto o produzione del consorzio ovvero
programmi di emittenti televisive estere operanti sotto la giurisdizione di
Stati membri dell'Unione europea ovvero di Stati che hanno ratificato la citata
Convenzione resa esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, nonché i
programmi satellitari. In caso di eventuale interconnessione con canali
satellitari o con emittenti televisive estere questa potrà avvenire per un
tempo limitato al 50 per cento di quello massimo stabilito per
l'interconnessione.
6. Alle imprese di radiodiffusione sonora è fatto divieto di utilizzo parziale
o totale della denominazione che contraddistingue la programmazione comune in
orari diversi da quelli delle diffusioni interconnesse.
7. Le diffusioni interconnesse da parte di imprese di radiodiffusione sonora o
televisiva in ambito locale sono disciplinate dall'articolo 21 della legge 6
agosto 1990, n. 223, salvo quanto previsto dal presente articolo.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle diffusioni
radiofoniche in contemporanea o interconnesse tra emittenti che formano
circuiti a prevalente carattere comunitario sempreché
le stesse emittenti, durante le loro trasmissioni comuni, diffondano messaggi
pubblicitari nei limiti previsti per le emittenti comunitarie. L'applicazione
di sanzioni in materia pubblicitaria esclude il beneficio di cui al presente
comma.
Art. 9.
(Disposizioni in materia di risanamento degli impianti radiotelevisivi).
1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, è aggiunto il
seguente periodo: «Ai soggetti titolari legittimamente operanti, interessati da
ordinanze di riduzione a conformità di impianti di radiodiffusione per esigenze
di carattere urbanistico, ambientale o sanitario, che abbiano presentato agli
organi periferici del Ministero delle comunicazioni piani di risanamento,
ottenendo autorizzazione alla modifica degli impianti, cui hanno ottemperato
nel termine di centottanta giorni, si applicano le sanzioni di cui al precedente
periodo, ridotte di un terzo».
Art. 10.
(Tutela dei minori nella programmazione televisiva).
1. Fermo restando il rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti a
tutela dei minori e in particolare delle norme contenute nell'articolo 8, comma
1, e nell'articolo 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le
emittenti televisive devono osservare le disposizioni per la tutela dei minori
previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29
novembre 2002. Eventuali integrazioni, modifiche o adozione di nuovi documenti
di autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro delle
comunicazioni, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla
legge 23 dicembre 1997, n. 451.
2. Le emittenti televisive sono altresì tenute a garantire, anche secondo
quanto stabilito nel Codice di cui al comma 1, l'applicazione di specifiche
misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore
16,00 alle ore 19,00 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai
minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ad
ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria. Specifiche misure
devono essere osservate nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti
sportivi, in particolare calcistici, anche al fine di contribuire alla
diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e
rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza legati allo
svolgimento di manifestazioni sportive.
3. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi, oltre
che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot, è disciplinato con
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n.400, dal Ministro delle comunicazioni, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro
per le pari opportunità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
4. Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente
articolo, e di cui ai commi da 10 a 13 dell'articolo 15 della legge 6 agosto
1990, n.223, provvede la Commissione per i servizi e
i prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione
con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori,
anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 6), della
legge 31 luglio 1997, n.249, sono aggiunti, in fine,
i seguenti periodi: «In caso di inosservanza delle norme in materia di tutela
dei minori, ivi comprese quelle previste dal Codice di autoregolamentazione TV
e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni, la
Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità delibera l'irrogazione
delle sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n.223. Le sanzioni si applicano anche se il fatto
costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale. Alle sanzioni
inflitte sia dall'Autorità che dal Comitato di applicazione del Codice di
autoregolamentazione TV e minori viene data adeguata pubblicità e la emittente
sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari diffusi in ore di massimo o di
buon ascolto».
5. In caso di violazione delle norme in materia di tutela dei minori, le
sanzioni sono applicate direttamente secondo le procedure previste dal comma 3
dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n.223, e
non secondo quelle indicate dai commi 1 e 2 dell'articolo 31 della medesima
legge n. 223 del 1990, e dalle sezioni I e II del Capo I della legge 24
novembre 1981, n.689. Il Ministero delle
comunicazioni fornisce supporto organizzativo e logistico all'attività del
Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori
mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza ulteriori oneri a
carico del bilancio dello Stato.
6. I limiti minimo e massimo della sanzione pecuniaria prevista al comma 3
dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n.223,
sono elevati, in caso di violazione di norme in materia di tutela dei minori,
rispettivamente a 25.000 e 350.000 euro.
7. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenta al Parlamento, entro
il 31 marzo di ogni anno, una relazione in materia di tutela dei diritti dei
minori, sui provvedimenti adottati e sulle eventuali sanzioni irrogate. Ogni
sei mesi, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni invia alla Commissione
parlamentare per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n.451, una relazione informativa sullo svolgimento delle
attività di sua competenza in materia di tutela dei diritti dei minori, con
particolare riferimento a quelle previste dal presente articolo, corredata da eventuali
segnalazioni, suggerimenti o osservazioni.
8. All'articolo 114, comma 6, del codice di procedura penale, dopo il primo
periodo, è inserito il seguente: «È altresì vietata la pubblicazione di
elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione
dei suddetti minorenni».
9. Il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, con decreto da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone la realizzazione
di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo,
nonché di trasmissioni con le stesse finalità rivolte ai genitori, utilizzando
a tale fine anche la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi in orari di
buon ascolto, con particolare riferimento alle trasmissioni effettuate dalla
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
10. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee, previste
dall'arti-colo 2, comma 1, della legge 30 aprile 1998, n. 122, devono
comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle
di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonché produzioni e programmi
adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti.
Il tempo minimo di trasmissione riservato a tali opere e programmi è
determinato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Art. 11.
(Principio di tutela della produzione audiovisiva europea).
1. I fornitori di contenuti televisivi favoriscono lo sviluppo e la
diffusione della produzione audiovisiva europea anche secondo quanto previsto,
con riferimento ai produttori indipendenti, dall'articolo 2 della legge 30
aprile 1998, n. 122, e riservano, comunque, ad opere europee la maggior parte
del loro tempo di trasmissione in ambito nazionale su frequenze terrestri,
escluso il tempo destinato a notiziari, a manifestazioni sportive, a giochi
televisivi, alla pubblicità oppure a servizi di teletext, a dibattiti e
a televendite. Deroghe possono essere richieste all'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni secondo quanto disposto dall'articolo 5 del citato
regolamento di cui alla deliberazione della stessa Autorità 16 marzo 1999, n.
9/1999.
Art. 12.
(Uso efficiente dello spettro elettromagnetico).
1. Lo spettro elettromagnetico costituisce risorsa essenziale ai fini
dell'attività radiotelevisiva. I soggetti che svolgono attività di
radiodiffusione sono tenuti ad assicurare un uso efficiente delle frequenze
radio ad essi assegnate, ed in particolare a:
a) garantire l'integrità e l'efficienza della propria rete;
b) minimizzare l'impatto ambientale in conformità alla normativa
urbanistica e ambientale nazionale, regionale, provinciale e locale;
c) evitare rischi per la salute umana, nel rispetto della normativa
nazionale e internazionale;
d) garantire la qualità dei segnali irradiati, conformemente alle
prescrizioni tecniche fissate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
e a quelle emanate in sede internazionale;
e) assicurare adeguata copertura del bacino di utenza assegnato e
risultante dal titolo abilitativo;
f) assicurare che le proprie emissioni non provochino interferenze con
altre emissioni lecite di radiofrequenze.
2. Il mancato rispetto dei princìpi di cui al
comma 1 o, comunque, il mancato utilizzo delle radiofrequenze assegnate
comporta la revoca ovvero la riduzione dell'assegnazione. Tali misure sono
adottate dallo stesso organo che ha assegnato le radiofrequenze, qualora il
soggetto interessato, avvisato dell'inizio del procedimento e invitato a
regolarizzare la propria attività di trasmissione, non vi provveda nel termine
di sei mesi dalla data di ricezione dell'ingiunzione.
3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta e aggiorna il piano nazionale
di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale
garantendo, su tutto il territorio dello Stato, un uso efficiente e
pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme copertura, una
razionale distribuzione delle risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale
e locale, in conformità con i princìpi della presente
legge, e una riserva in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla
legge.
4. L'assegnazione delle radiofrequenze avviene secondo criteri pubblici,
obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.
5. Il piano di assegnazione e le successive modificazioni e integrazioni sono
sottoposti al parere delle regioni in ordine all'ubicazione degli impianti e,
al fine di tutelare le minoranze linguistiche, all'intesa con le regioni
autonome Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e con le province autonome di
Trento e di Bolzano. I pareri e le intese sono acquisiti secondo le procedure
previste dall'articolo 1 della legge 30 aprile 1998, n. 122.
6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento, nel
rispetto e in attuazione della legislazione vigente, definisce i criteri
generali per l'installazione di reti di comunicazione elettronica, garantendo
che i relativi permessi siano rilasciati dalle amministrazioni competenti nel
rispetto dei criteri di parità di accesso ai fondi e al sottosuolo, di equità,
di proporzionalità e di non discriminazione.
7. Per i casi in cui non sia possibile rilasciare nuovi permessi di installazione
oppure per finalità di tutela del pluralismo e di garanzia di una effettiva
concorrenza, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, con
proprio regolamento, le modalità di condivisione di infrastrutture, di impianti
di trasmissione e di apparati di rete.
Art. 13.
(Autorità per le garanzie nelle comunicazioni).
1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'esercizio dei
compiti ad essa affidati dalla legge, assicura il rispetto dei diritti
fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni, anche
radiotelevisive.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte anche attraverso i Comitati
regionali per le comunicazioni (CORECOM) la cui disciplina, relativamente ad
aspettative e permessi dei loro presidenti e componenti, è demandata, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad apposito regolamento
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Restano ferme le competenze attribuite dalla legge nel settore
radiotelevisivo al Garante per la protezione dei dati personali e all'Autorità
garante della concorrenza e del mercato.
Capo II
TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Art. 14.
(Accertamento della sussistenza di posizioni dominanti nel sistema integrato
delle comunicazioni).
1. I soggetti che operano nel sistema integrato delle comunicazioni sono
tenuti a notificare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le intese
e le operazioni di concentrazione al fine di consentire, secondo le procedure
previste in apposito regolamento adottato dall'Autorità medesima, la verifica
del rispetto dei princìpi enunciati dall'articolo 15.
2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su segnalazione di chi vi
abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, individuato il mercato rilevante
conformemente ai princìpi di cui agli articoli 15 e
16 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7
marzo 2002, verifica che non si costituiscano, nel sistema integrato delle
comunicazioni e nei mercati che lo compongono, posizioni dominanti e che siano
rispettati i limiti di cui all'articolo 15 della presente legge, tenendo conto,
fra l'altro, oltre che dei ricavi, del livello di concorrenza all'interno del
sistema, delle barriere all'ingresso nello stesso, delle dimensioni di
efficienza economica dell'impresa nonché degli indici quantitativi di
diffusione dei programmi radiotelevisivi, dei prodotti editoriali e delle opere
cinematografiche o fonografiche.
3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni qualora accerti che
un'impresa, o un gruppo di imprese, operanti nel sistema integrato delle
comunicazioni, si trovi nella condizione di potere superare, prevedibilmente, i
limiti di cui all'articolo 15, adotta un atto di pubblico richiamo, segnalando
la situazione di rischio e indicando l'impresa o il gruppo di imprese e il
singolo mercato interessato. In caso di accertata violazione dei predetti
limiti l'Autorità provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 31
luglio 1997, n. 249.
4. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese che
contrastano con i divieti di cui al presente capo sono nulli.
5. All'articolo 2, comma 16, primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
le parole: «dalla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «nel sistema
integrato delle comunicazioni»; all'ultimo periodo del medesimo comma le
parole: «, ai fini della presente legge,» sono soppresse.
Art. 15.
(Limiti al cumulo dei programmi televisivi e radiofonici e alla raccolta di
risorse nel sistema integrato delle comunicazioni. Disposizioni in materia
pubblicitaria).
1. All'atto della completa attuazione del piano nazionale di assegnazione
delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, uno stesso
fornitore di contenuti, anche attraverso società qualificabili come controllate
o collegate ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio
1997, n. 249, non può essere titolare di autorizzazioni che consentano di
diffondere più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del
20 per cento dei programmi radiofonici irradiabili su frequenze terrestri in
ambito nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano.
2. Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli
mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni, i soggetti
tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione costituito
ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31
luglio 1997, n. 249, non possono né direttamente, né attraverso soggetti
controllati o collegati ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della citata
legge n. 249 del 1997, conseguire ricavi superiori al 20 per cento delle
risorse complessive del settore integrato delle comunicazioni.
3. I ricavi di cui al comma 2 sono quelli derivanti dal finanziamento del
servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell'erario, da
pubblicità nazionale e locale, da sponsorizzazioni, da televendite, dagli
investimenti di enti ed imprese in altre attività finalizzate alla promozione
dei propri prodotti o servizi, da convenzioni con soggetti pubblici, da
provvidenze pubbliche, da offerte televisive a pagamento, da vendite di beni,
servizi e abbonamenti relativi ai settori indicati alla lettera g) del
comma 1 dell'articolo 2.
4. Gli organismi di telecomunicazioni previsti dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, i cui ricavi
nel mercato dei servizi di telecomunicazioni, come definiti dal medesimo
regolamento, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel
mercato non possono conseguire nel settore integrato delle comunicazioni ricavi
superiori al 10 per cento del settore medesimo.
5. All'articolo 2, comma 7, primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
le parole: «ed avendo riguardo ai criteri indicati nei commi 1 e 8» sono
soppresse.
6. I soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale
attraverso più di una rete non possono, prima del 31 dicembre 2008, acquisire
partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla
costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Il divieto si
applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile.
7. Secondo le disposizioni dell'articolo 18, paragrafi 1 e 2, della direttiva
89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come sostituito dalla direttiva
97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, e fermi
restando i limiti orari e giornalieri di affollamento pubblicitario indicati
nella legge 6 agosto 1990, n. 223, all'articolo 8 della medesima legge n.223 del 1990, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, la parola: «messaggi» è sostituita dalla seguente: «spot»;
b) al comma 9-bis, al primo periodo, dopo le parole: «se
comprende forme di pubblicità» sono inserite le seguenti: «diverse dagli spot
pubblicitari» e le parole: «le forme di pubblicità diverse dalle offerte di cui
al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «gli spot
pubblicitari» e, al secondo periodo, la parola: «offerte» è sostituita dalle
seguenti: «pubblicità diverse dagli spot pubblicitari».
8. L'articolo 10 della legge 7 marzo 2001, n.62, è
sostituito dal seguente:
«Art. 10. - (Messaggi pubblicitari di promozione
del libro e della lettura). - 1. I messaggi pubblicitari facenti parte di
iniziative, promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria,
produttori editoriali e librai, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica nei
confronti del libro e della lettura, trasmessi gratuitamente o a condizioni di
favore da emittenti televisive e radiofoniche pubbliche e private, non sono
considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui all'articolo 8 della
legge 6 agosto 1990, n.223, e successive
modificazioni».
Capo III
PRINCÌPI E CRITERI DIRETTIVI PER L'EMANAZIONE DEL TESTO UNICO DELLA
RADIOTELEVISIONE
Art. 16.
(Delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previa intesa con l'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni e acquisizione dei pareri di cui al comma 3, un
decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in
materia di radiotelevisione, denominato «testo unico della radiotelevisione»,
coordinandovi le norme vigenti e apportando alle medesime le integrazioni,
modificazioni e abrogazioni necessarie al loro coordinamento o per assicurarne
la migliore attuazione, nel rispetto della Costituzione, delle norme di diritto
internazionale vigenti nell'ordinamento interno e degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e alle Comunità europee.
2. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito regionale o provinciale
nel rispetto dei princìpi fondamentali contenuti nel
Capo I e sulla base dei seguenti princìpi, come
indicati nel testo unico di cui al comma 1:
a) previsione che la trasmissione di programmi per la radiodiffusione
televisiva in tecnica digitale in ambito regionale o provinciale avvenga nelle
bande di frequenza previste per detti servizi dal vigente regolamento delle
radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, nel
rispetto degli accordi internazionali, della normativa dell'Unione europea e di
quella nazionale, nonché dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione
delle radiofrequenze;
b) attribuzione a organi della regione o degli enti locali delle
competenze in ordine al rilascio dei provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori necessari per l'accesso ai siti
previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze, in base alle
vigenti disposizioni nazionali e regionali, per l'installazione di reti e di
impianti, nel rispetto dei princìpi di non
discriminazione, proporzionalità e obiettività, nonché nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia di tutela della salute, di tutela del
territorio, dell'ambiente e del paesaggio e delle bellezze naturali;
c) attribuzione a organi della regione o della provincia delle
competenze in ordine al rilascio delle autorizzazioni per fornitore di
contenuti o per fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di
accesso condizionato destinati alla diffusione in ambito, rispettivamente,
regionale o provinciale;
d) previsione che il rilascio dei titoli abilitativi di cui alla lettera
c) avvenga secondo criteri oggettivi, tenendo conto della potenzialità
economica del soggetto richiedente, della qualità della programmazione prevista
e dei progetti radioelettrici e tecnologici, della pregressa presenza sul
mercato, delle ore di trasmissione effettuate, della qualità dei programmi,
delle quote percentuali di spettacoli e di servizi informativi autoprodotti, del personale dipendente, con particolare
riguardo ai giornalisti iscritti all'Albo professionale, e degli indici di
ascolto rilevati; il titolare della licenza di operatore di rete televisiva in
tecnica digitale in ambito locale, qualora abbia richiesto una o più
autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività di fornitura di cui alla
lettera b), ha diritto a ottenere almeno un'autorizzazione che consenta
di irradiare nel blocco di programmi televisivi numerici di cui alla licenza
rilasciata;
e) definizione, da parte della legislazione regionale, degli specifici compiti
di pubblico servizio che la società concessionaria del servizio pubblico
generale di radiodiffusione è tenuta ad adempiere nell'orario e nella rete di
programmazione destinati alla diffusione di contenuti in ambito regionale o,
per le province autonome di Trento e di Bolzano, in ambito provinciale, nel
rispetto dei princìpi di cui alla presente legge; è,
comunque, garantito un adeguato servizio di informazione in ambito regionale o
provinciale;
f) attribuzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano della legittimazione a stipulare, previa intesa con il Ministero delle
comunicazioni, specifici contratti di servizio con la società concessionaria
del servizio pubblico generale di radiodiffusione per la definizione degli
obblighi di cui alla lettera e), nel rispetto della libertà di
iniziativa economica della società concessionaria, anche con riguardo alla
determinazione dell'organizzazione dell'impresa; ulteriori princìpi
fondamentali relativi allo specifico settore dell'emittenza
in ambito regionale o provinciale possono essere ricavati dalle disposizioni
legislative vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge in
materia di emittenza radiotelevisiva in ambito
locale, comunque nel rispetto dell'unità giuridica ed economica dello Stato e
assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali e la tutela dell'incolumità e della sicurezza
pubbliche.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2, dopo l'acquisizione
del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata
«Conferenza Stato-regioni», è trasmesso alle Camere
per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni
parlamentari, compreso quello della Commissione parlamentare per le questioni
regionali, da rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni
medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette il testo, con le proprie
osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza Stato-regioni e alle Camere per il parere definitivo, da
rendere, rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni.
4. Le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione regionale
continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in
vigore delle disposizioni regionali in materia.
Capo IV
COMPITI DEL SERVIZIO PUBBLICO GENERALE RADIOTELEVISIVO E RIFORMA DELLA
RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA
Art. 17.
(Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo).
1. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione
a una società per azioni, che lo svolge sulla base di un contratto nazionale di
servizio stipulato con il Ministero delle comunicazioni e di contratti di
servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano,
provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della
società concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni tre anni.
2. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo, ai sensi dell'articolo 6,
comma 4, comunque garantisce:
a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di
pubblico servizio della società concessionaria con copertura integrale del
territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e della
tecnica;
b) un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche
dedicate all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione
culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali,
cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali
riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative; tale numero
di ore è definito ogni tre anni con deliberazione dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni e, per l'anno 2003, è stabilito in tremila ore per le
trasmissioni televisive in chiaro e in altrettante ore per le trasmissioni
radiofoniche; dal computo di tali ore sono escluse le trasmissioni di
intrattenimento per i minori;
c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera b), in
modo proporzionato, in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto, e su
tutti i programmi televisivi e radiofonici;
d) l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità
indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in
Parlamento e in assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni
associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni
religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politici e
culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo
giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte
nei registri nazionale e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli
altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta;
e) la costituzione di una società per la produzione, la distribuzione e
la trasmissione di programmi radiotelevisivi all'estero, finalizzati alla
conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa
italiane attraverso l'utilizzazione dei programmi e la diffusione delle più
significative produzioni del panorama audiovisivo nazionale;
f) la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua
tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la
provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle
d'Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale ovvero di
interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri e la trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilità delle
strade e delle autostrade italiane;
h) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati
specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità
della prima infanzia e dell'età evolutiva;
i) la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi,
garantendo l'accesso del pubblico agli stessi;
l) la destinazione di una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi
complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle
realizzate da produttori indipendenti; tale quota trova applicazione a partire
dal contratto di servizio stipulato dopo la data di entrata in vigore della
presente legge;
m) la realizzazione nei termini previsti dalla presente legge delle infrastrutture
per la trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale;
n) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità;
o) il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti
dall'articolo 8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
p) l'articolazione della società concessionaria in una o più sedi
nazionali e in sedi in ciascuna regione e, per la regione Trentino-Alto Adige,
nelle province autonome di Trento e di Bolzano;
q) l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di handicap
sensoriali in attuazione dell'articolo 4, comma 2;
r) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione
decentrati, in particolare per le finalità di cui alla lettera b) e per
le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali;
s) la realizzazione di attività di insegnamento a distanza.
3. Le sedi regionali o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, le
sedi provinciali della società concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo operano in regime di autonomia finanziaria e contabile in
relazione all'attività di adempimento degli obblighi di pubblico servizio
affidati alle stesse.
4. Con deliberazione adottata d'intesa dall'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e dal Ministro delle comunicazioni prima di ciascun rinnovo
triennale del contratto nazionale di servizio sono fissate le linee-guida sul
contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale
radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso
tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali.
5. Alla società cui è affidato mediante concessione il servizio pubblico
generale radiotelevisivo è consentito lo svolgimento, direttamente o attraverso
società collegate, di attività commerciali ed editoriali, connesse alla
diffusione di immagini, suoni e dati, nonché di altre attività correlate,
purché esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici
servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale.
Art. 18.
(Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo).
1. Al fine di consentire la determinazione del costo di fornitura del
servizio pubblico generale radiotelevisivo, coperto dal canone di abbonamento
di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge
4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, e di assicurare la
trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico, la
società concessionaria predispone il bilancio di esercizio indicando in una
contabilità separata i ricavi derivanti dal gettito del canone e gli oneri
sostenuti nell'anno solare precedente per la fornitura del suddetto servizio,
sulla base di uno schema approvato dall'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, imputando o attribuendo i costi sulla base di princìpi di contabilità applicati in modo coerente e
obiettivamente giustificati e definendo con chiarezza i princìpi
di contabilità analitica secondo cui vengono tenuti conti separati. Ogni
qualvolta vengano utilizzate le stesse risorse di personale, apparecchiature o
impianti fissi o risorse di altra natura, per assolvere i compiti di servizio
pubblico generale e per altre attività, i costi relativi devono essere
ripartiti sulla base della differenza tra i costi complessivi della società
considerati includendo o escludendo le attività di servizio pubblico. Il
bilancio, entro trenta giorni dall'approvazione, è trasmesso all'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni e al Ministero delle comunicazioni.
2. La contabilità separata tenuta ai sensi del comma 1 è soggetta a controllo
da parte di una società di revisione nominata dalla società concessionaria e
scelta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tra quante risultano
iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le
società e la borsa ai sensi dell'articolo 161 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. All'attività della società di revisione si
applicano le norme di cui alla sezione IV del capo II del titolo III della
parte IV del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58.
3. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro delle comunicazioni
con proprio decreto stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento in vigore
dal 1o gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire
alla società concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che
prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici
obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale società,
come desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso prendendo anche in
considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo
tecnologico delle imprese. La ripartizione del gettito del canone dovrà essere
operata con riferimento anche all'articolazione territoriale delle reti
nazionali per assicurarne l'autonomia economica.
4. È fatto divieto alla società concessionaria della fornitura del servizio
pubblico di cui al comma 3 di utilizzare, direttamente o indirettamente, i
ricavi derivanti dal canone per finanziare attività non inerenti al servizio
pubblico generale radiotelevisivo.
Art. 19.
(Verifica dell'adempimento dei compiti).
1. In conformità a quanto stabilito nella comunicazione della Commissione
delle Comunità europee 2001/C 320/04, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee C 320 del 15 novembre 2001, relativa
all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di
radiodiffusione, è affidato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il
compito di verificare che il servizio pubblico generale radiotelevisivo venga
effettivamente prestato ai sensi delle disposizioni di cui alla presente legge,
del contratto nazionale di servizio e degli specifici contratti di servizio
conclusi con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano,
tenendo conto anche dei parametri di qualità del servizio e degli indici di
soddisfazione degli utenti definiti nel contratto medesimo.
2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nei casi di presunto
inadempimento degli obblighi di cui al comma 1, d'ufficio o su impulso del
Ministero delle comunicazioni per il contratto nazionale di servizio ovvero
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per i contratti
da queste stipulati, notifica l'apertura dell'istruttoria al rappresentante
legale della società concessionaria, che ha diritto di essere sentito, personalmente
o a mezzo di procuratore speciale, nel termine fissato contestualmente alla
notifica e ha facoltà di presentare deduzioni e pareri in ogni fase
dell'istruttoria, nonché di essere nuovamente sentito prima della chiusura di
questa.
3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può in ogni fase
dell'istruttoria richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in
possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini
dell'istruttoria; disporre ispezioni al fine di controllare i documenti
aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri
organi dello Stato; disporre perizie e analisi economiche e statistiche, nonché
la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini
dell'istruttoria.
4. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di
istruttoria da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono
tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche
amministrazioni.
5. I funzionari dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 sono pubblici ufficiali. Essi
sono vincolati dal segreto d'ufficio.
6. Con provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, i
soggetti richiesti di fornire gli elementi di cui al comma 3 sono sottoposti
alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a 25 mila euro se rifiutano od
omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i
documenti ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a 50 mila euro se
forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri. Sono fatte salve
le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente.
7. Se, a seguito dell'istruttoria, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
ravvisa infrazioni agli obblighi di cui al comma 1, fissa alla società
concessionaria il termine, comunque non superiore a trenta giorni, per
l'eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto
conto della gravità e della durata dell'infrazione, l'Autorità dispone,
inoltre, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per
cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla
notificazione della diffida, fissando i termini, comunque non superiori a
trenta giorni, entro i quali l'impresa deve procedere al pagamento della
sanzione.
8. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 7, l'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino
al 3 per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la
sanzione di cui al citato comma 7, una sanzione di importo minimo non inferiore
al doppio della sanzione già applicata con un limite massimo del 3 per cento
del fatturato come individuato al medesimo comma 7, fissando altresì il termine
entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi di
reiterata inottemperanza l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può
disporre la sospensione dell'attività d'impresa fino a novanta giorni.
9. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dà conto dei risultati del
controllo ogni anno nella relazione annuale.
Art. 20.
(Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa).
1. La concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidata,
per la durata di dodici anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa.
2. Per quanto non sia diversamente previsto dalla presente legge la
RAI-Radiotelevisione italiana Spa è assoggettata alla
disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto concerne
l'organizzazione e l'amministrazione.
3. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, composto da nove membri, è nominato dall'assemblea. Il
consiglio, oltre a essere organo di amministrazione della società, svolge anche
funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle
finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo.
4. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti
aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai sensi
dell'articolo 135, secondo comma, della Costituzione o, comunque, persone di
riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di
comportamenti, che si siano distinte in attività economiche, scientifiche,
giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi
significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti vengono,
a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato.
Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione dura tre anni e i membri
sono rieleggibili una sola volta.
5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata dal
consiglio nell'ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo l'acquisizione
del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi
componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
6. L'elezione degli amministratori avviene mediante voto di lista. A tale fine
l'assemblea è convocata con preavviso, da pubblicare ai sensi dell'articolo
2366 del codice civile non meno di trenta giorni prima di quello fissato per
l'adunanza; a pena di nullità delle deliberazioni ai sensi dell'articolo 2379
del codice civile, l'ordine del giorno pubblicato deve contenere tutte le
materie da trattare, che non possono essere modificate o integrate in sede
assembleare; le liste possono essere presentate da soci che rappresentino
almeno lo 0,5 per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea
ordinaria e sono rese pubbliche, mediante deposito presso la sede sociale e
annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici,
rispettivamente, almeno venti giorni e dieci giorni prima dell'adunanza. Salvo
quanto previsto dal presente articolo in relazione al numero massimo di
candidati della lista presentata dal Ministero dell'economia e delle finanze,
ciascuna lista comprende un numero di candidati pari al numero di componenti
del consiglio da eleggere. Ciascun socio avente diritto di voto può votare una
sola lista. Nel caso in cui siano state presentate più liste, i voti ottenuti
da ciascuna lista sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero di
candidati da eleggere; i quozienti così ottenuti sono assegnati
progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa
previsto e si forma un'unica graduatoria nella quale i candidati sono ordinati
sulla base del quoziente ottenuto. Risultano eletti coloro che ottengono i
quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente, risulta eletto il
candidato della lista i cui presentatori detengano la partecipazione azionaria
minore. Le procedure di cui al presente comma si applicano anche all'elezione
del collegio sindacale.
7. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze
nell'assemblea, in sede di nomina dei membri del consiglio di amministrazione e
fino alla completa alienazione della partecipazione dello Stato, presenta una
autonoma lista di candidati, indicando un numero massimo di candidati
proporzionale al numero di azioni di cui è titolare lo Stato. Tale lista è
formulata sulla base delle delibere della Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e delle
indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze per l'immediata
presentazione secondo le modalità e i criteri proporzionali di cui al comma 9.
8. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, nelle
assemblee della società concessionaria convocate per l'assunzione di
deliberazioni di revoca o che comportino la revoca o la promozione di azione di
responsabilità nei confronti degli amministratori, esprime il voto in
conformità alla deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi comunicata al Ministero
medesimo.
9. Fino a che il numero delle azioni alienato non superi la quota del 10 per
cento del capitale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa,
in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale
connessi allo svolgimento del servizio pubblico generale radiotelevisivo da
parte della concessionaria, ai fini della formulazione dell'unica lista di cui
al comma 7, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi indica sette membri eleggendoli con il voto
limitato a uno; i restanti due membri, tra cui il presidente, sono invece
indicati dal socio di maggioranza. La nomina del presidente diviene efficace
dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi
dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e
la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In caso di dimissioni o impedimento
permanente del presidente o di uno o più membri, i nuovi componenti sono
nominati con le medesime procedure del presente comma entro i trenta giorni successivi
alla comunicazione formale delle dimissioni presso la medesima Commissione.
10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 entrano in vigore a decorrere dal
28 febbraio 2004. Ove, anteriormente alla predetta data, sia necessario
procedere alla nomina del consiglio di amministrazione, per scadenza naturale
del mandato o per altra causa, a ciò si provvede secondo le procedure di cui ai
commi 7 e 9.
Art. 21.
(Dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione
italiana Spa).
1. Entro il 31 dicembre 2003 è completata la fusione per incorporazione
della RAI-Radiotelevisione italiana Spa nella società
RAI-Holding Spa. Ai fini di tale operazione, i
termini di cui agli articoli 2501-bis, ultimo comma, 2501-sexies,
primo comma, e 2503, primo comma, del codice civile, sono dimezzati. Le
licenze, autorizzazioni e concessioni di cui è titolare la RAI-Radiotelevisione
italiana Spa saranno, per effetto della presente
legge, trasferite di pieno diritto alla società incorporante, senza necessità
di ulteriori provvedimenti.
2. Per effetto dell'operazione di fusione di cui al comma 1, la società RAI-Holding
Spa assume la denominazione sociale di
«RAI-Radiotelevisione italiana Spa» e il consiglio di
amministrazione della società incorporata assume le funzioni di consiglio di
amministrazione della società risultante dalla fusione. Le disposizioni della
presente legge relative alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa
si intenderanno riferite alla società risultante dall'operazione di fusione.
3. Entro il 31 gennaio 2004 è avviato il procedimento per l'alienazione della
partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa come risultante dall'operazione di fusione di cui al
comma 1. Tale alienazione avviene mediante offerta pubblica di vendita, in
conformità al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, e successive modificazioni, e relativi regolamenti attuativi, e al
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni. Con una o più
deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica
sono definiti i tempi, le modalità di presentazione, le condizioni e gli altri
elementi dell'offerta o delle offerte pubbliche di vendita di cui al presente
comma.
4. Una quota delle azioni alienate è riservata agli aderenti all'offerta che
dimostrino di essere in regola da almeno un anno con il pagamento del canone di
abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito
dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni. Tali azioni non
possono essere alienate prima di diciotto mesi dalla data di acquisto.
5. In considerazione dei rilevanti e imprescindibili motivi di interesse
generale e di ordine pubblico connessi alla concessione del servizio pubblico
generale radiotelevisivo affidata alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, è inserita nello statuto della società la clausola di
limitazione del possesso azionario prevista dall'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 1994, n. 474, prevedendosi il limite massimo del possesso
dell'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto per tutti i soggetti
indicati dal medesimo comma 1. Sono, inoltre, vietati i patti di sindacato di
voto o di blocco, o comunque gli accordi relativi alla modalità di esercizio
dei diritti inerenti alle azioni della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, che intercorrano tra soggetti titolari, anche mediante
soggetti controllati, controllanti o collegati, di una partecipazione
complessiva superiore al limite di possesso azionario del 2 per cento, riferito
alle azioni aventi diritto di voto, o la presentazione congiunta di liste da
parte di soggetti in tale posizione. Tali clausole sono di diritto inserite
nello statuto della società, non sono modificabili e restano efficaci senza
limiti di tempo.
6. Fino al 31 dicembre 2005 è vietata la cessione da parte della
RAI-Radiotelevisione italiana Spa di rami d'azienda.
7. I proventi derivanti dalle operazioni di collocamento sul mercato di azioni
ordinarie della RAI-Radiotelevisione italiana Spa
sono destinati per il 75 per cento al Fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n.432, e
successive modificazioni. La restante quota è destinata al finanziamento degli
incentivi all'acquisto e alla locazione finanziaria di cui all'articolo 25,
comma 6.
Capo V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI E ABROGAZIONI
Art. 22.
(Attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche
e televisive in tecnica digitale).
1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce il programma di
attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e
televisive in tecnica digitale, valorizzando la sperimentazione e osservando
criteri di gradualità e di salvaguardia del servizio, a tutela dell'utenza.
2. Alle controversie in materia di applicazione di piani di frequenze e in
materia di accesso alle infrastrutture si applica la disposizione dell'articolo
1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Art. 23.
(Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni televisive in tecnica
digitale).
1. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze
televisive in tecnica digitale, i soggetti esercenti a qualunque titolo
attività di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e locale in possesso
dei requisiti previsti per ottenere l'autorizzazione per la sperimentazione
delle trasmissioni in tecnica digitale terrestre, ai sensi dell'articolo 2-bis
del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 marzo 2001, n. 66, possono effettuare, anche attraverso la ripetizione
simultanea dei programmi già diffusi in tecnica analogica, le predette
sperimentazioni fino alla completa conversione delle reti, nonché richiedere, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei limiti e
nei termini previsti dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in
tecnica digitale, di cui alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e
successive modificazioni, le licenze e le autorizzazioni per avviare le
trasmissioni in tecnica digitale terrestre.
2. La sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale può essere
effettuata sugli impianti legittimamente operanti in tecnica analogica alla
data di entrata in vigore della presente legge.
3. Ai fini della realizzazione delle reti digitali sono consentiti i
trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra i soggetti che esercitano
legittimamente l'attività televisiva in ambito nazionale o locale, a condizione
che le acquisizioni operate siano destinate alla diffusione in tecnica
digitale.
4. In caso di indebita occupazione delle frequenze televisive che possono
essere utilizzate per la sperimentazione di trasmissioni televisive digitali
terrestri e di servizi interattivi ai sensi dell'articolo 41, comma 7, della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, si applica quanto previsto dall'articolo 195 del
testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.156, e
successive modificazioni.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la licenza
di operatore di rete televisiva è rilasciata, su domanda, ai soggetti che
esercitano legittimamente l'attività di diffusione televisiva, in virtù di
titolo concessorio ovvero per il generale
assentimento di cui al comma 1, qualora dimostrino di avere raggiunto una
copertura non inferiore al 50 per cento della popolazione o del bacino locale.
6. I soggetti richiedenti la licenza di operatore di rete televisiva devono
assumere, con specifica dichiarazione contenuta nella domanda, l'obbligo di
osservare le disposizioni che saranno stabilite nel provvedimento previsto
dall'articolo 29 del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in
tecnica digitale, di cui alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e
successive modificazioni.
7. La domanda per ottenere il rilascio di licenza di operatore di rete
televisiva in ambito nazionale può essere presentata anche dai soggetti
legittimamente operanti in ambito locale che dimostrino di essere in possesso
dei requisiti previsti per il rilascio di licenza di operatore di rete
televisiva in ambito nazionale e si impegnino a raggiungere, entro sei mesi
dalla domanda, una copertura non inferiore al 50 per cento della popolazione,
nonché rinuncino ai titoli abilitativi per la diffusione televisiva in ambito
locale.
8. I soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in
vigore della presente legge, in virtù di titolo concessorio
o autorizzativo, se titolari di più emittenti con una
copertura comunque inferiore al 50 per cento della popolazione, possono
proseguire nell'esercizio dell'attività di operatore di rete locale.
9. Al fine di agevolare la conversione del sistema dalla tecnica analogica alla
tecnica digitale la diffusione dei programmi radiotelevisivi prosegue con
l'esercizio degli impianti legittimamente in funzione alla data di entrata in
vigore della presente legge. Il repertorio dei siti di cui al piano nazionale
di assegnazione delle frequenze per la diffusione radiotelevisiva resta
utilizzabile ai fini della riallocazione degli
impianti che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti e i
valori stabiliti in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera a),
numero 15), della legge 31 luglio 1997, n. 249.
10. Il Ministero delle comunicazioni autorizza le modificazioni
tecnico-operative idonee a razionalizzare le reti analogiche terrestri
esistenti e ad agevolarne la conversione alla tecnica digitale e, fino alla
data di entrata in vigore delle leggi regionali che attribuiscono tali
competenze alla regione o alla provincia ai sensi dell'articolo 16, comma 2,
lettera b), autorizza le riallocazioni di
impianti necessarie per realizzare tali finalità.
11. Gli impianti di diffusione e di collegamento legittimamente eserciti
possono essere convertiti alla tecnica digitale. L'esercente è tenuto a darne
immediata comunicazione al Ministero delle comunicazioni.
12. Tutte le frequenze destinate al servizio di radiodiffusione concorrono
promiscuamente allo svolgimento dell'attività trasmissiva
in tecnica analogica e in tecnica digitale; sono abrogate le norme vigenti che
riservano tre canali alla sola sperimentazione digitale.
13. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento concernente la
diffusione via satellite di programmi televisivi, di cui all'allegato A annesso
alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 1o
marzo 2000, n.127/00/CONS, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n.86 del 12 aprile 2000.
14. Alla realizzazione di reti digitali terrestri si applicano, fino al 31
dicembre 2006, le disposizioni di cui al decreto legislativo 4 settembre 2002,
n. 198, e in particolare gli articoli da 3 a 9.
15. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nel rispetto dei
princìpi stabiliti dall'articolo 25.
Art. 24.
(Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche in tecnica
digitale).
1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di promuovere lo
sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale, adotta, sentiti il
Ministro delle comunicazioni e le associazioni maggiormente rappresentative
delle imprese radiofoniche, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un regolamento secondo i seguenti principi e criteri
direttivi:
a) sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale (T-DAB) come
naturale evoluzione del sistema analogico;
b) garanzia del principio del pluralismo attraverso la previsione di
un'ampia offerta di programmi e servizi in un equilibrato rapporto tra
diffusione nazionale e locale;
c) previsione delle procedure e dei termini per la presentazione delle
domande e per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni per l'esercizio
della radiodiffusione sonora in tecnica digitale ai soggetti legittimamente
operanti ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 23
gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001,
n. 66, secondo criteri di semplificazione. I predetti titoli abilitativi
potranno permettere la diffusione nel bacino di utenza, o parte di esso,
oggetto della vigente concessione per la radiodiffusione sonora in tecnica
analogica;
d) disciplina per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni in
conformità al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la
radiodiffusione sonora in tecnica digitale, relativamente alle risorse
risultanti in esubero;
e) definizione di norme di esercizio finalizzate al razionale e corretto
utilizzo delle risorse radioelettriche in relazione alla tipologia del servizio
effettuato;
f) definizione delle fasi di sviluppo della diffusione radiofonica
digitale anche in riferimento al ruolo della concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo per accelerare lo stesso sviluppo.
g) disciplina della fase di avvio dell'attuazione del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze anche relativamente ai limiti al cumulo dei
programmi radiofonici.
2. Al fine di agevolare il passaggio alla diffusione in tecnica digitale
(T-DAB), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro delle comunicazioni può stabilire un programma con cui sono
individuate specifiche misure di sostegno, sentite le associazioni maggiormente
rappresentative delle imprese radiofoniche e la concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo.
3. Al fine di agevolare il passaggio alla diffusione in tecnica digitale
(T-DAB) si applicano, alle imprese radiofoniche ed ai loro consorzi, le disposizioni
di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n.443, e al decreto legislativo 4 settembre 2002, n.198.
4. All'articolo 1, comma 2-quater, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo
2001, n.66, il primo periodo è sostituito dal
seguente: «Uno stesso soggetto, esercente la radiodiffusione sonora in ambito
locale, direttamente o attraverso più soggetti tra loro collegati o
controllati, può irradiare il segnale fino ad una copertura massima di quindici
milioni di abitanti».
Art. 25.
(Accelerazione e agevolazione della conversione alla trasmissione in tecnica
digitale).
1. Ai fini dello sviluppo del pluralismo saranno rese attive, entro il 31
dicembre 2003, reti televisive digitali terrestri, con un'offerta di programmi
in chiaro accessibili mediante decoder o ricevitori digitali.
2. La società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo,
avvalendosi anche della riserva di blocchi di diffusione prevista dal decreto-legge
23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo
2001, n. 66, è tenuta a realizzare almeno due blocchi di diffusione su
frequenze terrestri con una copertura del territorio nazionale che raggiunga:
a) entro il 1o gennaio 2004, il 50 per cento della
popolazione;
b) entro il 1o gennaio 2005, il 70 per cento della
popolazione.
3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro i dodici mesi
successivi al 31 dicembre 2003, svolge un esame della complessiva offerta dei
programmi televisivi digitali terrestri allo scopo di accertare: a) la
quota di popolazione raggiunta dalle nuove reti digitali terrestri; b) la
presenza sul mercato di decoder a prezzi accessibili; c) l'effettiva
offerta al pubblico su tali reti anche di programmi diversi da quelli diffusi
dalle reti analogiche. Entro trenta giorni dal completamento di tale
accertamento, l'Autorità invia una relazione al Governo e alle competenti
Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica nella quale verifica se sia intervenuto un effettivo ampliamento
delle offerte disponibili e del pluralismo nel settore televisivo ed
eventualmente formula proposte di interventi diretti a favorire l'ulteriore
incremento dell'offerta di programmi televisivi digitali terrestri e
dell'accesso ai medesimi.
4. La società concessionaria di cui al comma 2, di concerto con il Ministero
delle comunicazioni, individua uno o più bacini di diffusione, di norma
coincidenti con uno o più comuni situati in aree con difficoltà di ricezione
del segnale analogico, nei quali avviare entro il 1o gennaio 2005 la
completa conversione alla tecnica digitale.
5. Nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica digitale la società
concessionaria assicura, comunque, la trasmissione di tre programmi televisivi
in tecnica analogica in chiaro e, nei tempi e nei modi di cui al comma 2, di
tre programmi televisivi in tecnica digitale in chiaro.
6. Con regolamento, da emanare su proposta del Ministro delle comunicazioni, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, commi
1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, nei limiti della
copertura finanziaria di cui al comma 7 dell'articolo 21 della presente legge
conseguita anche mediante cessione dei relativi crediti futuri, gli incentivi
all'acquisto e alla locazione finanziaria necessari per favorire la diffusione
nelle famiglie italiane di apparecchi utilizzabili per la ricezione di segnali
televisivi in tecnica digitale, in modo tale da consentire l'effettivo accesso
ai programmi trasmessi in tecnica digitale. Il regolamento di cui al presente
comma può essere attuato ovvero modificato o integrato solo successivamente
alla riscossione dei proventi derivanti dall'attuazione dell'articolo 21, comma
3, conseguita anche mediante cessione di crediti futuri.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla
completa attuazione del piano di assegnazione delle frequenze televisive in
tecnica digitale, il limite al numero complessivo di programmi per ogni
soggetto è del 20 per cento ed è calcolato sul numero complessivo dei programmi
televisivi concessi o irradiati anche ai sensi dell'articolo 23, comma 1, in
ambito nazionale su frequenze terrestri indifferentemente in tecnica analogica
o in tecnica digitale. I programmi televisivi irradiati in tecnica digitale
possono concorrere a formare la base di calcolo ove raggiungano una copertura
pari al 50 per cento della popolazione. Al fine del rispetto del limite del 20
per cento non sono computati i programmi che costituiscono la replica
simultanea di programmi irradiati in tecnica analogica.
8. Il criterio di calcolo di cui al comma 7 si applica solo ai soggetti i quali
trasmettono in tecnica digitale programmi che raggiungano una copertura pari al
50 per cento della popolazione nazionale.
9. Per la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo
i programmi irradiati in tecnica digitale avvalendosi della riserva di blocchi
di diffusione prevista dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, non concorrono al
raggiungimento del limite di cui al comma 7.
10. Subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui ai commi 1 e 3 e al
conseguente effettivo ampliamento delle offerte disponibili e del pluralismo
nel settore televisivo previsti dalla Corte costituzionale, il periodo di
validità delle concessioni e delle autorizzazioni per le trasmissioni in
tecnica analogica in ambito nazionale, che siano consentite ai sensi del comma
7, e in ambito locale è prolungato dal Ministero delle comunicazioni, su
domanda dei soggetti interessati, fino alla scadenza del termine previsto dalla
legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale;
tale domanda può essere presentata entro il 25 luglio 2005 dai soggetti che già
trasmettono contemporaneamente in tecnica digitale e, se emittenti nazionali, con
una copertura in tecnica digitale di almeno il 50 per cento della popolazione
nazionale.
11. Fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione
definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale, in deroga all'articolo 5,
comma 1, lettera b), continua ad applicarsi il regime della licenza
individuale per l'attività di operatore di rete.
12. Al fine di consentire la riconversione delle tecnologie, la società
concessionaria del servizio pubblico radiotelevi-sivo è autorizzata a ridefinire,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
convenzione con la Presidenza del Consiglio dei ministri per la diffusione dei
programmi all'estero, anche con riferimento alla diffusione in onde medie e
corte. Alla legge 14 aprile 1975, n.103, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, primo comma, lettera b), sono soppresse le
parole: «ad onde corte per l'estero, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio
1948, n. 1132, e del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1962, n.
1703»;
b) all'articolo 20, terzo comma, sono soppresse le parole da: «, mentre
le trasmissioni» fino alla fine del comma.
Art. 26.
(Disposizioni particolari per la regione autonoma Valle d'Aosta e per le
province autonome di Trento e di Bolzano).
1. Fermo restando il rispetto dei principi fondamentali previsti dalla
presente legge, la regione autonoma Valle d'Aosta e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell'ambito delle
specifiche competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle
relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del
titolo V della parte seconda della Costituzione per le parti in cui prevedono
forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.
Art. 27.
(Sanatoria di impianti esistenti).
1. Possono continuare ad operare tutti gli impianti, attivi alla data di
entrata in vigore della presente legge da almeno dieci anni, ancorché relativi
a frequenze non censite ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n.223, ovvero consentite in ritardo, in quanto destinate a
migliorare le potenzialità del bacino d'utenza connesso all'impianto principale
regolarmente censito e munito di concessione, ancorché oggetto di provvedimento
di spegnimento o analogo, purché:
a) detti impianti appartengano a soggetti muniti di concessione ai sensi
della citata legge n. 223 del 1990 e non siano in contrasto con le norme
urbanistiche vigenti in loco;
b) gli stessi impianti vengano denunciati, corredati da descrizione
tecnica che ne comprovi la finalità sopra indicata, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge;
c) detti impianti non interferiscano con altri impianti legittimamente
operanti;
d) detti impianti non servano capoluoghi di provincia o comunque città
con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
e) si tratti di microimpianti con una potenza massima di 10W;
f) si tratti di microimpianti attivati in zone disagiate di montagna ad
una quota superiore a 750 metri sul livello del mare.
Art. 28.
(Abrogazioni).
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge 14 aprile 1975, n. 103, ad esclusione degli articoli 4, 6, 17,
19, 20 e 22 e dei titoli III, IV e V, che restano in vigore in quanto
compatibili con la presente legge, salvo comunque quanto previsto dall'articolo
20 della presente legge;
b) articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 25 febbraio 1987,
n. 67;
c) articoli 1, 2, con esclusione del terzo periodo del comma 2, e 15,
commi da 1 a 7, della legge 6 agosto 1990, n.223;
d) articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n.
408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;
e) legge 25 giugno 1993, n. 206, ad esclusione dell'articolo 3 e
dell'articolo 5, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 20 della presente
legge;
f) articolo 2, commi 1, 6, limitatamente ai primi tre periodi, 8, 9, 10,
11, 14, 15 e 19, e articolo 3, commi 6, 7 e 9, della legge 31 luglio 1997, n.
249;
g) articolo 4, comma 8, limitatamente all'ultimo periodo, della legge 31
luglio 1997, n. 249;
h) articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5.
Art. 29.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.